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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 25636/2023

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14093 R.G.anno 2019 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro Amministrazione straordinaria di GAMA s.p.a., in persona del legale rapp. p.t., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n.934/2018 depositata il 19 aprile 2018 del la Corte di appello di Venezia.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023

1. ― C on citazione notificata il 21 dicembre 2006 l'amministrazione straordinaria diGAMA s.p.a. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Verona più soggetti che avevano ricoperto, all'interno della società attrice, varie cariche sociali; le domande avevano ad oggetto l'accertamento dellaresponsabilità dei convenuti ex artt. 2392, 2393, 2394 e 2407 c.c. per atti di mala gestio compiuti in pregiudizio della societàe la condanna degli stessi al risarcimento dei danni, quantificati in euro 93.000.000,00.

Tra i detti convenuti era ricompreso PaolinoD’Urso.

Il Tribunale,con la sentenza di primo grado, ha ritenuto D’Urso responsabile nei confronti della società , ma in ragione dell’ art. 2043 c.c.: e ciò in quanto ha ravvisato l'assenza di unavalida investituradello stesso convenuto quale direttore generale ; ha condannato quindi lo stesso D’Urso, in solidocon i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , al risarcimento del danno, quantificato in euro 328.531,79, oltre interessi e rivalutazione.

2. ― Hanno proposto appello sia D’Urso che la società in amministrazione straordinaria.

La Corte di appello di Venezia ha pronunciato, in data 19 aprile 2018,sentenza con cui ha respinto i due gravami.

3. ― Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza della Corte lagunare.

Ciascuno dei due ricorsi consta di tre motivi.

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il ricorso principale è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] no D’Urso.

1.1. ― Col primo motivo del detto ricorso è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2393 e 2 396 c.c. ; è denunciata, altresì, la violazione e falsa applicazionedell’art. 2055 c.c..

Ci si duole chela Corte di appello abbia ritenuto applicabile al caso in esame la previsionedell’art. 2392 c.c. s ulla base del rilievo per cui esso istante, nel periodo attinente ai fatti contestati, era stato formalmente Sez.

I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 investito del ruolo di direttore generale da una delibera consiliare assunta in conformità delle previsioni statutarie:fattispecie, questa, che il Giudice distrettuale ha asseritorientrare nella previsionedell’art. 2396 c.c..

Viene osservato che a ndava , bensì , fatto riferimento al detto articolo,ma nella versione anteriore alle modifiche ad esso apportate dald.lgs. n. 6/2003: c on la conseguenza che a i fini dell'estensione della responsabilitàdi cui all’art. 2392 c.c. era necessario che la nomina del direttore generale promanasse dall'assemblea o da una disposizione dell'atto costitutivo, non quindi da norma dello statuto (come invece previsto dal testo novellatodell’art. 2396 cit.).

Il motivo non ha fondamento.

La Corte di merito ha effettivamente rilevato che lo statuto ― non l’atto costitutivo ― di GAMA prevedeva che l’organo amministrativo potesse nominare direttori e che , in ragione di ciò , doveva «ritenersi integrata l’ipotesi prevista dall’art. 2396 c.c.».

Ora, vero è che l’art. 2396 c.c., nella versione applicabile ratione temporis,prescriveva che l e disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o «per disposizione dell’atto costitutivo», in relazione ai compiti loro affidati.

Come ènoto, l’atto costitutivo documenta l’accordo sociale, mentre lo statuto fissa il regolamento interno dell’ente .

I due atti non possono tuttavia cons i derarsi rigidamente distinti l’uno dall’altro: si legge nel testo dell’art. 2328, ultimo comma,c.c. anteriore alla riforma, che lo statuto « si considera parte integrante dell’atto costitutivo», mentre, ancor più incisivamente, il testo della norma novellatadalla l. n. 6/2003 proclama , oggi, che lo statuto « costituisce parte integrante dell’atto costitutivo».E’ sintomatico, al riguardo, che , sul piano applicativo,la giurisprudenza di questa Corte abbia reputato che la norma di cui all’art. 2396 c.c. , nella versione non più attuale , assoggettasse i direttori generali alla disciplina prevista per la responsabilità degli amministratoriin presenza di atti di nomina formale Sez.

I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 assunti «in base ad apposita previsione statutaria» (così: Cass. 18 novembre 2015, n. 23630; Cass. 5 dicembre 2008, n. 28819), con ciò implicitamente riconoscendo che, ai fini dell’investitura del direttore generale,assumesse rilievo quanto disposto nello statuto.

Il che ben si comprende: se è nello statuto che trovano espressione le regole che disciplinanol’ordinamento interno della società, è in esso che anda va rinvenuta, anche prima della riforma,la disciplina quanto all’investitura dei direttori generali non nominati dall’assemblea, cui fa rinvio l’art.2396 c.c..

Sulla base del richiamato presupposto che lo statuto fosse da considerare, per la disciplina applicabile ratione temporis, parte integrante dell’atto costitutivo, è ― allora ― del tutto naturale ch e la Corte di appello abbia attribuito preciso rilievo a quella parte dell’atto costitutivo di GAMA s.p.a. ― lo statuto , appunto ― che attribuiva agli amministratori ilpotere di nominare direttori generali.

1.2. ― Col secondo motivo del ricorso principale si oppone la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1218, 2043, 2392, 2393 e 2396 c.c., oltre che l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Si deduce l’illegittimità dell'impugnata pronuncia per avere la Corte di appello trascurato di prendere in esame il primo motivo di gravame con cui si era lamentato cheil Tribunale di Verona avesse completamente mutato il titolo della domanda proposta dalla resistente in violazione del principio del contraddittorio: i l Giudice d i primo grado a veva infatti deciso la controversia, con riferimento alla posizione del ricorrente, ritenendo sussistente una generica responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per le condotte distrattive contestate, laddove la controparte aveva domandato accertarsi la responsabilità dei convenuti a normadegli artt. 2393, 2394 e 2407 c.c..

In tal senso, la domanda propostadoveva ritenersi « esclusivamente finalizzata all'accertamento della responsabilità sociale degli originari convenuti, nella loro qualità di Sez.

I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 amministratori, dirigenti e sindaci della compagine societaria».

Il motivo è inammissibile.

Si legge nella sentenza impugnata che col primo motivo di appello l’odierno ricorrente aveva lamentato il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale, il quale aveva configurato una responsabilità risarcitoriadi D’Urso non dedotta dalla parte ist ante ; questa ― secondo l’appellante ― aveva proposto un’azione di responsabilità sociale basata sullamala gestio: azione ben distinta da quella ex art. 2043 c.c. o ex contractu.

La Corte distrettuale, come si è visto, ha espresso un convincimento opposto: ha ritenuto che la responsabilità dell’amministratore si correlasse auna investitura operata in conformità della disciplina statutaria ; ha conseguentemente assunto che, per il rinvio operato dall’art . 2396 c.c., fosse ro applica bili a D’Urso, quale direttore generale,le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori.

Può comprendersi, allora, come il mezzo di censura in esame non tenga conto dellareale portata della pronuncia impugnata, la quale ha integralmente disatteso la ricostruzione del primo Giudice.

Ebbene, l a ravvisata mancata aderenza della censura al decisumdestina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass.7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).

1.3. ― Col terzo mezzo [OSCURATO:PERSONA]Urso prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2033, 2392 e 2396 c.c.

D educe l’ istante che l’indebita sottrazione di beni de lla società , di cui egli era stato accusato, si risolve va in un illecito extracontrattual e : per il che dovevano ritenersi inoperanti,nella fattispecie, le previsioni di cui agli artt. 2392 ss. c.c..Assume inoltre che la Corte di merito avrebbe esteso impropriamente a lui la responsabilità propria degli amministratori in relazione a fatti (improprio utilizzo delle carte di credito aziendali e indebita riscossione di premi per il raggiungimento di obiettivi , cioè percezione di emolumenti grazie allafalsificazione di dati di bilancio: cfr. Sez.

I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 pag. 12 della sentenza) completamente estranei ai compiti affidati al direttore generale.Deduce pure che, a fronte delle «condotte distrattive contestate» avrebbe dovuto «fars i valere lo strumento di cui all’art.2033 c.c.».

L’ist ante lamenta, poi , che la propria , supposta, responsabilità si fondasse su dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari da un soggetto anch'esso coinvolto nella vicenda penale che aveva riguardato il dissesto della società(la cui gestione contabile non rientrava tra le competenze dello stessoD’Urso) e che la sentenza ex art. 444 c.p.p. p ronunciata nei propri confronti assume sse un semplice valore indiziari o e non esonerasse l'attrice dal fornire la prova della responsabilità di esso ricorrente.

Il motivo è nel complesso infondato.

Non si vede, anzitutto, per quali ragioni condotte quali quelle imputateal ricorrente esulino dellaresponsabilità sociale ( che ha natura contrattuale― cfr. Cass. 22 giugno 2020, n. 12108 ― , con quel che ne discende sul piano della ripartizione dell’onere probatorio quanto all’imputabilità dell’azione):la responsabilità del direttore generale non ha natura diversa rispetto a quella dell’amministratore e, come correttamente osservato dal Giudice distrettuale, il rispetto delle norme relative all'integrità del patrimonio sociale costituisce uno dei doveri principali facenti capo agli amministratori, sicchéla distrazione, da parte di questi ultim i , di somme appartenenti alla società costituisce comportamento contrario a tale dovere.

Questa Corte ha del resto riconosciuto l’esistenza di una respo nsabilità contrattuale anche in presenza di attività distrattive dell’amministratore (si veda, esemplificativamente, Cass. 10 agosto 2016, n. 16952 , in materia di società a responsabilità limitata); ed è utile ricordare che l'amministratore cheabbia la disponibilità di beni sociali per effetto delle funzioni connesse alla carica, e poi li impieghi o spenda avvalendosi di tale disponibilità, non si pone, nel rapporto con il proprietario di detti Sez.

I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 beni, cioè con la società, nella veste di terzo, non agisce al di fuori del mandato gestorio e del rapporto organicoe non può essere, in altre parole, qualificato come «usurpatore» od autore di illeciti aquiliani, nemmeno quando sussista patente esorbitanza o contrarietà di quell'impiego o di quella spendita rispetto agli interessi societari: infatti, anche rispetto a vicende di pura appropriazione o dissipazione di cespiti, l'atto dell'amministratore, ove reso possibile dai poteri inerenti alla carica, ne esprime esercizio, mentre la sua devianza, in raffronto agli obiettivi per i quali tale carica è stata conferita, assume valore sul diverso piano della sua colorazione come comportamento inadempiente agli obblighi costituiti con il mandato ad amministrare; anche per tali condotte la responsabilità dell'a mministratore va dunque incanalata nelle previsioni dell'art. 2392c.c. (così, in motivazione, Cass. 22 giugno 1990, n. 6278, a proposito della responsabilità dell’amministratore, alla cui disciplina si conformaquella del direttore generale).

Il fatto, poi, che, a mente dell’art. 2396 c.c., le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applichino ai direttori generali «in relazione ai compiti loro affidati» non implica, come è ovvio, che esulino da tale titolo di responsabilità le condotte attraverso cui sono disattesi gli obblighi, generali e speciali, che fanno capo al direttore generale.

Il ricorrente assume che la responsabilità per condotte distrattive (l’improprio utilizzo delle carte di credito e lariscossione di premi non dovuti) debba escludersi in quanto tali «fatti » erano «completamente estraneial compiti affidati al direttore generale».

Non è chiaro cosa intenda affermare, sul punto, l’istante: se egli ha però volutoporre una questione circa le incombenze dell’amministratore, tale questione risulta formulata in modo inappropriato, dal momento che la correlativacensura è del tutto carente di autosufficienza.

E’ escluso che nella fattispecie la società dovesse agire per la ripetizione dell’indebito, visto che si fa questione di inadempimento del direttore generale ai doveri a lui facenti capo; non è del restospiegato Sez.

I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 quale sia la solutio posta in essere d a GAMA in favore de l l’odierno istante.

Per il resto, avendo riguardo al contestato corredo probatorio, vanno formulate le seguenti, sintetiche,osservazioni.

In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove «atipiche» (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie(Cass. 1 febbraio 2023, n. 2947; cfr. pure Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593).

Quanto alla valutazione delle prove,la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42).

Da ultimo, è indubbio il rilievo che assume, nel quadro dell’accertamento dei fatti di causa, la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti di D’Urso: infatti, lasentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. ― pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile ― contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass. 18 aprile 2013, n. 9456; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26263).

2. ― Può pas sar si all’esame del ricorso incidentale dell’Amministrazione straordinaria di GAMA.

2.1. ― Il primo m otivo del detto ricorso incidentale denuncia la falsa ed errata applicazionedegli artt. 10, comma 2 bis, e 13 d.lgs. n. 5/2003 e dell’art. 115 c.p.c..

Si lamenta, in sintesi, che la Corte di appello non abbia valorizzato il dato dell’ eccepita inesistenza della Sez.

I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 notifica della comparsa di rispostacon cui si era replicato alla citazione attorea.

Si rileva che fin dal giudizio di primo grado si era dedottoche la detta comparsa di risposta era stata notificata conun fax trasmesso dal difensore della contropartesenza che fosse stata predispostaalcuna relata di notifica.Espone la ricorrente incidentale che l'inesistenza della notificazione della comparsa avrebbe dovuto indurrela Corte di appello a dichiarare la contumaciadi D’Urso, sicché, in applicazione dell’art. 10 , comma 2 bis,cit., lo stesso Giudice distrettuale avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione i fatti non contestatie non considerare le allegazioni tardivedi D’Urso.

Il motivo non ha fondamento.

La ricorrente per incidente a torto assume l’inesistenza della notificazione della comparsa di risposta di D’Urso , la quale è pacificamente pervenuta all’indirizzo del difensore dell’amministrazione straordinaria di GAMA (cfr., in particolare, pag. 19 del controricorso, ove è parola dell’arrivo del nominato atto presso lo studio Ceccon ) .

I n materia di rito societario, la trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro, senza l'ausilio di un ufficiale giudiziario, di un atto processuale, pur non potendo considerarsi notificazione valida ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 5 del 2003, essendo tale notificazione riservata alle comparse e alle memorie «consentite dal giudice», è tuttavia attività notificatoria compiuta da un soggetto qualificato, munito del potere di compiere l'attività stessa, anche se con modalità diverse, di talché tale notifica non può considerarsi giuridicamente inesistente, ma solo nulla, idonea, quindi, ove all'inoltro a mezzo fax faccia seguito laricezione dell'atto da parte del difensore del destinatario, a raggiungere lo scopo cui l'atto è preordinato e ad essere sanata ai sensi dell'art. 156, comma 3 , c.p.c. (Cass. 22 novembre 2021, n. 35842; Cass. n. 31 agosto 2017, n. 20623; cfr. pure, quali pronunce non massimate, o non massimate in CED a tale riguardo: Cass. 20 settembre 2017, n. 21840; Cass. 2 febbraio 2015, Sez.

I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 n. 1797; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2185; Cass. 19 aprile 2012, n. 6142).L’inesistenza della notificazione non può quindi prospettarsi con riferimento alla fattispecie in esame, in cui il difensore di D’Urso ha provveduto, in autonomia, a inviarea mezzo fa x copia della comparsa di risposta a controparte: e a diversa conclusione non induce la circostanza, estranea all’attività trasmissivadi cui si è appena detto, per cui, in un momento successivo, avrebbe avutoluogo il deposito di un a comparsa(che non si deduce difforme, nel contenuto, da quell a ricevut a dall’attore)recante relata di notifica di ufficiale giudiziario (cfr. pag. 22 s. del controricorso).

Non si comprende, poi , come , a fronte di una ipotetica contumacia del convenuto (nella specie basata sull’asserita inesistenza della notificazione della comparsa di rispostadel medesimo) possatrovare applicazione l’art. 10, comma 2 bis , d.lgs. n. 5 del 2003.

Il dettato di tale norma, secondo cui «[l]a notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati»,deve ritenersi riferito alla non contestazione della parte costituita in giudizio, anche perché ― come è noto ― la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del l'art. 13, comma 2, del cit. decreto legislativo : disposizione ― questa ― con cui era espressamente stabilito che in ogni caso di mancata tempestiva notificazione della comparsa di risposta i fatti affermati dall'attore « si intendono non contestati e il tr ibunale decide sulla domanda in base allaconcludenza di questa» (Corte cost.12 ottobre 2007, n. 340 ) .

N on ha , del resto, neppure fondamento il richiamo, operato dalla ricorrente incidentale,all’art. 115 c.p.c., il quale, al secondo comma, circoscrive la portata del principio di non contestazione prendendo in considerazione la sola condotta processuale della parte costituita.

2.2. ― Il secondo motivo di ricorso incidentale prospetta l'omesso esame di fatto decisivo in ordine alla contestata responsabilità del direttore generale [OSCURATO:PERSONA]Urso per aver arrecato questi pregiudizi o Sez.

I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 alla società con riferimento all’esecuzione dei contratti di finanziamento conclusi con [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], per euro 3.200.000,00, nonché l'omesso esame di fatti decisivi quanto alla contestata responsabilità dello stesso direttore generale, avendo riguardo a tutte le condotte dallo stesso poste in essere in concorso con gli amministratori e i sindaci per l'importo complessivo di euro 36.483.000,00.

Si lamenta che la sentenza d'appello abbia negato rilievo a una complessa vicenda segnata dalla conclusione di contratti internazionali di finanziamento che avevano generato un flusso di denaro dalle casse della società al conto personale dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA]: flussi ― si assume ― c he erano sotto la sorveglianza del direttore generale, responsabile della gestione amministrativa e finanziaria, oltre che del controllo gestionale di GAMA.

Si lamenta che la Corte di appello abbia preso in considerazione la posizione del direttore generale avendo esclusivamente riguardo alla sottoscrizione dei suddetti contratti di finanziamento, laddove venivano in questione atti di mala gestio: in particolare, risultava essere produttiva di una responsabilità diretta,per il direttore generale, la circostanza per cui la provvista proveniente da GAMA, con riguardo ai detti contratti di finanziamento,era stata deviata sui conti di una società terza.

Il motivo è nel complesso inammissibile.

Esso si risolve nella sollecitazione diuna non consentita revisione del giudizio di fatto che è riservato al giudice del merito.

Come è noto, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).

Non integra, del resto, il vizio di omesso esame di fatto decisivo l’asserita travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel ritenere che Sez.

I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 D’Urso avrebbe sottoscritto il contratto per GAMA, e non per la società GAMA Rist(la Corte distrettuale ha infatti ritenuto che, con riguardo ai contratti di credito internazionale,l’amministrazione straordinaria aveva basato la responsabilità del direttoregenerale sulla circostanza per cui lo stesso aveva «apposto la sua firma quale rappresentante di GAMA s.p.a.»sui predetti contratti) : come è evidente, l’omesso esame di un fatto non equivale al suo travisamento.Con riguardo al tema in esame si osserva, inoltre, che l’amministrazione straordinaria ha assunto di aver prospettato, con riguardo all’indicata vicenda, la responsabilità del direttore generale per atti di mala gestio, senza tuttaviaprecisare, nel rispetto del principio di autosufficienza, quale fosse il preciso contenuto dellededuzioni da essa svolte nel giudizio di merito e senza neppure indicaregli atti in cui queste vennero formulate.

2.3. ― Col terzo motivo si denuncia l ’ errata e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c..Si imputa alla Corte di appello di aver mancato di prendere in considerazione il « complessivo impianto documentale prodotto dalla procedura»e di vagliarlo, ai fini della prova del danno, anche «sotto il profilo della rilevanza sul piano presuntivo».

Si assume, inoltre, che il Giudice distrettuale non avrebbe potuto escludere «la responsabilità solidale del D’Urso con gli amministratori per tutti i danni arrecati aGAMA e accertati in sede di c.t.u.».

Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha evidenziato che l'amministrazione straordinaria si era «limitata a richiamareper relationem la consulenza d'ufficio a cui è stato affidato il compito di verificare le irregolarità contabili».

Il mezzo è carente di specificità, in quanto non fornisce indicazioniquanto agli atti e ai documenti da cui si sarebbero dovute trarre allegazioni e prove rilevanti ai fini che qui interessano.E parimenti generica risulta essere la doglianza incentrata sulla responsabilità solidale di D’Urso per i danni arrecati dagli amministratori.

Segnatamente, la ricorrente per incidente fa questione, per un verso, Sez.

I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 della mancata contestazione di «circostanze fattuali attributive di danno»,ma trascura di considerare che l 'onere del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione sussiste anche quando si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum, in quanto non contestata(Cass. 23 luglio 2009, n. 17253); asserisce, inoltre, chela prova dellaresponsabilità del direttore generale si sarebbedovuta desumere da presunzioni, ma non indica nemmeno gli elementi indiziari cheavrebbero dovuto valorizzarsi a tale riguardo.

3. ― In conclusione, vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale.

4. ― Le spese di giudizio possono compensarsi per l’intero, stante la soccombenza reciproca dei contendenti.

P.Q.M.

LaCorte rigettasia il ricorso principale che quello incidentale ; compensa per l’intero le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14093 R.G.anno 2019 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro Amministrazione straordinaria di GAMA s.p.a., in persona del legale rapp. p.t., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n.934/2018 depositata il 19 aprile 2018 del la Corte di appello di Venezia. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 1. ― C on citazione notificata il 21 dicembre 2006 l'amministrazione straordinaria diGAMA s.p.a. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Verona più soggetti che avevano ricoperto, all'interno della società attrice, varie cariche sociali; le domande avevano ad oggetto l'accertamento dellaresponsabilità dei convenuti ex artt. 2392, 2393, 2394 e 2407 c.c. per atti di mala gestio compiuti in pregiudizio della societàe la condanna degli stessi al risarcimento dei danni, quantificati in euro 93.000.000,00. Tra i detti convenuti era ricompreso PaolinoD’Urso. Il Tribunale,con la sentenza di primo grado, ha ritenuto D’Urso responsabile nei confronti della società , ma in ragione dell’ art. 2043 c.c.: e ciò in quanto ha ravvisato l'assenza di unavalida investituradello stesso convenuto quale direttore generale ; ha condannato quindi lo stesso D’Urso, in solidocon i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , al risarcimento del danno, quantificato in euro 328.531,79, oltre interessi e rivalutazione. 2. ― Hanno proposto appello sia D’Urso che la società in amministrazione straordinaria. La Corte di appello di Venezia ha pronunciato, in data 19 aprile 2018,sentenza con cui ha respinto i due gravami. 3. ― Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza della Corte lagunare. Ciascuno dei due ricorsi consta di tre motivi. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il ricorso principale è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] no D’Urso. 1.1. ― Col primo motivo del detto ricorso è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2393 e 2 396 c.c. ; è denunciata, altresì, la violazione e falsa applicazionedell’art. 2055 c.c.. Ci si duole chela Corte di appello abbia ritenuto applicabile al caso in esame la previsionedell’art. 2392 c.c. s ulla base del rilievo per cui esso istante, nel periodo attinente ai fatti contestati, era stato formalmente Sez. I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 investito del ruolo di direttore generale da una delibera consiliare assunta in conformità delle previsioni statutarie:fattispecie, questa, che il Giudice distrettuale ha asseritorientrare nella previsionedell’art. 2396 c.c.. Viene osservato che a ndava , bensì , fatto riferimento al detto articolo,ma nella versione anteriore alle modifiche ad esso apportate dald.lgs. n. 6/2003: c on la conseguenza che a i fini dell'estensione della responsabilitàdi cui all’art. 2392 c.c. era necessario che la nomina del direttore generale promanasse dall'assemblea o da una disposizione dell'atto costitutivo, non quindi da norma dello statuto (come invece previsto dal testo novellatodell’art. 2396 cit.). Il motivo non ha fondamento. La Corte di merito ha effettivamente rilevato che lo statuto ― non l’atto costitutivo ― di GAMA prevedeva che l’organo amministrativo potesse nominare direttori e che , in ragione di ciò , doveva «ritenersi integrata l’ipotesi prevista dall’art. 2396 c.c.». Ora, vero è che l’art. 2396 c.c., nella versione applicabile ratione temporis,prescriveva che l e disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o «per disposizione dell’atto costitutivo», in relazione ai compiti loro affidati. Come ènoto, l’atto costitutivo documenta l’accordo sociale, mentre lo statuto fissa il regolamento interno dell’ente . I due atti non possono tuttavia cons i derarsi rigidamente distinti l’uno dall’altro: si legge nel testo dell’art. 2328, ultimo comma,c.c. anteriore alla riforma, che lo statuto « si considera parte integrante dell’atto costitutivo», mentre, ancor più incisivamente, il testo della norma novellatadalla l. n. 6/2003 proclama , oggi, che lo statuto « costituisce parte integrante dell’atto costitutivo».E’ sintomatico, al riguardo, che , sul piano applicativo,la giurisprudenza di questa Corte abbia reputato che la norma di cui all’art. 2396 c.c. , nella versione non più attuale , assoggettasse i direttori generali alla disciplina prevista per la responsabilità degli amministratoriin presenza di atti di nomina formale Sez. I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 assunti «in base ad apposita previsione statutaria» (così: Cass. 18 novembre 2015, n. 23630; Cass. 5 dicembre 2008, n. 28819), con ciò implicitamente riconoscendo che, ai fini dell’investitura del direttore generale,assumesse rilievo quanto disposto nello statuto. Il che ben si comprende: se è nello statuto che trovano espressione le regole che disciplinanol’ordinamento interno della società, è in esso che anda va rinvenuta, anche prima della riforma,la disciplina quanto all’investitura dei direttori generali non nominati dall’assemblea, cui fa rinvio l’art.2396 c.c.. Sulla base del richiamato presupposto che lo statuto fosse da considerare, per la disciplina applicabile ratione temporis, parte integrante dell’atto costitutivo, è ― allora ― del tutto naturale ch e la Corte di appello abbia attribuito preciso rilievo a quella parte dell’atto costitutivo di GAMA s.p.a. ― lo statuto , appunto ― che attribuiva agli amministratori ilpotere di nominare direttori generali. 1.2. ― Col secondo motivo del ricorso principale si oppone la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1218, 2043, 2392, 2393 e 2396 c.c., oltre che l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si deduce l’illegittimità dell'impugnata pronuncia per avere la Corte di appello trascurato di prendere in esame il primo motivo di gravame con cui si era lamentato cheil Tribunale di Verona avesse completamente mutato il titolo della domanda proposta dalla resistente in violazione del principio del contraddittorio: i l Giudice d i primo grado a veva infatti deciso la controversia, con riferimento alla posizione del ricorrente, ritenendo sussistente una generica responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per le condotte distrattive contestate, laddove la controparte aveva domandato accertarsi la responsabilità dei convenuti a normadegli artt. 2393, 2394 e 2407 c.c.. In tal senso, la domanda propostadoveva ritenersi « esclusivamente finalizzata all'accertamento della responsabilità sociale degli originari convenuti, nella loro qualità di Sez. I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 amministratori, dirigenti e sindaci della compagine societaria». Il motivo è inammissibile. Si legge nella sentenza impugnata che col primo motivo di appello l’odierno ricorrente aveva lamentato il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale, il quale aveva configurato una responsabilità risarcitoriadi D’Urso non dedotta dalla parte ist ante ; questa ― secondo l’appellante ― aveva proposto un’azione di responsabilità sociale basata sullamala gestio: azione ben distinta da quella ex art. 2043 c.c. o ex contractu. La Corte distrettuale, come si è visto, ha espresso un convincimento opposto: ha ritenuto che la responsabilità dell’amministratore si correlasse auna investitura operata in conformità della disciplina statutaria ; ha conseguentemente assunto che, per il rinvio operato dall’art . 2396 c.c., fosse ro applica bili a D’Urso, quale direttore generale,le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori. Può comprendersi, allora, come il mezzo di censura in esame non tenga conto dellareale portata della pronuncia impugnata, la quale ha integralmente disatteso la ricostruzione del primo Giudice. Ebbene, l a ravvisata mancata aderenza della censura al decisumdestina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass.7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490). 1.3. ― Col terzo mezzo [OSCURATO:PERSONA]Urso prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2033, 2392 e 2396 c.c. D educe l’ istante che l’indebita sottrazione di beni de lla società , di cui egli era stato accusato, si risolve va in un illecito extracontrattual e : per il che dovevano ritenersi inoperanti,nella fattispecie, le previsioni di cui agli artt. 2392 ss. c.c..Assume inoltre che la Corte di merito avrebbe esteso impropriamente a lui la responsabilità propria degli amministratori in relazione a fatti (improprio utilizzo delle carte di credito aziendali e indebita riscossione di premi per il raggiungimento di obiettivi , cioè percezione di emolumenti grazie allafalsificazione di dati di bilancio: cfr. Sez. I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 pag. 12 della sentenza) completamente estranei ai compiti affidati al direttore generale.Deduce pure che, a fronte delle «condotte distrattive contestate» avrebbe dovuto «fars i valere lo strumento di cui all’art.2033 c.c.». L’ist ante lamenta, poi , che la propria , supposta, responsabilità si fondasse su dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari da un soggetto anch'esso coinvolto nella vicenda penale che aveva riguardato il dissesto della società(la cui gestione contabile non rientrava tra le competenze dello stessoD’Urso) e che la sentenza ex art. 444 c.p.p. p ronunciata nei propri confronti assume sse un semplice valore indiziari o e non esonerasse l'attrice dal fornire la prova della responsabilità di esso ricorrente. Il motivo è nel complesso infondato. Non si vede, anzitutto, per quali ragioni condotte quali quelle imputateal ricorrente esulino dellaresponsabilità sociale ( che ha natura contrattuale― cfr. Cass. 22 giugno 2020, n. 12108 ― , con quel che ne discende sul piano della ripartizione dell’onere probatorio quanto all’imputabilità dell’azione):la responsabilità del direttore generale non ha natura diversa rispetto a quella dell’amministratore e, come correttamente osservato dal Giudice distrettuale, il rispetto delle norme relative all'integrità del patrimonio sociale costituisce uno dei doveri principali facenti capo agli amministratori, sicchéla distrazione, da parte di questi ultim i , di somme appartenenti alla società costituisce comportamento contrario a tale dovere. Questa Corte ha del resto riconosciuto l’esistenza di una respo nsabilità contrattuale anche in presenza di attività distrattive dell’amministratore (si veda, esemplificativamente, Cass. 10 agosto 2016, n. 16952 , in materia di società a responsabilità limitata); ed è utile ricordare che l'amministratore cheabbia la disponibilità di beni sociali per effetto delle funzioni connesse alla carica, e poi li impieghi o spenda avvalendosi di tale disponibilità, non si pone, nel rapporto con il proprietario di detti Sez. I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 beni, cioè con la società, nella veste di terzo, non agisce al di fuori del mandato gestorio e del rapporto organicoe non può essere, in altre parole, qualificato come «usurpatore» od autore di illeciti aquiliani, nemmeno quando sussista patente esorbitanza o contrarietà di quell'impiego o di quella spendita rispetto agli interessi societari: infatti, anche rispetto a vicende di pura appropriazione o dissipazione di cespiti, l'atto dell'amministratore, ove reso possibile dai poteri inerenti alla carica, ne esprime esercizio, mentre la sua devianza, in raffronto agli obiettivi per i quali tale carica è stata conferita, assume valore sul diverso piano della sua colorazione come comportamento inadempiente agli obblighi costituiti con il mandato ad amministrare; anche per tali condotte la responsabilità dell'a mministratore va dunque incanalata nelle previsioni dell'art. 2392c.c. (così, in motivazione, Cass. 22 giugno 1990, n. 6278, a proposito della responsabilità dell’amministratore, alla cui disciplina si conformaquella del direttore generale). Il fatto, poi, che, a mente dell’art. 2396 c.c., le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applichino ai direttori generali «in relazione ai compiti loro affidati» non implica, come è ovvio, che esulino da tale titolo di responsabilità le condotte attraverso cui sono disattesi gli obblighi, generali e speciali, che fanno capo al direttore generale. Il ricorrente assume che la responsabilità per condotte distrattive (l’improprio utilizzo delle carte di credito e lariscossione di premi non dovuti) debba escludersi in quanto tali «fatti » erano «completamente estraneial compiti affidati al direttore generale». Non è chiaro cosa intenda affermare, sul punto, l’istante: se egli ha però volutoporre una questione circa le incombenze dell’amministratore, tale questione risulta formulata in modo inappropriato, dal momento che la correlativacensura è del tutto carente di autosufficienza. E’ escluso che nella fattispecie la società dovesse agire per la ripetizione dell’indebito, visto che si fa questione di inadempimento del direttore generale ai doveri a lui facenti capo; non è del restospiegato Sez. I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 quale sia la solutio posta in essere d a GAMA in favore de l l’odierno istante. Per il resto, avendo riguardo al contestato corredo probatorio, vanno formulate le seguenti, sintetiche,osservazioni. In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove «atipiche» (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie(Cass. 1 febbraio 2023, n. 2947; cfr. pure Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593). Quanto alla valutazione delle prove,la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42). Da ultimo, è indubbio il rilievo che assume, nel quadro dell’accertamento dei fatti di causa, la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti di D’Urso: infatti, lasentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. ― pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile ― contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass. 18 aprile 2013, n. 9456; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26263). 2. ― Può pas sar si all’esame del ricorso incidentale dell’Amministrazione straordinaria di GAMA. 2.1. ― Il primo m otivo del detto ricorso incidentale denuncia la falsa ed errata applicazionedegli artt. 10, comma 2 bis, e 13 d.lgs. n. 5/2003 e dell’art. 115 c.p.c.. Si lamenta, in sintesi, che la Corte di appello non abbia valorizzato il dato dell’ eccepita inesistenza della Sez. I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 notifica della comparsa di rispostacon cui si era replicato alla citazione attorea. Si rileva che fin dal giudizio di primo grado si era dedottoche la detta comparsa di risposta era stata notificata conun fax trasmesso dal difensore della contropartesenza che fosse stata predispostaalcuna relata di notifica.Espone la ricorrente incidentale che l'inesistenza della notificazione della comparsa avrebbe dovuto indurrela Corte di appello a dichiarare la contumaciadi D’Urso, sicché, in applicazione dell’art. 10 , comma 2 bis,cit., lo stesso Giudice distrettuale avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione i fatti non contestatie non considerare le allegazioni tardivedi D’Urso. Il motivo non ha fondamento. La ricorrente per incidente a torto assume l’inesistenza della notificazione della comparsa di risposta di D’Urso , la quale è pacificamente pervenuta all’indirizzo del difensore dell’amministrazione straordinaria di GAMA (cfr., in particolare, pag. 19 del controricorso, ove è parola dell’arrivo del nominato atto presso lo studio Ceccon ) . I n materia di rito societario, la trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro, senza l'ausilio di un ufficiale giudiziario, di un atto processuale, pur non potendo considerarsi notificazione valida ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 5 del 2003, essendo tale notificazione riservata alle comparse e alle memorie «consentite dal giudice», è tuttavia attività notificatoria compiuta da un soggetto qualificato, munito del potere di compiere l'attività stessa, anche se con modalità diverse, di talché tale notifica non può considerarsi giuridicamente inesistente, ma solo nulla, idonea, quindi, ove all'inoltro a mezzo fax faccia seguito laricezione dell'atto da parte del difensore del destinatario, a raggiungere lo scopo cui l'atto è preordinato e ad essere sanata ai sensi dell'art. 156, comma 3 , c.p.c. (Cass. 22 novembre 2021, n. 35842; Cass. n. 31 agosto 2017, n. 20623; cfr. pure, quali pronunce non massimate, o non massimate in CED a tale riguardo: Cass. 20 settembre 2017, n. 21840; Cass. 2 febbraio 2015, Sez. I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 n. 1797; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2185; Cass. 19 aprile 2012, n. 6142).L’inesistenza della notificazione non può quindi prospettarsi con riferimento alla fattispecie in esame, in cui il difensore di D’Urso ha provveduto, in autonomia, a inviarea mezzo fa x copia della comparsa di risposta a controparte: e a diversa conclusione non induce la circostanza, estranea all’attività trasmissivadi cui si è appena detto, per cui, in un momento successivo, avrebbe avutoluogo il deposito di un a comparsa(che non si deduce difforme, nel contenuto, da quell a ricevut a dall’attore)recante relata di notifica di ufficiale giudiziario (cfr. pag. 22 s. del controricorso). Non si comprende, poi , come , a fronte di una ipotetica contumacia del convenuto (nella specie basata sull’asserita inesistenza della notificazione della comparsa di rispostadel medesimo) possatrovare applicazione l’art. 10, comma 2 bis , d.lgs. n. 5 del 2003. Il dettato di tale norma, secondo cui «[l]a notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati»,deve ritenersi riferito alla non contestazione della parte costituita in giudizio, anche perché ― come è noto ― la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del l'art. 13, comma 2, del cit. decreto legislativo : disposizione ― questa ― con cui era espressamente stabilito che in ogni caso di mancata tempestiva notificazione della comparsa di risposta i fatti affermati dall'attore « si intendono non contestati e il tr ibunale decide sulla domanda in base allaconcludenza di questa» (Corte cost.12 ottobre 2007, n. 340 ) . N on ha , del resto, neppure fondamento il richiamo, operato dalla ricorrente incidentale,all’art. 115 c.p.c., il quale, al secondo comma, circoscrive la portata del principio di non contestazione prendendo in considerazione la sola condotta processuale della parte costituita. 2.2. ― Il secondo motivo di ricorso incidentale prospetta l'omesso esame di fatto decisivo in ordine alla contestata responsabilità del direttore generale [OSCURATO:PERSONA]Urso per aver arrecato questi pregiudizi o Sez. I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 alla società con riferimento all’esecuzione dei contratti di finanziamento conclusi con [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], per euro 3.200.000,00, nonché l'omesso esame di fatti decisivi quanto alla contestata responsabilità dello stesso direttore generale, avendo riguardo a tutte le condotte dallo stesso poste in essere in concorso con gli amministratori e i sindaci per l'importo complessivo di euro 36.483.000,00. Si lamenta che la sentenza d'appello abbia negato rilievo a una complessa vicenda segnata dalla conclusione di contratti internazionali di finanziamento che avevano generato un flusso di denaro dalle casse della società al conto personale dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA]: flussi ― si assume ― c he erano sotto la sorveglianza del direttore generale, responsabile della gestione amministrativa e finanziaria, oltre che del controllo gestionale di GAMA. Si lamenta che la Corte di appello abbia preso in considerazione la posizione del direttore generale avendo esclusivamente riguardo alla sottoscrizione dei suddetti contratti di finanziamento, laddove venivano in questione atti di mala gestio: in particolare, risultava essere produttiva di una responsabilità diretta,per il direttore generale, la circostanza per cui la provvista proveniente da GAMA, con riguardo ai detti contratti di finanziamento,era stata deviata sui conti di una società terza. Il motivo è nel complesso inammissibile. Esso si risolve nella sollecitazione diuna non consentita revisione del giudizio di fatto che è riservato al giudice del merito. Come è noto, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). Non integra, del resto, il vizio di omesso esame di fatto decisivo l’asserita travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel ritenere che Sez. I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 D’Urso avrebbe sottoscritto il contratto per GAMA, e non per la società GAMA Rist(la Corte distrettuale ha infatti ritenuto che, con riguardo ai contratti di credito internazionale,l’amministrazione straordinaria aveva basato la responsabilità del direttoregenerale sulla circostanza per cui lo stesso aveva «apposto la sua firma quale rappresentante di GAMA s.p.a.»sui predetti contratti) : come è evidente, l’omesso esame di un fatto non equivale al suo travisamento.Con riguardo al tema in esame si osserva, inoltre, che l’amministrazione straordinaria ha assunto di aver prospettato, con riguardo all’indicata vicenda, la responsabilità del direttore generale per atti di mala gestio, senza tuttaviaprecisare, nel rispetto del principio di autosufficienza, quale fosse il preciso contenuto dellededuzioni da essa svolte nel giudizio di merito e senza neppure indicaregli atti in cui queste vennero formulate. 2.3. ― Col terzo motivo si denuncia l ’ errata e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c..Si imputa alla Corte di appello di aver mancato di prendere in considerazione il « complessivo impianto documentale prodotto dalla procedura»e di vagliarlo, ai fini della prova del danno, anche «sotto il profilo della rilevanza sul piano presuntivo». Si assume, inoltre, che il Giudice distrettuale non avrebbe potuto escludere «la responsabilità solidale del D’Urso con gli amministratori per tutti i danni arrecati aGAMA e accertati in sede di c.t.u.». Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che l'amministrazione straordinaria si era «limitata a richiamareper relationem la consulenza d'ufficio a cui è stato affidato il compito di verificare le irregolarità contabili». Il mezzo è carente di specificità, in quanto non fornisce indicazioniquanto agli atti e ai documenti da cui si sarebbero dovute trarre allegazioni e prove rilevanti ai fini che qui interessano.E parimenti generica risulta essere la doglianza incentrata sulla responsabilità solidale di D’Urso per i danni arrecati dagli amministratori. Segnatamente, la ricorrente per incidente fa questione, per un verso, Sez. I–RG 14093/2019 camera di consiglio27.6.2023 della mancata contestazione di «circostanze fattuali attributive di danno»,ma trascura di considerare che l 'onere del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione sussiste anche quando si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum, in quanto non contestata(Cass. 23 luglio 2009, n. 17253); asserisce, inoltre, chela prova dellaresponsabilità del direttore generale si sarebbedovuta desumere da presunzioni, ma non indica nemmeno gli elementi indiziari cheavrebbero dovuto valorizzarsi a tale riguardo. 3. ― In conclusione, vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale. 4. ― Le spese di giudizio possono compensarsi per l’intero, stante la soccombenza reciproca dei contendenti. P.Q.M. LaCorte rigettasia il ricorso principale che quello incidentale ; compensa per l’intero le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 22
Sentenza Cassazione n. 25636/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris