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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09895/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1, n. 31206/26 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi con esso dedotti sono manifestamente infondati, in quanto afferenti a asseriti difetti della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali; rilevato, in particolare, che dalla sentenza impugnata emerge: a) che la difesa ha solo allegato e non provato che la società sia fallita, sicché non è dato sapere se il presunto fallimento sia intervenuto prima o dopo l'asportazione dei beni; b) che la querela è stata regolarmente proposta dalla persona offesa, legale rappresentante di Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1, n. 31206/26 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi con esso dedotti sono manifestamente infondati, in quanto afferenti a asseriti difetti della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali; rilevato, in particolare, che dalla sentenza impugnata emerge: a) che la difesa ha solo allegato e non provato che la società sia fallita, sicché non è dato sapere se il presunto fallimento sia intervenuto prima o dopo l'asportazione dei beni; b) che la querela è stata regolarmente proposta dalla persona offesa, legale rappresentante di Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 m
Sentenza Cassazione n. 09895/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris