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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 36582/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /k" [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO con sentenza in data 24/11/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di TORINO il 22/12/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] A per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa; -violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel primo motivo la difesa rileva la nullità della sentenza in quanto la normativa c.d. dell'emergenza che prevede la celebrazione "cartolare" dell'udienza di appello violerebbe il diritto di difesa.

La doglianza, formulata in termini generici, è manifestamente infondata.

La difesa, al di là di un astratto riferimento alla violazione del diritto di difesa, infatti, non ha indicato alcuna specifica violazione nella quale sarebbe incorso il giudice d'appello né, d'altro canto, può ritenersi che il rispetto di quanto previsto dalla c.d. decretazione d'urgenza (così l'indicazione contenuta nel ricorso) determini una nullità del processo.

2.2. Nel secondo motivo la difesa rileva che la condotta dell'imputata (consistita nell'avere "dribblato" il vigilante) non sarebbe qualificabile quale tentata rapina impropria.

La doglianza, anche questa formulata in termini estremamente generici, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, a fronte dell'analoga critica della difesa, con il riferimento agli spintoni dati dalla ricorrente al Bianchi per fuggire, ha dato adeguato conto degli elementi costitutivi del reato e ha così attribuito al fatto la corretta qualificazione giuridica (Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307: "In tema di rapina impropria, la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo").

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /k" [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO con sentenza in data 24/11/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di TORINO il 22/12/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] A per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa; -violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa rileva la nullità della sentenza in quanto la normativa c.d. dell'emergenza che prevede la celebrazione "cartolare" dell'udienza di appello violerebbe il diritto di difesa. La doglianza, formulata in termini generici, è manifestamente infondata. La difesa, al di là di un astratto riferimento alla violazione del diritto di difesa, infatti, non ha indicato alcuna specifica violazione nella quale sarebbe incorso il giudice d'appello né, d'altro canto, può ritenersi che il rispetto di quanto previsto dalla c.d. decretazione d'urgenza (così l'indicazione contenuta nel ricorso) determini una nullità del processo. 2.2. Nel secondo motivo la difesa rileva che la condotta dell'imputata (consistita nell'avere "dribblato" il vigilante) non sarebbe qualificabile quale tentata rapina impropria. La doglianza, anche questa formulata in termini estremamente generici, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, a fronte dell'analoga critica della difesa, con il riferimento agli spintoni dati dalla ricorrente al Bianchi per fuggire, ha dato adeguato conto degli elementi costitutivi del reato e ha così attribuito al fatto la corretta qualificazione giuridica (Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307: "In tema di rapina impropria, la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo"). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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