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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36423/2022

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott . [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 01 / 12/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 23277 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23277 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a , giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. Pazzaglia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66A03 F205X) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56S56 G999N) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L14 H501O) -controricorrente- nonché PAZZAGLIA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36E02 A327T) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Urbino n. 28/2020, pubblicata in data 12 febbraio 20 20 (che si assume notificata in data 30 giugno 2020); Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha proceduto al pignoramento diun immobile in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice dell’esecuzione ha disposto, ai sensi dell’art. 560 c.p.c., la liberazione di tale immobile, nei confronti del debito- re esecutato e della società [OSCURATO:SOCIETA]., che di fatto lo oc- cupava. [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva già proposto opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., rivendicando l’avvenuto acquisto per usucapione di detto immobile, ha pro- posto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di liberazione.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Urbino, che ha anche condannato l’opponente al pagamento di una somma in favore dell’opposta, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o .

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc; violazione e falsa applicazio- nedell’art. 560, comma 3, cpc (nel testo vigente all’epoca) ».

Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 360, comma 1, n. 3 cpc; violazione e falsa applicazione dell’ art.100cpc».

Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente: possono , quindi, essere esaminati congiunta- mente.

Essi sono inammissibili. 1.1Si premette che il tribunale, dopo aver dichiarato insussi- stente la legittimazione attiva della società ricorrente a pro- porre l’opposizione, ha altresì affermato che, in realtà, sareb- be venuto meno (in corso di causa) il suo interesse a d agire , in quanto, nelle more del giudizio, l’immobile per cui è causa era stato di fatto liberato, non avendo il giudice dell’esecuzione sospeso l’esecutività del provvedimento di li- berazione opposto.

Si tratta, in verità, di una affermazione effettuata ad abun- dantiamdallo stesso tribunale, senza pregiudizio per l’effettiva ratio decidendi che si ricava essere stata posta a base della statuizione finale di rigetto dell’opposizione nel merito, costi- tuita dal difetto di allegazione e prova della titolarità di un di- ritto di godimento opponibile ai creditori da parte della società opponente.

Tale affermazione è, comunque, certamente da ritenere non conforme a diritto.

Sussiste, infatti,l’interesse dell’occupante di un immobile, che assuma di esserne proprietario in base ad usucapione, a pro- porre l’opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di liberazione dell’immobile stesso pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560 c.p.c. e tale interesse non viene certamente meno laddove nelle more del giudizio, non essendo stata accolta l’istanza dell’opponente di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento opposto , l’immobile venga di fatto liberato.

L’erroneità della contraria affermazione conten uta nella sen- tenza impugnata non potrebbe, per altro, di per sé condurre , in nessun caso,alla sua cass azione, in quanto l’ effettiva ratio Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 decidendi del la statuizione finale, più sopra descritta, è logi- camente pregiudizialee da sola sufficient e a sostenerl a . 1.2 Il tribunale ha dichiarato insussistente la legittimazione attiva della società ricorrente a contestare con l’opposizione agli atti esecutivi l’ordinanza di liberazione dell’immobile pi- gnorato emessa dal giudice dell’esecuzione, non avendo la stessa adeguatamente allegato e dimostrato la titolarità di un diritto di godimento opponibile alla procedura.

Emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata che la società opponente aveva in realtà proposto l’opposizione avverso l’ordine di liberazione dell’immobile pignorato sul mero assun- to di avere già avanzato, in separat i giudizi, un’azione di ac- certamento del suo acquisto per usucapione del bene pignora- to e una opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art.619 c.p.c.,cause riunite e pendenti.

Il tribunale haaffermato in proposito quanto segue: «Infatti, il giudice dell’esecuzione disponeva la liberazione dell’immobile pignorato ai sensi dell’art. 560 c.p.c. e la odierna attrice con- testava la decisione assumendo di avere titolo ad occuparlo.

L’affermazione è del tutto infondata, atteso che [OSCURATO:SOCIETA]. non era titolare di un diritto di godimento opponibile alla procedura (art. 560, terzo comma c.p.c.).

L ’affermazione di aver usucapito il bene oggetto dell’esecuzione si riferiva in realtà alla introduzione del giudizio rubricato al n. 407/2017 R.G.A.C. dell’intestato ufficio, nel quale non risulta alcuna pronuncia.

È noto che la facoltà di impugnare il provvedimen- to di liberazione con l’opposizione agli atti esecutivi spetta sol- tanto al debitore esecutato e al soggetto titolare di un diritto di godimento opponibile alla procedura esecutiva, sul cespite pignorato (Cass., n. 25654 del 17 dicembre 2010).

Alcuna prova in tal senso prova era fornita dalla odierna attrice, pur essendo suo onere.

È dunque evidente la carenza di legittima- zione attiva della società [OSCURATO:SOCIETA]».

Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 La società ricorrente sostiene che sarebbe stata erroneamente negata la sua legittimazionea proporre l’opposizione sulla ba- se della dedotta usucapione e che non avrebbe rilievo, in pro- posito, la circostanza che nell’autonomo giudizio avente ad oggetto l’accertamento di tale usucapione non era stata emessa alcuna pronuncia. 1.3Ritiene la Corte che , dal complesso della motivazione del- la decisione impugnata, emerge in realtà chiaramente che l’effettiva ratio decidendi a sostegno della statuizione di riget- to dell’opposizione proposta dalla società ricorrente è stata ravvisatadal tribunale nel difetto di una adeguata allegazione e prova dei fatti costitutivi della dedotta usucapione del bene pignorato.

L’indicazione deldifetto di legittimazione attiva dell’opponente espressa dal giudice di primo e unico grado,in questo conte- sto, assume un valore meramente formale ed atecnico, es- sendo chiaro che il tribunale ha in effetti ritenuto che non fos- serostati adeguatamente allegat i e dimostrat i i fatti costitutivi del diritto opponibile alla procedura dedotto a sostegno dell’opposizione stessa, cioè il diritto di proprietà (che, ovvia- mente, include il diritto godimento del bene) da essa asseri- tamente acquisito per usucapione, essendosi l’opponente limi- tata, sul punto, a richiamare la pendenza di un diverso e au- tonomo giudizio.

D’altronde, l’opposizione, al di là dei termini inappropriati uti- lizzati dal tribunale nella motivazione , è stata certamente re- spintanel merito, come risulta , altresì (oltre che dal comples- sivo senso della motivazione, come sin qui chiarito), anche dallo stesso dispositivo , in cui è espressamente statuito il ri- getto della domanda e non è invece dichiarata la sua inam- missibilità, come avrebbe dovuto avvenire in caso di riscontra- to difetto di legittimazione processuale attiva dell’opponente.

Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 1.4Orbene, sotto il profilo della ritenuta insufficienza della al- legazione eprova dei fatti costitutivi della dedotta usucapione, la decisione non solo non sarebbe sindacabile nella presente sede, trattandosi diquestioni attinenti all’interpretazione della domanda ed alla valutazione delle prove, attività riservate al giudice del merito, maessa non è in realtà neanche oggetto di specifichecensure, essendosi limitata la ricorrente a sostenere che sussisteva la propria legittimazione attiva , senza conte- stare in modo adeguato e specifico né l’interpretazione della sua domanda (di cui neanche ha richiama to, in realtà , ade- guatamente il preciso contenuto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.),né la valutazione delle prove in ordine alla dedotta usucapione.

Né risulta oggetto di specifiche censure, nella presente sede, la questione dell’omessa sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quelli già pen- denti e riuniti, aventi ad oggetto proprio l’accertamento dell’usucapione e l’opposizione di terzo all’esecuzione, sospen- sione che pure sembrerebbe essere stata invocata nella fase di meritodell’opposizione, ma in verità ancora una volta senza che risultino indicati nel ricorso tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a stabilire se ne sussistevano i presupposti (oltretutto da escludere, com’è noto, in caso di pendenza dei giudizi davanti al medesimo ufficio giudiziario).

In definitiva, le censure effettivamente poste a base dei primi due motivi del ricorso sono da ritenere inammissibil i , per di- fetto di specificità e non essendo stata adeguatamente colt a l’effettiva ratio decidendidella statuizione impugnata.

2. Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 360, comma 1, n. 3 cpc; violazione e falsa applicazionedell’art. 96 , comma 3, cpc».

Il motivo è infondato.

Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 Il tribunale ha disposto la condanna dell’opponente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. sulla base dei seguenti rilievi: «La manifesta infondatezza dell’opposizione giustifica la con- danna dell’opponente al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., per avere insistito in ragioni di censura dell’azione esecutiva valutabili, secondo l’ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, sicché l’opposizione risulta del tutto pretestuosa».

In primo luogo, la società ricorrente sostiene che non potreb- be giustificarsi siffatta condanna in relazione ad un mero ri- getto in rito della domanda.

T ale assunto è manifestamente infondato in diritto, non essendo affatto limitata la possibilità di esercizio del potere officioso del giudice di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., ai soli casi di esame della domanda nel meri- to.

In ogni caso, come già ampiamente chiarito nell’esame dei precedenti motivi di ricorso, l’opposizione della società ricor- rente deveritenersi in realtà rigettata nel merito.

Per il resto, la censura difetta radicalmente di specificità, limi- tandosi la ricorrente ad affermare, del tutto apoditticamentee richiamandosi esclusivamente al contenuto dei precedenti mo- tivi del ricorso (nessuno dei quali ha in realtà trovato accogli- mento),che non sussisterebbe l’evidenza di giuridica inconsi- stenza delle sue ragioni e la conseguente pretestuosità dell a sua opposizione.

In ogni caso, la motivazione posta dal tribunale a sostegno della condanna in contestazioneimplica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19298 del 29/09/2016 , Rv. 642582 – 01 , anche con riguardo alle ipotesi previste dai primi due commi dell’art.96 c.p.c., connotate da ben più rigorosi presupposti ) e deve ritenersi sotto tale profilo adeguata, in quanto non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico; essa è inoltre conforme a diritto nell’individuazione dei pre- Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 supposti della suddetta condan na , individuati dal tribunale nell’abuso dello strumento processuale e, segnatamente, nell’averela parte agito o resistito in giudizio pretestuosamen- te (cfr., in proposito : Cass., Sez.

U , Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 –01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020, Rv. 659226 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533 –02). 3.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi € 7.500,00, oltre spe- se generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott . [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 01 / 12/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 23277 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23277 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a , giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. Pazzaglia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66A03 F205X) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56S56 G999N) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L14 H501O) -controricorrente- nonché PAZZAGLIA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36E02 A327T) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Urbino n. 28/2020, pubblicata in data 12 febbraio 20 20 (che si assume notificata in data 30 giugno 2020); Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha proceduto al pignoramento diun immobile in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell’esecuzione ha disposto, ai sensi dell’art. 560 c.p.c., la liberazione di tale immobile, nei confronti del debito- re esecutato e della società [OSCURATO:SOCIETA]., che di fatto lo oc- cupava. [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva già proposto opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., rivendicando l’avvenuto acquisto per usucapione di detto immobile, ha pro- posto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di liberazione. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Urbino, che ha anche condannato l’opponente al pagamento di una somma in favore dell’opposta, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc; violazione e falsa applicazio- nedell’art. 560, comma 3, cpc (nel testo vigente all’epoca) ». Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 360, comma 1, n. 3 cpc; violazione e falsa applicazione dell’ art.100cpc». Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente: possono , quindi, essere esaminati congiunta- mente. Essi sono inammissibili. 1.1Si premette che il tribunale, dopo aver dichiarato insussi- stente la legittimazione attiva della società ricorrente a pro- porre l’opposizione, ha altresì affermato che, in realtà, sareb- be venuto meno (in corso di causa) il suo interesse a d agire , in quanto, nelle more del giudizio, l’immobile per cui è causa era stato di fatto liberato, non avendo il giudice dell’esecuzione sospeso l’esecutività del provvedimento di li- berazione opposto. Si tratta, in verità, di una affermazione effettuata ad abun- dantiamdallo stesso tribunale, senza pregiudizio per l’effettiva ratio decidendi che si ricava essere stata posta a base della statuizione finale di rigetto dell’opposizione nel merito, costi- tuita dal difetto di allegazione e prova della titolarità di un di- ritto di godimento opponibile ai creditori da parte della società opponente. Tale affermazione è, comunque, certamente da ritenere non conforme a diritto. Sussiste, infatti,l’interesse dell’occupante di un immobile, che assuma di esserne proprietario in base ad usucapione, a pro- porre l’opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di liberazione dell’immobile stesso pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560 c.p.c. e tale interesse non viene certamente meno laddove nelle more del giudizio, non essendo stata accolta l’istanza dell’opponente di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento opposto , l’immobile venga di fatto liberato. L’erroneità della contraria affermazione conten uta nella sen- tenza impugnata non potrebbe, per altro, di per sé condurre , in nessun caso,alla sua cass azione, in quanto l’ effettiva ratio Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 decidendi del la statuizione finale, più sopra descritta, è logi- camente pregiudizialee da sola sufficient e a sostenerl a . 1.2 Il tribunale ha dichiarato insussistente la legittimazione attiva della società ricorrente a contestare con l’opposizione agli atti esecutivi l’ordinanza di liberazione dell’immobile pi- gnorato emessa dal giudice dell’esecuzione, non avendo la stessa adeguatamente allegato e dimostrato la titolarità di un diritto di godimento opponibile alla procedura. Emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata che la società opponente aveva in realtà proposto l’opposizione avverso l’ordine di liberazione dell’immobile pignorato sul mero assun- to di avere già avanzato, in separat i giudizi, un’azione di ac- certamento del suo acquisto per usucapione del bene pignora- to e una opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art.619 c.p.c.,cause riunite e pendenti. Il tribunale haaffermato in proposito quanto segue: «Infatti, il giudice dell’esecuzione disponeva la liberazione dell’immobile pignorato ai sensi dell’art. 560 c.p.c. e la odierna attrice con- testava la decisione assumendo di avere titolo ad occuparlo. L’affermazione è del tutto infondata, atteso che [OSCURATO:SOCIETA]. non era titolare di un diritto di godimento opponibile alla procedura (art. 560, terzo comma c.p.c.). L ’affermazione di aver usucapito il bene oggetto dell’esecuzione si riferiva in realtà alla introduzione del giudizio rubricato al n. 407/2017 R.G.A.C. dell’intestato ufficio, nel quale non risulta alcuna pronuncia. È noto che la facoltà di impugnare il provvedimen- to di liberazione con l’opposizione agli atti esecutivi spetta sol- tanto al debitore esecutato e al soggetto titolare di un diritto di godimento opponibile alla procedura esecutiva, sul cespite pignorato (Cass., n. 25654 del 17 dicembre 2010). Alcuna prova in tal senso prova era fornita dalla odierna attrice, pur essendo suo onere. È dunque evidente la carenza di legittima- zione attiva della società [OSCURATO:SOCIETA]». Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 La società ricorrente sostiene che sarebbe stata erroneamente negata la sua legittimazionea proporre l’opposizione sulla ba- se della dedotta usucapione e che non avrebbe rilievo, in pro- posito, la circostanza che nell’autonomo giudizio avente ad oggetto l’accertamento di tale usucapione non era stata emessa alcuna pronuncia. 1.3Ritiene la Corte che , dal complesso della motivazione del- la decisione impugnata, emerge in realtà chiaramente che l’effettiva ratio decidendi a sostegno della statuizione di riget- to dell’opposizione proposta dalla società ricorrente è stata ravvisatadal tribunale nel difetto di una adeguata allegazione e prova dei fatti costitutivi della dedotta usucapione del bene pignorato. L’indicazione deldifetto di legittimazione attiva dell’opponente espressa dal giudice di primo e unico grado,in questo conte- sto, assume un valore meramente formale ed atecnico, es- sendo chiaro che il tribunale ha in effetti ritenuto che non fos- serostati adeguatamente allegat i e dimostrat i i fatti costitutivi del diritto opponibile alla procedura dedotto a sostegno dell’opposizione stessa, cioè il diritto di proprietà (che, ovvia- mente, include il diritto godimento del bene) da essa asseri- tamente acquisito per usucapione, essendosi l’opponente limi- tata, sul punto, a richiamare la pendenza di un diverso e au- tonomo giudizio. D’altronde, l’opposizione, al di là dei termini inappropriati uti- lizzati dal tribunale nella motivazione , è stata certamente re- spintanel merito, come risulta , altresì (oltre che dal comples- sivo senso della motivazione, come sin qui chiarito), anche dallo stesso dispositivo , in cui è espressamente statuito il ri- getto della domanda e non è invece dichiarata la sua inam- missibilità, come avrebbe dovuto avvenire in caso di riscontra- to difetto di legittimazione processuale attiva dell’opponente. Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 1.4Orbene, sotto il profilo della ritenuta insufficienza della al- legazione eprova dei fatti costitutivi della dedotta usucapione, la decisione non solo non sarebbe sindacabile nella presente sede, trattandosi diquestioni attinenti all’interpretazione della domanda ed alla valutazione delle prove, attività riservate al giudice del merito, maessa non è in realtà neanche oggetto di specifichecensure, essendosi limitata la ricorrente a sostenere che sussisteva la propria legittimazione attiva , senza conte- stare in modo adeguato e specifico né l’interpretazione della sua domanda (di cui neanche ha richiama to, in realtà , ade- guatamente il preciso contenuto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.),né la valutazione delle prove in ordine alla dedotta usucapione. Né risulta oggetto di specifiche censure, nella presente sede, la questione dell’omessa sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quelli già pen- denti e riuniti, aventi ad oggetto proprio l’accertamento dell’usucapione e l’opposizione di terzo all’esecuzione, sospen- sione che pure sembrerebbe essere stata invocata nella fase di meritodell’opposizione, ma in verità ancora una volta senza che risultino indicati nel ricorso tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a stabilire se ne sussistevano i presupposti (oltretutto da escludere, com’è noto, in caso di pendenza dei giudizi davanti al medesimo ufficio giudiziario). In definitiva, le censure effettivamente poste a base dei primi due motivi del ricorso sono da ritenere inammissibil i , per di- fetto di specificità e non essendo stata adeguatamente colt a l’effettiva ratio decidendidella statuizione impugnata. 2. Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 360, comma 1, n. 3 cpc; violazione e falsa applicazionedell’art. 96 , comma 3, cpc». Il motivo è infondato. Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 Il tribunale ha disposto la condanna dell’opponente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. sulla base dei seguenti rilievi: «La manifesta infondatezza dell’opposizione giustifica la con- danna dell’opponente al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., per avere insistito in ragioni di censura dell’azione esecutiva valutabili, secondo l’ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, sicché l’opposizione risulta del tutto pretestuosa». In primo luogo, la società ricorrente sostiene che non potreb- be giustificarsi siffatta condanna in relazione ad un mero ri- getto in rito della domanda. T ale assunto è manifestamente infondato in diritto, non essendo affatto limitata la possibilità di esercizio del potere officioso del giudice di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., ai soli casi di esame della domanda nel meri- to. In ogni caso, come già ampiamente chiarito nell’esame dei precedenti motivi di ricorso, l’opposizione della società ricor- rente deveritenersi in realtà rigettata nel merito. Per il resto, la censura difetta radicalmente di specificità, limi- tandosi la ricorrente ad affermare, del tutto apoditticamentee richiamandosi esclusivamente al contenuto dei precedenti mo- tivi del ricorso (nessuno dei quali ha in realtà trovato accogli- mento),che non sussisterebbe l’evidenza di giuridica inconsi- stenza delle sue ragioni e la conseguente pretestuosità dell a sua opposizione. In ogni caso, la motivazione posta dal tribunale a sostegno della condanna in contestazioneimplica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19298 del 29/09/2016 , Rv. 642582 – 01 , anche con riguardo alle ipotesi previste dai primi due commi dell’art.96 c.p.c., connotate da ben più rigorosi presupposti ) e deve ritenersi sotto tale profilo adeguata, in quanto non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico; essa è inoltre conforme a diritto nell’individuazione dei pre- Ric. n. 23277/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 supposti della suddetta condan na , individuati dal tribunale nell’abuso dello strumento processuale e, segnatamente, nell’averela parte agito o resistito in giudizio pretestuosamen- te (cfr., in proposito : Cass., Sez. U , Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 –01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020, Rv. 659226 – 01; Sez. L , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533 –02). 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi € 7.500,00, oltre spe- se generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 36423/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris