CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 35845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 36085-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 07/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio/pubblica udienza del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] co. s.a.s. ha proposto ricorso articolato i tre motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli pubblicata il 7 novembre 2018. Hanno notificato controricorso il Ministero della Giustizia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, mentre non hanno svolto attività difensive il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate di Napoli. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] co. s.a.s. avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati (un trattore stradale ed unrimorchio, custoditi dal 28 agosto 2015 all’11 aprile 2016) nell'ambito di un procedimento penale, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli il 25 ottobre 2017, che aveva determinato “in via equitativa” l’importo dovuto all’ausiliare in € 520,00, oltre IVA. Il Tribunale di Napoli, richiamati risalenti precedenti giurisprudenziali delle sezioni penali di questa Corte, ha affermato che è legittima la liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario nell’ambito di un procedimento penale e che nessuna critica l’opponente aveva rivolto avverso il principio, enunciato nel decreto di liquidazione, che ammette la liquidazione equitativa in deroga agli importi fissati nelle tariffe di cui al d.m. n. 265/2006. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] co. s.a.s. deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 24 Cost., nonché delprincipio iura novit curia , e lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia deciso il merito della domanda ed abbia omesso di ricostruire la fattispecie alla luce della norma di diritto applicabile. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 132 n. 4 e 134 c.p.c., nonché del d.P.R. n. 115/2002 e del d.m. n. 265/2006, essendo l’ordinanza impugnata, come il decreto di liquidazione, privi della motivazione che ha portato alla definizione del quantum debeatur. Il terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. deduce la violazione dell’art. 59, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, dell’art. 3 Cost. e dell’art. 12, comma 2, disposizioni sulla legge in generale, in quanto l’ordinanza impugnata, come il decreto di liquidazione, omettono di definire i parametri di determinazione del quantum del compenso, ignorando i criteri di legge. I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. A fronte di un decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale che aveva ragionato “in via equitativa”, il Tribunale di Napoli, giudice dell’opposizione, ha affermato che tale sistema di liquidazione è legittimo e ha spiegato che l’opponente non aveva rivolto critiche specifiche al riguardo. Già questo secondo argomento depone per l’erroneità del provvedimento impugnato, in quanto l’opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si configura non come un mezzo di impugnazione a critica vincolata avverso il provvedimento di liquidazione, ma come uno strumento oppositorio volto a stabilire se questa sia avvenuta con criteri adeguati alla qualità e all'entità dell'opera svolta, al fine di assicurare l'esatta applicazione, in tutti i suoi elementi tipologici e nelle sue espressioni quantitative, di un atto di normazione secondaria avente valore di legge. Peraltro, l’ordinanza impugnata (emessa in procedimento sommario ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, ma in ogni caso tenuta a far intendere il ragionamento seguito dal giudice, avendo natura sostanziale di sentenza) è nulla per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sotto il profilo sia della forma che della sostanza, giacché non dà conto dell'esame dei motivi di opposizione, non dimostra di avere valutato le circostanze specifiche del caso concreto, non delinea il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, e risulta perciò priva dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sulle quali è basata la decisione. L’ordinanza del Tribunale di Napoli ha comunque deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza del tutto univoca di questa Corte, senza addure motivi per contrapporsi a tale orientamento. E’ infatti consolidato il principio secondo cui, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. 2 settembre 2006, n. 265 (Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro, ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), la determinazione dell'indennità per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale deve avvenire sulla base delle tariffe espressamente approvate per i veicoli a motore ed i natanti (artt. 1 e 2 del d.m. n. 265 del 2006), mentre per le altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] n. 115 del 2002 (art. 5 del d.m. n. 265 del 2006), non essendopiù applicabile l'art. 276 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (ex multis, Cass. n. 22966 del 2011; Cass. n. 24106 del 2011; Cass. n. 11281 del 2012; Cass. n. 752 del 2016; Cass. n. 20583 del 2017; Cass. n. 21649 del 2017; Cass. n. 11533 del 2019; Cass. n. 1205 del 2020; Cass. n. 24933 del 2020; Cass. n. 19064 del 2021). Il ricorso va dunque accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, che esaminerà nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seco