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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 17232/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14776-2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA, presso lo studio «ROSATI, [OSCURATO:PERSONA]», rappresenta to e dife so dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la giusta procura speciale estesa in calce alricorso -ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -resistente- avverso la sentenza n. 5278/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA , depositata il 9/12/2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del14/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 9404/2014 della Commissione t ributaria p rovinciale di Milano, inrigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di donazione, ipotecaria e catastalein conseguenza di atto di costituzione deltrust immobiliare «Tiziano» , registrato in data 27.7.2010 ; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione; il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per inesistenza della motivazione in relazione «alla ripresa a tassazione operata dall’Ufficio in materia di imposte ipotecarie e catastali,applicate in misura proporzionale,anziché fissa, in caso di trust autodichiarato » ;

1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per «carenza della motivazione» in merito al rigetto dell’appello circa l’applicazione dell’imposta sulle donazioni e successioni in misura proporzionale, anziché fissa;

1.3. con il terzo motivo il ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 2, comma47, d.l. n. 262 del 2006) per errata applicazione dell’imposta sulle donazioni in misura proporzionale, e non di quella di registro, in misura fissa,in caso di trust autodichiarato;1.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 1 e 10 d.lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990) pererrata applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, anziché fissa,in caso di trustautodichiarato;

2.1. il terzo ed il quarto motivo, fondati, possono essere esaminati e decisi con priorità, giacché fondati su una ragione più liquida, che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt.24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 12002 del 28/05/2014;conf.

Cass. n. 23531 del 18/11/2016);

2.2. al riguardo vanno richiamati i principi di diritto già affermati da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. nn. 8082/2020, 19167/2019,16699/2019, 21614/2016);

2.3. l’imposta, di conseguenza, è dovuta, nelle fattispecie in esame, non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art.53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/2019 cit.)

2.4. deve quindi, anche nella presente sede, affermarsi che: — la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co.47 d.l.262/06, conv.in.

L. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione edi donazione; — per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;— nel trust di cui alla L . 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzionedell'Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non èriscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimonialetra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene albeneficiario, a compimento e realizzazione del trustmedesimo;

2.5. posto che l'imposta sulle successioni e donazioni ha , pertanto , come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall'istituzione del trustsi sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario , ed in mancanza di tale condizione, come nel caso in esame, l'atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro (cfr. Cass.n. 31445 del 2018);

2.6. ne consegue che, poiché s econdo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, il trasferimento dal settloral trusteedi beni avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarli ed a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro trasferimento ai beneficiari del trust, detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa per quanto attiene sia all'imposta di registro, che alle imposte ipotecaria e catastale (cfr. Cass. n. 2897/2020, n. 3075/2020, n. 10254/2020, n. 16699/2019, n. 975/2018, n. 21614/2016, n. 25478/2015); 3.quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;

4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;5. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di meritoe di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso , assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglieil ricorso introduttivo del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di meritoe di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14776-2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA, presso lo studio «ROSATI, [OSCURATO:PERSONA]», rappresenta to e dife so dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la giusta procura speciale estesa in calce alricorso -ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -resistente- avverso la sentenza n. 5278/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA , depositata il 9/12/2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del14/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 9404/2014 della Commissione t ributaria p rovinciale di Milano, inrigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di donazione, ipotecaria e catastalein conseguenza di atto di costituzione deltrust immobiliare «Tiziano» , registrato in data 27.7.2010 ; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione; il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per inesistenza della motivazione in relazione «alla ripresa a tassazione operata dall’Ufficio in materia di imposte ipotecarie e catastali,applicate in misura proporzionale,anziché fissa, in caso di trust autodichiarato » ; 1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per «carenza della motivazione» in merito al rigetto dell’appello circa l’applicazione dell’imposta sulle donazioni e successioni in misura proporzionale, anziché fissa; 1.3. con il terzo motivo il ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 2, comma47, d.l. n. 262 del 2006) per errata applicazione dell’imposta sulle donazioni in misura proporzionale, e non di quella di registro, in misura fissa,in caso di trust autodichiarato;1.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 1 e 10 d.lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990) pererrata applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, anziché fissa,in caso di trustautodichiarato; 2.1. il terzo ed il quarto motivo, fondati, possono essere esaminati e decisi con priorità, giacché fondati su una ragione più liquida, che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt.24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 12002 del 28/05/2014;conf. Cass. n. 23531 del 18/11/2016); 2.2. al riguardo vanno richiamati i principi di diritto già affermati da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. nn. 8082/2020, 19167/2019,16699/2019, 21614/2016); 2.3. l’imposta, di conseguenza, è dovuta, nelle fattispecie in esame, non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art.53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/2019 cit.) 2.4. deve quindi, anche nella presente sede, affermarsi che: — la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co.47 d.l.262/06, conv.in. L. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione edi donazione; — per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;— nel trust di cui alla L . 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzionedell'Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non èriscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimonialetra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene albeneficiario, a compimento e realizzazione del trustmedesimo; 2.5. posto che l'imposta sulle successioni e donazioni ha , pertanto , come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall'istituzione del trustsi sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario , ed in mancanza di tale condizione, come nel caso in esame, l'atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro (cfr. Cass.n. 31445 del 2018); 2.6. ne consegue che, poiché s econdo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, il trasferimento dal settloral trusteedi beni avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarli ed a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro trasferimento ai beneficiari del trust, detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa per quanto attiene sia all'imposta di registro, che alle imposte ipotecaria e catastale (cfr. Cass. n. 2897/2020, n. 3075/2020, n. 10254/2020, n. 16699/2019, n. 975/2018, n. 21614/2016, n. 25478/2015); 3.quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; 4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;5. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di meritoe di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso , assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglieil ricorso introduttivo del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di meritoe di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di
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