CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12742/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 23/02/1954,avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte di appello di Firenze;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Grosseto, difensore di fiducia di MarcelloMachetti, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, nonché la rideterminazione dellapena con sospensione condizionale;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Siena, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 giugno 2021, il Tribunale di Sienacondannava MarcelloMachetti alla pena di due anni di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno direclusione, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto colpevole: del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74del 2000 perché, quale titolare della ditta individuale Macor ed amministratore di Mamars.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava o comunquedistruggeva i registri contabili ai fini delle imposte sul reddito e IVA, impedendo laricostruzione delle poste economiche e quindi dei redditi (capo A); del reato di cui all’art. 5d.lgs. n. 74 del 2000 perché, nella qualità di amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evaderel’imposta sul valore aggiunto, non presentava la dichiarazione annuale IVA per l’annualità2017 (capo B); inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 11 d.lgs. n. 74/2000, poiché, in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] in qualità diamministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di sottrarsi al debito tributario pari ad euro 402.454,13,effettuava vendite simulate trasferendo beni strumentali (tra cui un’imbarcazione) da Mamars.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]. (capo C); il Tribunale applicava le pene accessorie di legge,ordinando la confisca, anche per equivalente, delle somme evase.Con sentenza del 30 maggio 2025, la Corte di appello di Firenze confermava lasentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.2.1. Con un primo motivo, la difesa denuncia errata applicazione della legge.In sintesi, deduce la difesa che il ricorrente, nel periodo in cui sarebbero stati commessii fatti, non svolgeva attività di carattere commerciale e/o amministrativo, ma solamentecontabile e amministrativo era svolto da [OSCURATO:PERSONA], che aveva poi segnalato alcunepresunte irregolarità alla Guardia di Finanza. Sebbene la segnalazione fosse stata effettuatasei mesi prima che [OSCURATO:PERSONA] interrompesse il rapporto di lavoro con il [OSCURATO:PERSONA], proprioil periodo di sei mesi era tale da far ritenere l’intento di ledere il [OSCURATO:PERSONA], tanto che Ndrekaaveva tentato un’estorsione utilizzando i computer delle ditte del [OSCURATO:PERSONA], per cui l’unicacontestazione che poteva essere fatta al ricorrente era quella di essersi avvalso di uncollaboratore che aveva tenuto la contabilità in modo approssimativo.Lamenta, altresì, la difesa che, per il capo A), non era stata erroneamente concessa lasospensione condizionale della pena.2.2. Con un secondo motivo, denuncia l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capoB), dal momento che, essendo il fatto contestato in data 30/04/2018, ed essendo il termineprescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, il reato si è prescritto il 18/10/2025.2.3. Con un terzo motivo, denuncia l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C),dal momento che, essendo il fatto contestato in data 31/12/2017, ed essendo il termineprescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, il reato si è prescritto il 30/06/2025.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.3.1. Con un primo motivo, denuncia violazione di legge per errore sull’interpretazione econseguente omessa applicazione dell’art. 191 cod. proc. pen.Deduce la difesa che l’unica prova della disponibilità della imbarcazione in capo alMachetti, anche dopo la vendita, è costituita dalla corrispondenza e-mail intercorsa traMachetti e le strutture portuali, carpita, e poi consegnata alla Guardia di Finanza, daldipendente del [OSCURATO:PERSONA], direttamente dall’account di posta elettronica deldatore di lavoro, mediante introduzione abusiva nel sistema informatico aziendale della dittadel [OSCURATO:PERSONA], di cui conosceva le password, essendo ciò avvenuto in un periodo in cui eragià cessato il suo rapporto di lavoro.Lamenta la difesa che la Corte di appello ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilità dellacorrispondenza ex art. 191 cod. proc. pen., in quanto acquisita illegittimamente a seguito diuna condotta costituente reato, senza interpretare correttamente la norma di cui all’art. 191cod. proc. pen., che deve intendersi comprensiva anche di prove (orali e documentali)formatesi in violazione di precetti penali sostanziali, in linea con la pronuncia di legittimità n.35681 del 2014 che ha ritenuto inutilizzabili le prove ottenute attraverso una interferenzaillecita nella vita privata, in violazione dell’art. 615-bis cod. pen.In conseguenza, a seguito della inutilizzabilità della corrispondenza e-mail, la sentenzadi condanna non supera la prova di resistenza, poiché la corrispondenza costituisce l’unicaprova utilizzata per dimostrare la simulazione della vendita, l’unica prova del dolo specifico ela prova decisiva per sconfessare l’esistenza di un guasto e quindi la riduzione del prezzo.3.2. Con un secondo motivo, denuncia vizio della motivazione con riferimento allanatura dell’operazione relativa alla vendita del natante ed alla determinazione del prezzo.Deduce la difesa che il ricorrente non era un prestanome di [OSCURATO:PERSONA], in quanto laServizi e [OSCURATO:SOCIETA]. dal medesimo amministrata aveva continuato ad operare anchedopo il fallimento del ricorrente medesimo.Lamenta la difesa la contraddizione in cui è incorsa la Corte di appello nell’affermare,per un verso, che la differenza di prezzo di euro 22.500,00 fra il valore effettivo ed il prezzodi acquisto del natante aveva integrato la fattispecie contestata, e, per altro verso, chel’effetto distrattivo risultava già integrato con la vendita simulata. Per contro, osserva ladifesa che o la vendita della barca è simulata oppure è stata effettuata ad un prezzo vile,pregiudicando la possibilità di recupero da parte dell’Erario per la somma di euro 22.500,00,ed in quest’ultimo caso, non essendo in presenza di una simulazione, saremmo al di fuoridel perimetro del capo di imputazione che contesta espressamente solo la simulazione.La difesa contesta, inoltre, il valore effettivo del natante, tenendo conto che il curatoredel fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha restituito al fallito le quote societarie, senza neppure tentare lavendita dell’imbarcazione, in quanto priva di qualsiasi valore di mercato.3.3. Con un terzo motivo, denuncia vizio della motivazione con riferimento allaconsapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del debito tributario del [OSCURATO:PERSONA].Lamenta la difesa che sarebbe apparente e perplessa la motivazione della sentenzaimpugnata con la quale è stato ritenuto che il dolo specifico in capo al ricorrente fossedimostrato dal fatto che quest’ultimo aveva costituito solo poco tempo prima della cessionela [OSCURATO:SOCIETA]., con un capitale sociale di 1.000,00 euro, oggetto sociale identicoalla [OSCURATO:SOCIETA]., dalla quale aveva ricevuto numerosi beni strumentali.3.4. Con un quarto motivo, denuncia vizio della motivazione con riferimento allamancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena econtraddittorietà della stessa con riferimento all’erogazione della pena.Deduce la difesa che, avendo il ricorrente riportato una precedente condanna a quattromesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, il cumulo dellepene avrebbe consentito al ricorrente di usufruire del beneficio per la seconda volta.Aggiunge la difesa che la motivazione fornita dalla Corte territoriale in merito allaimpossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole per il ricorrente è insufficiente,poiché non considera che: a) l’operazione commerciale posta in essere dall’imputato erastata considerata legittima per l’80% del suo valore; b) la precedente condanna riguarda fattidi lieve entità; c) il ricorrente è ultrasettantenne e percepisce la pensione sociale; d) lamancata concessione della sospensione condizionale della pena è in contrasto conl’erogazione della pena nella misura del minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamenteinfondato.E' opportuno qui richiamare, preliminarmente, il consolidato indirizzo interpretativo diquesta Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversaconclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicitàquando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungerea conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747).In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che si condivide e si intende qui ribadire,le doglianze difensive non possono trovare accoglimento, risolvendosinella censura delmerito delle valutazioni operate dalla Corte di appello (in piena sintonia con il primo giudice)sulle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanzemedesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.La Corte territoriale ha dato atto, infatti, senza vizi logici, che l’istruttoria aveva smentitoche l’attività del ricorrente fosse solo operativa e non anche amministrativa, essendo le ditteMamar s.r.l. e Macor risultate entrambe riconducibili al ricorrente ed avendo costui mostratoagli accertatori piena padronanza della attività commerciale ed amministrativa delle ditte; néera plausibile attribuire detta attività in foma esclusiva al dipendente [OSCURATO:PERSONA], cosìcome non era plausibile attribuire a costui un intento calunnioso per aver segnalato allaGuardia di Finanza la sostituzione dei computer e la perdita della contabilità precedente,essendo intervenuta la denuncia nel settembre 2017, ovverosia sei mesi prima checessasse il suo rapporto di lavoro alle dipendenze del ricorrente.E’, poi, inammissibile la doglianza concernente l’erronea mancata concessione dellasospensione condizionale della pena, non essendo stata dedotta nei motivi di appello, comeemerge dal riepilogo dei motivi riportato alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, noncontestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014,Carrieri, Rv. 259066). Non sono, infatti, deducibili per la prima volta davanti alla Corte dicassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito, quale quelladella meritevolezza del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quantoincompatibili con il sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.263271; Sez. 5, n. 41331 del 04/10/2006, Ratti, Rv. 235764).2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], incentratientrambi sul decorso del termine prescrizionale dei reati contestati ai capi B e C, sonomanifestamente infondati.2.1. Quanto al reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo B, il termineprescrizionale massimo è decennale, in virtù dell’aumento di un terzo previsto dall’art. 17,comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, sicchè, essendo la data di consumazione contestata il30/04/2018, il termine prescrizionale massimo maturerà il 30/04/2028, senza considerare lasospensione del corso della prescrizione prevista dalla c.d. legge Orlando per i reaticommessi dopo il 03/08/2017 e prima del 31/12/2019.2.2. Quanto al reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo C, iltermine prescrizionale massimo è di sette anni e sei mesi, non rientrando tra i reati elencatinell’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (“…delitti previsti dagli articoli da 2 a 10…”) e lacommissione deve farsi risalire al 13 settembre 2017, dal momento che la Corte territoriale,a pagina 7 della sentenza, precisa che il natante è stato venduto alla [OSCURATO:SOCIETA]due mesi dopo essere stato acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e l’acquisto è avvenuto il 13 luglio2017.Tuttavia, essendo stato commesso dopo il 03/08/2017 e prima del 31/12/2019, siapplica la legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), che, modificando l’art. 159 cod.pen., ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previstodall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sinoalla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo,comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod.proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado,sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque nonsuperiore a un anno e sei mesi.Ne consegue che il termine di prescrizione è rimasto sospeso per un anno e sei mesidal 10/09/2021 (scadenza del termine di 80 giorni per il deposito della motivazione dellasentenza di primo grado deliberata il 21/06/2021) al 10/03/2023 ed è stato nuovamentesospeso dal 29/08/2025 (scadenza del termine di 90 giorni per il deposito della sentenza disecondo grado deliberata il 30/05/2025) per un ulteriore periodo di un anno e sei mesi,ancora in corso.In conclusione, considerati gli indicati periodi di sospensione, il termine di prescrizionead oggi complessivamente decorso è di 6 anni e 169 giorni ed il reato non è prescritto.3. I primi due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente esaminatiperché connessi, sono fondati, mentre il terzo e il quarto motivo sono assorbiti per la naturapregiudiziale dei primi due motivi. L’accoglimento, inoltre, giova anche al [OSCURATO:PERSONA] ex art. 587cod. proc. pen.: l'effetto estensivo della impugnazione produce, infatti, i suoi effetti anche conriferimento al l ' imputato non ricorrente o i l cui r icorso sia inammissibi le, edindipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purchénon di natura esclusivamente personale, come nel caso in esame.Ed invero, nell’atto di appello, il ricorrente aveva chiaramente messo in evidenza checommesso attraverso l’utilizzo del sistema informatico della società Mamar, di cui aveva ladisponibilità in quanto dipendente, e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era procurato le mail, intercorsetra [OSCURATO:SOCIETA]. e il Porto della Maremma nel giugno-luglio 2018, riguardanti l’ormeggio delnatante, introducendosi abusivamente nel sistema informatico della [OSCURATO:SOCIETA]., essendosidimesso nel marzo 2018, tanto che era stato denunciato per accesso abusivo ad un sistemainformatico.La risposta data dalla Corte territoriale, che richiama la tassatività delle ipotesi diinutilizzabilità delle prove, legate esclusivamente alla violazione dei divieti stabiliti dallalegge, è, sul punto, insufficiente, perchè non esamina le deduzioni difensive; ma è ancheerrata, perchè non considera le più recenti pronunce di questa Corte, che hanno affermatoche, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., sono inutilizzabili, in quanto acquisite in violazionedella norma dell'art. 615-bis cod. pen., le prove ottenute attraverso una interferenza illecitanella vita privata, condotta che è penalmente sanzionata (Sez. 5, n. 35681 del 30/05/2014,C., Rv. 261445; nello stesso senso, Sez. 3, n. 5157 del 29/11/2023, dep. 2024, C., nonmass.; Sez. 5, n. 21866 del 01/03/2023, S., non mass.).Nel sostenere l’inutilizzabilità delle mail, perché acquisite con violazione delle normepenali, e nel richiamare la sentenza di primo grado che ha limitato la responsabilità delricorrente per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 alla sola cessione fittiziadell’imbarcazione, al fine di sottrarla alla riscossione coattiva, per i pesanti debiti tributarigravanti su [OSCURATO:SOCIETA]. (400.000,00 euro) e su Macor (659.000,00 euro), la difesa assolvepoi all’onere di verificare l’impatto della inutilizzabilità delle mail sulla tenuta motivazionaledella sentenza, ossia la c.d. prova di resistenza, affermando che le mail erano state utilizzateper dimostrare che il natante era stato gestito dal ricorrente in epoca successiva alla venditae che non si era deprezzato, nonché per dimostrare il dolo specifico dell’imputato, senza chefossero stati acquisiti ulteriori elementi probatori dimostrativi della simulazione della venditadel natante, vertendo gli altri dati acquisiti in atti sulla incongruità del prezzo di vendita, esottolineando comunque che la contestazione mossa al ricorrente in imputazione era proprioquella di aver effettuato la vendita simulata, e non sottocosto, dell’imbarcazione.Le doglianze del ricorrente colgono nel segno, posto che, rispetto alle censure mossedalla difesa, la Corte territoriale non ha fornito una risposta motivazionale esauriente, noncertamente quanto alla utilizzabilità delle mail, non considerando i più recenti arresti dellagiurisprudenza di legittimità sul tema e, soprattutto, non affrontando la questione relativa alse le doglianze mosse con l’atto di appello avessero o meno superato la motivazione delprimo giudice sul punto, ovverosia la mancanza di elementi che comprovino la condottaillecita di introduzione abusiva in un sistema informatico da parte di [OSCURATO:PERSONA], neanchedocumentata dalla produzione di querela delle persone offese. Ma la sentenza impugnata siè poi anche illogicamente diffusa sul dato della incongruità del prezzo di vendita rispetto alvalore del bene che, di per sé solo, ha poco peso probatorio rispetto al valore complessivodei beni ceduti e alla prova dell’esistenza del dolo specifico in capo a [OSCURATO:PERSONA], e che,comunque, è distonico rispetto alla contestazione, incentrata sulla natura simulatoria dellavendita dell’imbarcazione.4. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto danei confronti del ricorrente e, per l’effetto estensivo, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al reato di cui al capo C), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello diCorte e dei principi di diritto richiamati.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve invece essere dichiarato inammissibile, a cagionedella manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria diinammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese delprocedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, diaumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate. Dalla declaratoria di inammissibilità discende, inoltre, per i reati di cui ai capi A) eB), l’irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.,con conseguente preclusione di qualsiasi declaratoria di estinzione sopravvenuta perdecorso del tempo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato dicui al capo c) e, ai sensi dell'art. 587, c.p.p., nei confronti anche di [OSCURATO:PERSONA], conrinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiarainammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]