CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 11568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3586/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Pescara, via Venezia n. 36, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 529/2017 depositata il 08/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ingiunzione di pagamento n. 0331438 emessa, in data 4.09.2015 , dalla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto il pagamento dell’importo di euro 226,32 a titolo di tassa di circolazione per l’annualità 2005, sul presupposto che i prodromici avvisi di accertamento relativi a due veicoli intestati alla predettanon risultavano notificatele in data 13.12.2008, come asseritodalla concessionaria. All’udienza pubblica innanzi alla adita CTP, la ricorrente chiedeva la riunione del giudizio agli altri introdotti dai due ex soci della società [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, estintala società, la R egione aveva agito per la riscossione in solido nei confronti dei tre ex soci dell’ente, i quali avevano proposto identici ricorsi assumendo che alcun atto prodromico era stato loro notificato. Assumeva che in tutti i giudizi, la Regione aveva allegatogli avvisi notificati alla società la Valle e Zappacosta e C. di [OSCURATO:PERSONA] e C.,non più esistente con detta denominazione, firmati per la ricezione con calligrafia illeggibile presumibilmente ascritti alla titolare e legale rappresentante dell’ente, che all’epoca, era l’odierna ricorrente. Deducevadi aver presentato querela di falso innanzi al tribunale d i l’Aquila per impugnare gli avvisi di ricevimento, sul presupposto che la sottoscrizione in calce alle ricevute di ricezione non le appartenevano. Chiedeva pertanto la sospensione del processo ex art. 39 d.lgs. 31.12. 1992, n.546. La CTP, accoglieva il ricorso limitatamente ad un avviso di accertamento rigettando per il resto. Interposto gravame, la contribuente reiterava le medesime istanze volte alla riunione dei giudizi incardinati tutti dinanzi alla medesima sezione, nonché alla sospensione del giudizio inattesa della decisione del Tribunale sulla querela di falso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria r egionale dell’[OSCURATO:PERSONA] assumeva che non sussistevano tutti i presupposti per la riunione dei giudizi e che competeva ad essa accertare l’ammissibilità della proposizione della querela di falso, tenuto conto che l’avviso risultava ricevuto e che la sottoscrizione poteva essere stata apposta anche da uno degli altri soci.Ricorre la contribuente sulla base di cinque motivi, cui replica con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria difensiva ex art. 378 cod.proc.civ. con allagata la sentenza del Tribunale di l’Aquila. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima censura si lamenta la violazione dell’art. 29 d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.; per avere il decidente omesso di riunire i giudizi oggettivamente connessi. A tal proposito si afferma dapprima che la società [OSCURATO:PERSONA] snc si è estina nell’anno2013; - che gli avvisi sono stati indirizzati alla società “[OSCURATO:PERSONA] e Zappacosta e C di [OSCURATO:PERSONA] e C”, non più esistente con tale denominazione; -che la riunione dei giudizi non avrebbe ritardato la trattazione dei procedimenti connessi; - che, anzi, la mancata riunione ha comportato l’effettoche sia la ricorrente che i soci sono stati condannat i pagamento della medesima somma, oltre le spese del giudizio, di guisa che per la medesima questione le spese di lite sono state triplicate. 2.Con la seconda censura si deduce la violazione dell’art. 29 d.lgs. 546/1992, ex art. 360, comma primo, n. 5), cod.proc.civ., per motivazione perplessa o incomprensibile dovuta all’errata valutazione sul punto decisivo della controversia relativa alle condizioni presupponenti la riunione dei giudizi. 3.Il terzo motivo reca violazione dell’art. 39 del d.lgs. 546/1992, ex art. 360, comma primo, n. 5),cod.proc.civ., per motivazione perplessa o incomprensibile dovuta all’errata valutazione sul punto decisivo della controversia relativa alle condizioni presupponenti la sospensione del giudizio, in attesa della sentenza definitiva in merito alla proposta querela di falso. Adduce che ha errato il decidente a ritenere che gli avvisi potessero essere stati sottoscritti dagli altri soci della società, in quanto la società “ [OSCURATO:PERSONA] e Zappacosta …” si era estinta nel 2000; che gli avvisi erano indirizzati ad una nuova società “ [OSCURATO:PERSONA] e C…” di cui i precedenti soci non facevano più parte. Eccepisce dunque vizio di motivazione in merito all’omesso esame della querela di falso, precisando con detto strumento di ricorso che: - la ditta “[OSCURATO:PERSONA] e Zappacosta…”mutava denominazione nell’anno 2000 in “[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.”, per poi mutare di nuovo denominazione nell’anno 2005 in [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e C.; - che,alla data di notifica degli atti impositivi del 12.12.2008 , la ricorrente era l’unica legale rappresentante, mentre i soci [OSCURATO:PERSONA] ( figli) non avevano la rappresentanza dell’ente ed il marito era ormai deceduto nell’anno 200. Assume che la notifica dell’avviso risulterebbe effettuato a mani della titolare (e quindi alla odierna ricorrente) , la quale ha proposto querela di falso avente ad oggetto la sottoscrizione, non risultando che gli atti siano stati ricevutida altri altri soggetti,siano essi soci o addetti dell’ente. Aggiunge, dipoi, (pagina 15 del ricorso) che la società [OSCURATO:PERSONA] e Zappacosta non esisteva più avendo ceduto il ramo di azienda alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., assumendo quindi che la notifica era stata disposta nei confronti di una ditta inesistente. 4.Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 39 d.lgs. 546/ 1992, n. 546, ex art. 360, comma primo, n. 3), cod.proc.civ., per aver il decidente omesso di sospendere il giudizio in seguito alla proposizione della querela di falso., reiterando le medesime difese svolte col precedente motivo. 5. L’ultimo mezzo reca violazione dell’art. 342 cod.proc.civ., ex art. 360, comma primo, n. 5), cod proc.civ. per motivazioneperplessa ed incomprensibile dovuta ad errata valutazione su un punto decisivo della controversia nella parte in cui la sentenza gravata fa riferimento alla reiterazione di tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado e non accolte, a causa dell’omessa pronuncia dei motivi ritenuti assorbiti dalla sentenza di primo grado. Censura che concerne ancora una volta l’omessa riunione dei giudizi e la omessa sospensione del procedimento, assumendo che non avendo la CTP né riunito i giudizi né sospeso ilgiudizio, non ha consentito all’odierna ricorrente di provare la apocrifa della sottoscrizione in calce all’avviso di ricevimento della notifica dell’avviso di accertamento. Aggiungeche, in sede di redazione dell’appello non aveva potuto censurare la sentenza di primo grado che aveva omesso di decidere sulla eccepita prescrizione e che se l’art. 342 cod.proc.civ. prevede che le domande e le eccezioni nonaccolte dalla sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non riproposte in appello, rileva che, al tempo della redazione dell’appello, il legale non poteva prevedere che in tutti e tre i giudizi di cui si chiedeva la riunione, la Regione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prodotto la documentazione relativa agli avvisi di accertamento con ricevute di ritorno identiche di cui la marino avrebbe poi disconosciuto la sottoscrizione. 6.Tutte le doglianze, ad eccezione della quarta, sono inammissibili. La prima ragione è la irresolubile farraginosità dell'esposizione dei fatti processuali e delle censure. Il ricorso oggi in esame, infatti: a) afferma dapprima che la originaria società si è estinta nel 2000, poi che ha mutato denominazione, infine che avrebbe ceduto un ramo d’azienda ( quale?) alla società della Marino poi estinta nell’anno 2013;-b) contiene riferimenti a fatti o circostanze introdotti nella narrazione, ma inesplicati, vale a dire che i suoi figli non erano i legali rappresentanti della società alla quale risulta dalla gravata sentenza indirizzato l’avviso opposto, circostanza del tutto inconferente ai fini del decidere, soprattutto non avendo la predetta trascritto sinteticamente l’iter processuale originato dal ricorso introduttivo; così, ancora, con l’ultima censura del tutto incomprensibile si lamenta che il legale al momento della redazione dell’appello non poteva sapere che la Regione avrebbe prodotto in giudizio gli stessi avvisi notificati alla ditta nell’anno 2008, facendo riferimento oscuro al disposto dell’art. 342 cod.proc.civ., senza tuttavia chiarire il significato della critica, atteso che la C.T.R.ha affermato che la ricorrente aveva riproposto le domande già formulate in primo grado senza enunciarespecifici motivi. Un ricorso così concepito appare incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma. Ma coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l'imprescindibile presupposto perché un ricorso per cassazione possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excelpta multorum, l'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2.7.2010 n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti "in maniera chiara e sintetica"; l’art. 14, lettera "A", della Guida per gli avvocati" approvata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che "una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenzialidi fatto e di diritto"; o la Ride 8, lettera (a), n. 2, delle [OSCURATO:PERSONA] of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente "una breve e semplice esposizione della domanda" (regola applicata così rigorosamente, in quell'ordinamento, che nel caso Stanard v. Nygren, 19.9.2011, n. 09-1487, la Corte d'appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuationun ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto "troppo confuso per stabilire i fatti allegati" dal ricorrente). 7. L’inammissibilità consegue anche alla confusa formulazione del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ. con il quale si allude ad una motivazione perplessa ed allo stesso tempo all’omesso esame di un fatto controverso. 7.1 In primo luogo, nella riformulazione dell'art. 360.,primo comma, n. 5 ), cod.proc.civ sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una "mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", a nulla rilevando il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014). Valeosservare che le censure non hanno posto in luce l'assoluta mancanza di motivazione della sentenza (Cass. 01/02/2023, n. 29 80; Cass. 20.06. 2018 , n. 16247 ; Cass.9.11.2017, n. 26538; Cass. n. N. 9105 del 7.04.2017),sebbene i provvedimenti giudiziari non si sottraggano all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità (Cass.01/03/2022, n. 6758; Cass. 23/05/2019 , n. 13977; Cass. 25.09. 2018 , n. 22598; Cass.n. 16611/2018; Cass, 12.10. 2017, n. 23940 ) Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, a fronte della richiesta di sospensione del giudizio, la CTR ha proceduto all’accertamentopregiudiziale in ordine alla pertinenza della iniziativa processuale in relazione al documento impugnato, rilevando che i soci dell’ente cui era stato indirizzato il prodromico avviso non avevano proposto querela di falso, il che poteva consentire di ricondurre la sottoscrizione in calce all’avviso di ricevimento aduno dei due soci, anche se non rappresentanti della ditta. 7.2Va poi chiarito che, ai sensi del d.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). La censura proposta con il ricorso per cassazione contravviene al principio per cui nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348-tercod. proc. civ., non può il ricorrente proporre il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.; nell’ipotesi in cui formuli detta censura ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014). Ebbene, le ragioni di diritto poste a base della sentenza d’appello sono sovrapponibili a quelle che sorreggono la decisione di primo grado. 8. Per altro verso, il motivo - deducente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma n. 5, co.proc.civ. - evoca il paradigma di cui a tale norma non solo in modo manifestamente contraddittorio, ma anche, in ogni caso, al di fuori dei limiti che nella ricostruzione del suo significato, sono stati individuati da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014. Sotto il primo profilo, che sarebbe dirimente, la contraddizione si ravvisa nell’ascrivere alla sentenza impugnata non di avere omesso l'esame di un fatto, bensì, come è scritto specificamente nell’illustrazione del motivo del ricorso, di aver espresso una motivazione perplessa ed incomprensibile, circostanza esclusa dalla esplicita motivazione della Regionale sulle questioni sottoposte al suo vaglio. 9.Va poi chiarito che l'omessa riunione dei giudizi, censurata col primo motivo ex art. 360,primo comma, n. 3, cod.proc.civ. prevista dagli artt. 29 del d.lgs 546/ 1992, e dall'art. 273 cod. proc. civ., non è sanzionata processualmente, avendo il provvedimento di riunione natura ordinatoria (Cass.n. 12989/10; Cass. n. 24496/14; Cass. del 12.12.2020, n. 18382, in motiv.) e potendo la riunione avvenire anche nei successivi gradi di giudizio. 10. Fondato risulta invece il quarto motivo del ricorso con cui si lamenta l’omessa sospensione del giudizio in attesa della definizione in merito alla proposta querela di falso. In materia di querela di falso, infatti, il giudice tributario è sìtenuto, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 546/1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito la decisione in ordine alla querela stessa, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum), tuttavia, in caso di presentazione di detta querela, anche nel processo tributario il relativo giudice non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (per tutte Cass. sez. 6-5, ord. 30 novembre 2017, n. 28671; Cass. del 4.11.2020, n. 24620, in motiv.). Ebbene, avendo la ricorrente depositato sia la querela di falso che l’avviso di accertamento, la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della decisione sulla querela di falso, atteso che l’ufficiale postale aveva indicato quale firmatario il titolare della società e non i soci o addetti alla ricezione. Peraltro, la contribuente ha depositato la sentenza del Tribunale ordinario che ha accolto con sentenza passata in giudicato la proposta querela di falso, escludendo che la sottoscrizione illeggibile potesse ascriversi alla amministratrice della società destinataria degli avvisi.11. In definitiva deve essere accolto il quarto motivo, dichiarati inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo diricorso, dichiarati inammissibili i r