CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2018
Cassazione n. 02830/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3048-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO ; -intimata - avverso l'ordinanza n. 15411/2018 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 13/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato in fatto e ritenuto in diritto 1 [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi solo “ Centro ” ) otteneva in data 17/5/2005 dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo volto al recupero di euro 79.038,85, oltre interessi legali e spese di lite, quale corrispettivo a saldo della prestazione di radiologia diagnostica effettuato in favore della ASL Napoli 1 Centro (d’ora in poi solo “ASL”). 2 Avverso tale decreto la ASL proponeva opposizione presso il medesimo tribunale contestando, per quanto qui ancora rileva, che la somma richiesta non fosse considerabile come certa, liquida ed esigibile e che dalla somma complessiva andasse sottratto l’importo pari ad euro 3.346,53 già decurtato nel corso dell’anno 2004. 3. Con sentenza emessa in data 24/4/2009 il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava la ASL al pagamento delle spese del giudizio. 4. Avverso la predetta sentenza la ASL, con citazione notificata il 13/5/2010 per l’udienza 12/11/2010 spiegava appello sottolineando come il Tribunale di Napoli non avesse motivato in merito alla mancata applicazione della regressione tariffaria per il 30% della somma non erogata a titolo di acconto, eccepita dalla ASL nei termini, stante il superamento del tetto di spesa della macroarea specialistica ambulatoriale che avrebbe comportato l’applicazione di tale regressione tariffaria. 5. La ASL, richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia, altresì argomentava in ordine alla legittimità dei tetti di spesa sostenendo che accreditamenti a favore di privati, provvisori o definitivi che fossero, non escludevano il potere dell’ente pubblico di definire la remunerazione secondo schemi e modalità stabiliti dalla legge, così consentendo una variabilità annuale in relazione alle esigenze finanziarie e di scelta politica che potevano comportare una dilazione dei tempi di pagamento anche per le necessarie indagini istruttorie (TAR Lombardia 132/2005). 6. L’ASL eccepiva, in particolare, che il Centro non avesse prodotto la prova del mancato superamento del tetto di spesa rendendo ingiustificata la mancata considerazione del regime della regressione tariffaria. 7.Con comparsa del 22/10/2010 si costituiva il Centro chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo appello incidentale. 8. In data 10/10/2012 la C orte d’appello di Napoli emetteva sentenza e in riforma della pronuncia gravata decurtava il 30% (Euro 10.524,04) della somma originariamente riconosciuta in favore del Centro condannando altresì la ASL al pagamento della metà delle spese del giudizio. 10 La corte di merito riteneva che il giudice di primo grado non si fosse effettivamente pronunciato sulla questione della regressione tariffaria ritualmente sollevata dall’appellante, osservando che l’onere di provare il mancato superamento dei tetti di spesa era a carico del creditore procedente che non aveva dedotto e documentato l’effettuazione delle verifiche del Tavolo tecnico e l’esito negativo delle stesse, nel senso dell’esclusione del superamento del predetto tetto. 11.Conseguentemente il giudice d’appello accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’Asl al pagam ento di una somma pari al 70% di quella oggetto del ricorso in via monitoria. 12. Avverso la suddetta sentenza il Centro proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. 13. Con il primo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5. cod. proc. civ., non avendo il giudice di merito considerato i limiti di tempo entro il quale la determinazione della regressione tariffaria si doveva avverare, ribaltando così l’onere probatorio. 14. [OSCURATO:PERSONA] segnata mente argomentava che qualora la regressione tariffaria fosse stata determinata dalla regione competente in maniera retroattiva, sarebbe spettato alla ASL la prova della riduzione dello stanziamento finanziario. 15. Con il secondo motivo di ricorso il Cent ro lamentava una violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avendo la corte territoriale effettuato una decurtazione del 30% della somma liquidata in primo grado a fronte di una richiesta dell’appellante ASL di riduzione del 13, 19%. 16. La Corte di cassazione riteneva il primo motivo infondato, in quanto il giudice del merito, in applicazione della normativa rilevante, aveva correttamente liquidato la somma contrattualmente prevista, pari al 70% del importo fatturato dal Centro. 17. Dunque il giudice di merito non aveva violato la ripartizione dell’onere probatorio che nel caso di specie era in capo al Centro, che non aveva dimostrato il requisito del credito certo, liquido ed esigibile per il restante 30%.. 18 Il secondo motivo veniva ritenuto parimenti infondato in quanto l’indicazione della percentuale di regressione tariffaria, pari al 13,19% effettuata dall’appellante in sede di appello, costituiva una mera indicazione e non era , invece, specifico motivo di perimetrazione del gravame con conseguente mancata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 19 Avverso l’ordinanza della Corte di legittimità n. 15411/208 depositata il 13/6/2018 il Centro ha proposto ricorso per revocazione, notificato in data 11/1/2019 e illustrato da memoria. 20. Non ha svolto attività difensiva l’intimata ASL Napoli-1 Centro. 20.Parte ricorrente ha dedotto l’errore di fatto sul primo motivo di ricorso per avere la Corte nell’ordinanza impugnata per revocazione erroneamente ritenuto che la corte d’appello non avesse motivato la propria decisione con la deduzione dell’omesso assolvimento da parte delle [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] dell’onere della prova delle risultanze della verifica del Tavolo tecnico e del mancato superamento del tetto di spesa, in contrasto con il testo della motivazione della sentenza della corte territoriale impugnata per cassazione. 21. Ad avviso del ricorrente l’errore di fatto decisivo in cui sarebbe incorsa la Corte emergerebbe dall’esame della stessa giurisprudenza di legittimità, univocamente orientata nel senso di ritenere che le risultanze del tavolo tecnico ed il superamento del tetto di spesa siano un elemento impeditivo della pretesa con conseguenteonere della prova a carico dell’azienda sanitaria. 22.L’adesione all’orientamento formatosi in sede di legittimità avrebbe pertanto condotto all’accoglimento del primo motivo di ricorso se il Collegio non fosse incorso nel denunziato errore che si sottopone all’attenzione della Suprema corte in quanto rilevante ex articolo 391 bis cpd. proc. civ. . 23. Parte ricorrente deduce altresì l’ulteriore errore di fatto sul secondo motivo con il quale si era denunciato con il ricorso per cassazione la violazione da parte della corte d’appello della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato là dove aveva decurtato l’importo ingiunto del 30%, esorbitando dalla domanda proposta dalla ASL che nell’impugnazione della sentenza di prime cure aveva contestato la pretesa della parte creditrice per il solo importo di euro 10.524,03. 24. Assume parte ricorrente che costituisce un errore di fatto l’affermazione della Corte di cassazione nell’ordinanza n. 15411/2018 secondo cui l’oggetto dell’impugnazione non era delimitato alla predetta somma, avendo la ASL lamentato la violazione del contratto stipulato con riguardo, in particolare, alla mancata applicazione della regressione tariffaria stante il superamento del tetto di spesa nella macro area specialistica ambulatoriale. 25. Parimenti erroneo sarebbe , ad avviso della ricorrente in revocazione, l’affermazione della Corte di cassazione secondo cui la Asl aveva dedotto che il 30% dell’importo contabilizzato non era certo, liquido ed esigibile, essendo rimesso alle valutazioni del cosiddetto tavolo tecnico. 26.Entrambi i profili di errore di fatto denunciati con il ricorso per revocazione sono inammissibili. 27. In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si realizza ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. Cass.20635/2017; id. 10040/2022). 28. Con particolare riferimento ai pretesi errori riguardanti i motivi di ricorso in cassazione, essi sono configurabili solo nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, mentre non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (cfr. 3760/2018; id.10184/2018). 29. Ciò posto, i vizi dedotti attengono in entrambi i casi alla ricostruzione interpretativa delle censure spiegate avverso la sentenza d’appello, l’una concernente l’attribuzione dell’onere della prova e l’altra l’estensione del devolutum. Si tratta dell’attività valutativa rimessa alla Corte e sulla quale l’ordinanza impugnata per revocazione ha motivato secondo diritto come sopra illustrato, senza che possa configurarsi il prospettato errore revocatorio. 30. Il ricorso è dunque inammissibile. 31. Nulla è dovuto per le spese di lite non avendo parte intimata svolto attività difensiva. 32. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu