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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36715/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21791-2021 proposto da: COMUNE di POLLICA (SA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - e avverso la sentenza n. 276/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 13/01/2021; 51{5 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 21791 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- Premesso che: 1.con la sentenza in epigrafe la CTR della Campania ha confermato l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo emesso dal Comune di Pollica contro la snc "[OSCURATO:PERSONA] di G. e C. Cupo" per mancanza di prova della avvenuta notifica delle due cartelle di pagamento, per Tarsu 2010 e per Tarsu 2012, sottese al preavviso medesimo.

In particolare la CTR ha affermato che per la prima cartella (Tarsu 2010), il Comune aveva prodotto solo una "fotocopia della busta di restituzione dell'atto al mittente per compiuta giacenza" e che per la seconda cartella (Tarsu 2012) "manca[va] del tutto la cartolina attestante il ricevimento dell'atto";

2. il Comune ricorre, con tre motivi, per la cassazione delle sentenza in epigrafe;

3. la società contribuente è rimasta intimata;

4. il Comune ha depositato memoria con cui insiste nelle argomentazioni poste a base delle doglianze formulate in ricorso; considerato che:

1. con il primo morivo di ricorso, sotto la rubrica di "violazione e falsa applicazione degli artt.26 del d.P.R. 602/1973, e 60 del d.P.R. 600/73.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti", viene lamentato che la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto che il Comune aveva prodotto l'avviso di accertamento n.8565 del 15 ottobre 2015 relativo alla Tarsu 2010 e l'avviso di accertamento n. 9798 del 17 novembre 2016, relativo alla Tarsu 2012 nonché, quanto all'avviso 8565, "la prova della compiuta giacenza";

2. con il secondo morivo di ricorso, sotto la rubrica di "violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 24 del d.l.gs 31 dicembre 1992, n. 546.

Principio di non contestazione.

Violazione e falsa applicazione degli artt.26 del d.P.R. 602/1973, e 60 del d.P.R. 600/73.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti", la doglianza veicolata con il primo motivo viene riproposta anche con riferimento all'art.115 c.p.c. per avere la CTR trascurato il fatto che nessuna contestazione la società aveva sollevato a fronte del ricordate produzioni dei due avvisi di accertamento riguardo alla loro notifica;

3. con il terzo morivo di ricorso, sotto la rubrica di "violazione dell'art. 2719 c.c. anche in relazione agli artt. 214 e 215 c.p.c. e 24 del d.l.gs 31 dicembre 1992, n. 546.

Violazione dell'art. 2687 c.c..

Violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.5 per motivazione apparente o contraddittoria", viene di nuovo riproposta la doglianza veicolata con il primo motivo deducendosi, da parte del Comune, che la statuizione della CTR "relativa alla mancata valenza della fotocopia della busta di restituzione" sarebbe in contrasto con la ridetta normativa atteso la pari efficacia delle copie fotostatiche delle scritture rispetto agli originali ove -come nel caso di specie- non sia contestata la conformità delle prime ai secondi;

4. i tre motivi di ricorso muovono dalla identica deduzione per cui il Comune avrebbe depositato gli avvisi di accertamento e provato la loro avvenuta notifica.

I motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 100 c.p.c. perché scollegati dalle statuizioni della CTR.

Dette statuizioni sono testualmente riferite alle notifiche delle cartelle di pagamento e non agli avvisi di accertamento o alle notifiche degli avvisi di accertamento;

5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la contribuente è rimasta intimata; PQM dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21791-2021 proposto da: COMUNE di POLLICA (SA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - e avverso la sentenza n. 276/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 13/01/2021; 51{5 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21791 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Premesso che: 1.con la sentenza in epigrafe la CTR della Campania ha confermato l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo emesso dal Comune di Pollica contro la snc "[OSCURATO:PERSONA] di G. e C. Cupo" per mancanza di prova della avvenuta notifica delle due cartelle di pagamento, per Tarsu 2010 e per Tarsu 2012, sottese al preavviso medesimo. In particolare la CTR ha affermato che per la prima cartella (Tarsu 2010), il Comune aveva prodotto solo una "fotocopia della busta di restituzione dell'atto al mittente per compiuta giacenza" e che per la seconda cartella (Tarsu 2012) "manca[va] del tutto la cartolina attestante il ricevimento dell'atto"; 2. il Comune ricorre, con tre motivi, per la cassazione delle sentenza in epigrafe; 3. la società contribuente è rimasta intimata; 4. il Comune ha depositato memoria con cui insiste nelle argomentazioni poste a base delle doglianze formulate in ricorso; considerato che: 1. con il primo morivo di ricorso, sotto la rubrica di "violazione e falsa applicazione degli artt.26 del d.P.R. 602/1973, e 60 del d.P.R. 600/73. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti", viene lamentato che la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto che il Comune aveva prodotto l'avviso di accertamento n.8565 del 15 ottobre 2015 relativo alla Tarsu 2010 e l'avviso di accertamento n. 9798 del 17 novembre 2016, relativo alla Tarsu 2012 nonché, quanto all'avviso 8565, "la prova della compiuta giacenza"; 2. con il secondo morivo di ricorso, sotto la rubrica di "violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 24 del d.l.gs 31 dicembre 1992, n. 546. Principio di non contestazione. Violazione e falsa applicazione degli artt.26 del d.P.R. 602/1973, e 60 del d.P.R. 600/73. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti", la doglianza veicolata con il primo motivo viene riproposta anche con riferimento all'art.115 c.p.c. per avere la CTR trascurato il fatto che nessuna contestazione la società aveva sollevato a fronte del ricordate produzioni dei due avvisi di accertamento riguardo alla loro notifica; 3. con il terzo morivo di ricorso, sotto la rubrica di "violazione dell'art. 2719 c.c. anche in relazione agli artt. 214 e 215 c.p.c. e 24 del d.l.gs 31 dicembre 1992, n. 546. Violazione dell'art. 2687 c.c.. Violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.5 per motivazione apparente o contraddittoria", viene di nuovo riproposta la doglianza veicolata con il primo motivo deducendosi, da parte del Comune, che la statuizione della CTR "relativa alla mancata valenza della fotocopia della busta di restituzione" sarebbe in contrasto con la ridetta normativa atteso la pari efficacia delle copie fotostatiche delle scritture rispetto agli originali ove -come nel caso di specie- non sia contestata la conformità delle prime ai secondi; 4. i tre motivi di ricorso muovono dalla identica deduzione per cui il Comune avrebbe depositato gli avvisi di accertamento e provato la loro avvenuta notifica. I motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 100 c.p.c. perché scollegati dalle statuizioni della CTR. Dette statuizioni sono testualmente riferite alle notifiche delle cartelle di pagamento e non agli avvisi di accertamento o alle notifiche degli avvisi di accertamento; 5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la contribuente è rimasta intimata; PQM dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella
Sentenza Cassazione n. 36715/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris