CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 27548/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, All'acquisto e al trasporto a bordo di un taxi, in concorso con altra persona, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a grammi 112,25 al fine di cederla a terzi. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che dalle indagini è emerso che il ricorrente si era recato a bordo di un taxi presso un distributore ove faceva salire il coimputato D'Amore. I due si• recavano presso un bar ove il D'Amore ritirava un pacco che riponeva all'interno del proprio giubbotto. Dopodiché i due coimputati si recavano, sempre a bordo del taxi, nei pressi del casello autostradale ove il D'Amore scendeva dall'auto e scavalcava la recinzione a piedi per poi risalire a bordo dell'auto una volta superato il casello. Il coimputato, alla vista della Polizia di Stato, tentava di disfarsi dell'involucro che, immediatamente acquisito dai militari, conteneva la sostanza stupefacente. Il giudice a quo ha quindi desunto dalle descritte modalità della con,dotka che fosse intercorso un accordo fra i due imputati in ordine h-nIke,« be all'approvvigionamento Osuccessivo spaccio della sostanza stupefacente. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consi9liere esten ore [OSCURATO:PERSONA]