Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1789/2008
ECLI:EU:C:2008:481
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 settembre 2008 (
1
)
Causa C‑376/07
Staatssecretaris van Financiën
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA])]
«Classificazione doganale – Monitor a cristalli liquidi»
I –
Introduzione
1.
La Corte è chiamata, nella presente causa, a risolvere tre questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte di cassazione dei [OSCURATO:PERSONA]), relativamente a talune disposizioni della nomenclatura combinata.
Il giudice nazionale deve pronunciarsi sulle modalità di classificazione di un monitor a cristalli liquidi (in prosieguo:
«LCD») importato dalla società [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»): in tale contesto, detto giudice
chiede alla Corte di fornire l’interpretazione di talune disposizioni della nomenclatura.
II –
Contesto normativo
A –
Le disposizioni della nomenclatura combinata
2.
La nomenclatura combinata applicabile ai fatti oggetto della presente controversia è quella per l’anno 2004, contenuta nel
regolamento n. 1789/2003 (
2
) (in prosieguo: la «NC 2004»).
3.
[OSCURATO:PERSONA] I della Parte prima della NC 2004, rubricato «Regole generali», prevede:
«(…)
La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione
delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo,
dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)
3. Qualora (…) una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti
principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. (…)
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci
presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione
della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che
conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce
che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa
alle merci che con esse hanno maggiore analogia».
4.
La Sezione XVI della NC 2004 è rubricata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione
o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti
ed accessori di questi apparecchi». Essa contiene il capitolo 84, «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni
meccanici; parti di queste macchine o apparecchi», e il capitolo 85, «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti;
apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini
e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».
5.
Il capitolo 84 è preceduto dalle seguenti «Note»:
«(…)
5.
(…)
B. Le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un
numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come
facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione;
b) essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma − codici o segnali − utilizzabili dal sistema.
C. Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
D. Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d’entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono
ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.
E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina
automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce
corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.
(…)».
6.
Il capitolo 84 della NC 2004 contiene, tra l’altro, le seguenti voci:
«8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento
di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese
altrove.
(…)
8471 60 − Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:
(…)
8471 60 90 − − altre».
7.
Nel capitolo 85 della NC 2004 sono invece collocate le voci seguenti:
«8528 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione
o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori):
(…)
− Videomonitor:
8528 21 − − a colori
− − − con tubo catodico
(…)
8528 21 90 − − − altri».
B –
Le note esplicative del sistema armonizzato
8.
Il sistema armonizzato, elaborato nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane, costituisce il punto di partenza
per la redazione della nomenclatura combinata (
3
). Il sistema armonizzato è corredato di note esplicative. In particolare, nell’ambito delle note esplicative alla posizione
8471 applicabili all’epoca dei fatti di cui alla causa principale si leggeva quanto segue:
«Tra le unità che fanno parte [di un sistema per l’elaborazione dell’informazione] sono compresi gli schermi per macchine
automatiche per l’elaborazione dell’informazione, i quali rappresentano graficamente le informazioni elaborate. Essi si distinguono
dai videomonitor e dai ricevitori televisivi di cui alla posizione 85.28 sotto vari profili, tra i quali i seguenti:
1) Gli schermi per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione sono in grado di ricevere un segnale soltanto
dall’unità centrale di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, e non sono pertanto in grado di riprodurre
un’immagine a colori partendo da un segnale video composito avente una forma d’onda conforme a uno standard di trasmissione
(NTSC, SECAM, PAL, D‑MAC, ecc.). Essi sono dotati di connettori tipici dei sistemi per l’elaborazione dell’informazione (ad
esempio un’interfaccia RS‑232 o connettori DIN o SUB‑D) e non dispongono di un circuito audio. (…)
2) Tali schermi sono caratterizzati da ridotte emissioni elettromagnetiche. Hanno un dot pitch che parte da 0,41 mm per le
medie risoluzioni, riducendosi ulteriormente mano a mano che la risoluzione aumenta.
3) Al fine di rappresentare immagini piccole ma ben definite, gli schermi classificati in questa posizione impiegano pixel
di dimensioni inferiori e standard di convergenza più elevati rispetto a quelli applicabili ai videomonitor e ai ricevitori
televisivi della posizione 85.28 (…)»(
4
).
C –
Le note esplicative della NC
9.
Le note esplicative della NC applicabili all’epoca dei fatti, elaborate dalla [OSCURATO:PERSONA] (
5
), dispongono, in relazione alla posizione 8471 60 90, quanto segue:
«Rientrano specialmente in questa sottovoce gli apparecchi di visualizzazione che sono utilizzati soltanto come unità di uscita
delle macchine automatiche per il trattamento dell’informazione.
Questi apparecchi non sono in grado di riprodurre immagini partendo da un segnale codificato denominato segnale video composito».
D –
Il regolamento n. 754/2004
10.
Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 2004, n. 754, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura
combinata(
6
), ha classificato nella posizione 8258 21 90 due prodotti descritti come segue:
«1. Schermo a colori al plasma con diagonale di 106 cm (dimensioni: larghezza x altezza x profondità 104 x 64,8 x 9,5 cm) e configurazione
pixel 852 x 480.
Il dispositivo è munito delle seguenti interfacce:
− un connettore RGB;
− un connettore DVI (digital visual interface, interfaccia visivo digitale);
− un connettore di controllo.
Il connettore RGB consente al dispositivo di visualizzare i dati direttamente da una macchina automatica per l’elaborazione
dell’informazione.
Il connettore DVI consente al dispositivo di visualizzare il segnale da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione
o da altra fonte quale lettore DVD o apparecchio per videogiochi, tramite un tuner box.
2. Schermo a colori al plasma con diagonale di 106 cm (dimensioni: larghezza x altezza x profondità 103 x 63,6 x 9,5 cm), configurazione
pixel 1024 x 1024 e altoparlanti staccabili.
Il dispositivo è munito delle seguenti interfacce:
− un connettore DVI (digital visual interface, interfaccia visivo digitale);
− un connettore di controllo.
Il connettore DVI consente al dispositivo di visualizzare il segnale da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione
o da altra fonte quale lettore DVD o apparecchio per videogiochi, tramite un tuner box».
11.
La motivazione indicata per la predetta classificazione, identica per i due prodotti in esame, è del seguente tenore:
«La classificazione è determinata dalle norme delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata
e dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90.
La classificazione nella sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il monitor non è del tipo unicamente o principalmente utilizzato
in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione (cfr. la nota 5 al capitolo 84).
Inoltre, il prodotto non può essere classificato nella voce 8531 perché la funzione del prodotto non è quella di dare un segnale
visivo (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8531, punto D)».
III –
Causa principale e questioni pregiudiziali
12.
[OSCURATO:PERSONA] ha importato nell’agosto 2004 una partita di monitor a colori, modello BenQ FP231W, aventi le seguenti caratteristiche:
diagonale di 23 pollici (58,42 cm), risoluzione massima di 1920 x 1200 pixel, formato 16:10, luminosità 250 cd/m
2
, contrasto 500:1, 16,7 milioni di colori, dimensione pixel 0,258 mm. Il monitor è dotato di porte D-sub (VGA), DVI-D, USB,
S-video e video composito, oltre che di un’uscita audio (
7
).
13.
Le autorità doganali olandesi hanno ritenuto che il monitor in questione dovesse essere classificato nella posizione 8528 21 90
della NC 2004. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ritiene invece che il prodotto in esame debba essere classificato nell’ambito della posizione
8471 della NC 2004.
14.
Il giudice del rinvio, investito in ultima istanza della controversia, ha ritenuto in proposito necessario sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nota 5 del capitolo 84 della NC, nella versione di cui all’allegato I del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 11 settembre
2003, n. 1789, debba essere interpretata nel senso che un monitor a colori, che può riprodurre tanto segnali provenienti da
una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione ai sensi della voce 8471 della NC, quanto segnali provenienti
da altre fonti, sia escluso dalla classificazione nella voce 8471 della NC.
2) Nel caso in cui non sia esclusa la classificazione nella voce 8471 della NC del monitor di cui alla questione sub 1), quali
siano le circostanze in base alle quali si può stabilire se il suddetto monitor sia un’unità del tipo che viene utilizzato
esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione.
3) Se il monitor controverso rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 2004, n. 754,
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, e, in caso affermativo, se tale regolamento sia
valido alla luce delle soluzioni fornite per le prime due questioni».
IV –
Sulla prima questione pregiudiziale
15.
Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se la nota 5 del capitolo 84 della NC 2004 debba condurre
ad escludere la classificazione nella posizione 8471, all’interno del medesimo capitolo 84, di un monitor che è in grado di
riprodurre, oltre ai segnali provenienti da un computer, anche segnali provenienti da altre fonti. Sebbene il giudice nazionale
non lo indichi esplicitamente nel testo della questione, è chiaro, anche sulla base della motivazione della decisione di rinvio,
che il riferimento deve essere inteso, più precisamente, alla nota 5 B.
A –
Argomenti delle parti
16.
[OSCURATO:PERSONA]
sostiene che, in generale, non esistono e non sono mai esistiti monitor in grado di funzionare esclusivamente in connessione
con un computer, dal momento che, utilizzando gli opportuni collegamenti, qualunque monitor consente di rappresentare immagini
provenienti da svariate fonti (
8
).
17.
Di conseguenza, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità doganali olandesi, secondo cui la possibilità di collegare
un monitor ad un apparecchio diverso da un computer escluderebbe la possibilità di classificare il monitor stesso nella posizione
8471, finirebbe per escludere qualunque monitor da una classificazione in tale posizione doganale, producendo quindi un risultato
assurdo.
18.
D’altra parte, la classificazione dei monitor in esame nella posizione 8471 non sarebbe neppure esclusa sulla base della nota
5 E del capitolo 84, dal momento che i monitor in esame non avrebbero una funzione specifica diversa dall’elaborazione dell’informazione (
9
).
19.
Dal canto suo, la nota 5 B del capitolo 84 non richiederebbe, al fine di una classificazione tra gli apparecchi informatici,
che le periferiche di un computer siano destinate in via esclusiva all’uso in un contesto informatico. Infatti, poiché la
norma in questione richiede che le periferiche siano «del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico
di trattamento dell’informazione», la possibilità di un uso diverso da quello nell’ambito di un sistema di trattamento dell’informazione
non sarebbe in linea di principio incompatibile con una classificazione nel capitolo 84 (
10
).
20.
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe del resto esplicitamente ammesso, in altra occasione, la possibilità di classificare nella posizione
8471 taluni monitor in grado, astrattamente, di riprodurre segnali audio e video non provenienti da un computer. Ciò sarebbe
avvenuto, in particolare, nell’ambito del regolamento di classificazione n. 2171/2005 (
11
).
21.
Di conseguenza, la nota 5 del capitolo 84 della NC 2004 non escluderebbe la classificazione nella posizione 8471 di un monitor
a colori in grado di rappresentare sia segnali provenienti da un computer che segnali provenienti da altre fonti.
22.
Il
governo dei [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che, in generale, un monitor in grado di riprodurre sia immagini provenienti da un computer che immagini provenienti
da altre fonti, come un lettore DVD o una console per giochi, non può essere classificato nella posizione 8471, ma deve invece
trovare collocazione nella posizione 8528 della NC 2004 (
12
).
23.
D’altra parte, un monitor come quello in esame, il quale dispone di connessioni D-sub, DVI-D, USB, S-video e video composito,
nonché di un’uscita audio, non potrebbe rientrare nella posizione 8471, in quanto non si potrebbe considerare esclusivamente
o principalmente utilizzabile in un sistema automatico di trattamento dell’informazione (
13
).
24.
[OSCURATO:PERSONA]
si sofferma a sua volta innanzitutto sulle caratteristiche dei monitor in esame, escludendo che gli stessi possano considerarsi
destinati ad essere utilizzati «esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione»,
dal momento che, per le loro caratteristiche tecniche, essi si presterebbero agevolmente ad utilizzi diversi (
14
).
25.
La classificazione dei monitor in esame nel capitolo 84 della NC 2004 sarebbe peraltro esclusa anche ai sensi della nota 5 E
del capitolo stesso, poiché i monitor svolgerebbero altresì una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» (
15
).
26.
Più in generale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la possibilità di riprodurre segnali provenienti anche da fonti diverse da un
computer escluda la classificazione di un monitor nella posizione 8471 della NC 2004 (
16
).
B –
Valutazione
1. [OSCURATO:PERSONA] preliminari
27.
Sia il governo dei [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] hanno sviluppato, trattando della prima questione pregiudiziale, ampie considerazioni
relative agli specifici caratteri dei monitor in esame, al fine di sostenere che gli stessi non possiederebbero le caratteristiche
necessarie per poter essere classificati nella voce 8471 della NC 2004.
28.
Rilevo tuttavia che il giudice del rinvio, con la sua prima questione, non chiede alla Corte di indicare la posizione tariffaria
in cui i prodotti in esame dovrebbero essere classificati. La questione verte invece, più in generale, sul modo di interpretare
la nota 5 del capitolo 84 della NC 2004.
29.
Nell’esaminare la presente questione mi asterrò pertanto dal considerare gli argomenti forniti dalle parti relativamente alle
peculiarità dei prodotti in esame, limitandomi all’interpretazione della citata nota 5. In ogni caso, gli argomenti delle
parti relativi alle specifiche caratteristiche dei prodotti da classificare potranno essere presi in considerazione nell’ambito
della discussione della seconda questione pregiudiziale, sebbene anche in essa, come si vedrà, il giudice nazionale non chieda
alla Corte di pronunciarsi sulle concrete modalità di classificazione dei prodotti, ma soltanto, ancora una volta, di fornire
alcune indicazioni generali.
2. Sul merito della questione
30.
La posizione assunta dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa, all’evidente scopo di chiudere
la controversia già soltanto con la risposta alla prima questione, consiste nell’affermare che la semplice capacità di un
monitor di rappresentare immagini provenienti da fonti diverse da un computer implica la necessità di escludere tale monitor
da una classificazione nell’ambito del capitolo 84 della NC 2004 (
17
).
31.
Tale posizione non mi sembra tuttavia meritevole di accoglimento.
32.
Il tenore letterale della nota 5 B del capitolo 84 della NC 2004 è infatti chiaro: al fine di poter considerare una periferica
(e quindi anche un monitor) quale parte integrante di un sistema per l’elaborazione dell’informazione, da classificare pertanto
nell’ambito del capitolo 84, non è richiesto che la detta periferica si presti, in astratto, ad essere utilizzata
soltanto
come parte di un tale sistema. Ciò che si richiede è infatti che la stessa sia «del tipo utilizzato esclusivamente
o principalmente
in un sistema automatico di trattamento dell’informazione» (il corsivo è mio).
33.
L’interpretazione proposta dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] equivarrebbe a rimuovere dal testo della norma
l’inciso «o principalmente», e non è pertanto accettabile. Anche un’unità destinata ad essere utilizzata «principalmente»,
sebbene non in modo esclusivo, in connessione con un computer può dunque essere classificata quale prodotto informatico.
34.
L’idea alla base della posizione sostenuta dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] è, con ogni probabilità, legata
alle difficoltà pratiche di determinare la portata specifica dell’avverbio «principalmente», soprattutto alla luce della giurisprudenza
della Corte, fortemente orientata nel senso di privilegiare, ai fini della classificazione doganale, le caratteristiche concrete
e oggettivamente valutabili dei prodotti (
18
).
35.
Tuttavia, i possibili problemi di applicazione pratica della disposizione citata non possono condurre ad ignorare un elemento
sostanziale della stessa. La risoluzione di tali problemi si pone in realtà ad un livello ulteriore, e potrà essere discussa,
nei limiti in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi in questa sede, nell’ambito dell’esame della seconda questione pregiudiziale.
3. Sul possibile rilievo della nota 5 E del capitolo 84
36.
Ritengo che meriti soltanto un breve accenno l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la classificazione dei monitor
in esame nell’ambito del capitolo 84 della NC 2004 sarebbe esclusa anche sulla base della nota 5 E del capitolo stesso.
37.
Rilevo in proposito, innanzitutto, che il giudice del rinvio non chiede alla Corte di valutare l’applicabilità nel caso di
specie della disposizione in esame.
38.
In ogni caso, ritengo che la citata nota 5 E possa escludere la classificazione di un apparecchio nel capitolo 84 della NC
solo qualora la «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» sia l’unica svolta dall’apparecchio in questione.
In caso contrario, taluni prodotti rischierebbero di essere classificati sulla base di una funzione degli stessi del tutto
secondaria, se non irrilevante (
19
).
39.
Non mi sembra dunque che, nella vicenda in esame, la nota 5 E possa trovare applicazione. Da un lato, infatti, la Corte ha
già affermato che l’attività di un monitor consistente nella riproduzione di immagini provenienti da un computer non può costituire
una «funzione specifica» nei sensi sopra indicati (
20
). Dall’altro lato, sebbene le parti controvertano circa gli usi a cui i monitor in esame possono essere destinati, nessuna
di esse sostiene che gli usi estranei al contesto dell’elaborazione delle informazioni (ovvero, in altri termini, gli usi
«non informatici») sarebbero i soli possibili.
4. Sulle note esplicative del sistema armonizzato e della NC
40.
Rimane da verificare se, nel caso in esame, una classificazione dei monitor in questione nell’ambito del capitolo 84 della
NC 2004 debba essere esclusa sulla base delle note esplicative del sistema armonizzato e della NC.
a) Sulla nota esplicativa alla posizione 84.71 del sistema armonizzato
41.
Va innnanzitutto ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, le note esplicative, per quanto importanti, non hanno
in ogni caso natura giuridicamente vincolante, e non possono porsi in contrasto con il contenuto del sistema armonizzato e
della NC (
21
).
42.
Per quanto riguarda la nota esplicativa della posizione 84.71 del sistema armonizzato, osservo che la stessa, risalente peraltro
a più di due anni prima dei fatti della causa principale (un tempo sufficiente, nell’ambito delle tecnologie informatiche,
per modificare anche in modo significativo il quadro dei prodotti commercializzati), potrebbe anche essere interpretata nel
senso che essa non indicherebbe
tutti
i monitor che ricadono nella posizione 84.71, ma solo una parte di essi. In tal senso deporrebbe l’inizio della nota stessa,
secondo cui «[t]ra le unità che fanno parte» di un sistema per l’elaborazione dell’informazione «sono compresi gli schermi
per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione». In tal caso, potrebbero esistere altri schermi che, pur non
essendo definibili «schermi per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione», potrebbero comunque essere classificati
nella posizione 84.71.
43.
Ammettendo comunque che la nota esplicativa in questione intenda in realtà fornire un’indicazione esaustiva dei monitor da
far rientrare nella posizione 84.71, si deve osservare quanto segue. Così interpretata, la nota esplicativa muove dal presupposto,
che ho già indicato come errato, che possono essere classificati nella posizione 84.71 solo i monitor in grado di essere collegati
esclusivamente
ad un computer. La nota esplicativa, in altri termini, non considera neppure la possibilità, prevista invece chiaramente
nel testo del sistema armonizzato, di un monitor classificabile nella posizione 84.71 pur essendo anche utilizzabile, sia
pure non in via principale, in contesti diversi da quello «informatico» (
22
). Di conseguenza, se interpretata in tal modo la nota non potrebbe essere applicata, in quanto contrastante con la lettera
del sistema armonizzato stesso.
44.
Rilevo peraltro che, per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche che la nota esplicativa in questione indica per
i monitor della posizione 84.71, il prodotto in esame nella presente causa appare conformarsi pienamente alle stesse.
b) Sulla nota esplicativa alla posizione 8471 60 90 della NC
45.
Nemmeno la nota esplicativa applicabile alla posizione 8471 60 90 della NC 2004 consente di escludere la classificazione dei
monitor in esame nella posizione stessa.
46.
Infatti, la nota esplicativa in questione ha un carattere esemplificativo/inclusivo, e non esaustivo. In altri termini, la
stessa individua uno specifico gruppo di prodotti che rientrerebbero nella posizione in questione, ma non esclude che altri
prodotti, diversi da quelli così individuati, possano altresì essere classificati nella medesima posizione. Ciò risulta in
modo piuttosto evidente dalla formulazione della nota stessa (
23
).
5. Sul ruolo dell’accordo OMC sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione
47.
Le osservazioni fin qui svolte trovano un’ulteriore conferma alla luce dell’accordo OMC sul commercio dei prodotti delle tecnologie
dell’informazione.
48.
Non si deve dimenticare che, in ultima analisi, il nucleo centrale del problema della classificazione dei prodotti in esame
risiede nel fatto che, a seconda della posizione della NC in cui gli stessi sono classificati, tali prodotti possono essere
soggetti o meno ad un dazio all’importazione.
49.
In particolare, i prodotti informatici sono generalmente esclusi dall’applicazione di dazi, ai sensi di un accordo in tal
senso raggiunto in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e risultante dalla dichiarazione ministeriale del
13 dicembre 1996 sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione. Tale accordo è stato recepito dal Consiglio
con decisione 24 marzo 1997, 97/359/CE, relativa all’abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione (
24
).
50.
In generale, la [OSCURATO:PERSONA] e taluni [OSCURATO:PERSONA] membri mostrano una tendenza ad interpretare l’accordo in questione in modo restrittivo,
limitando al massimo l’area dei prodotti a cui lo stesso garantisce l’esenzione dai dazi.
51.
Tuttavia, sebbene la diretta applicabilità nel diritto comunitario degli accordi OMC sia assai problematica (
25
), ritengo che, ai sensi dell’obbligo di interpretazione conforme (
26
), il chiaro favore, contenuto in tale accordo, per la libera circolazione non gravata da dazi dei prodotti informatici debba
essere tenuto in debito conto nell’interpretazione della NC (
27
).
6. La volontaria sospensione unilaterale dei dazi su taluni tipi di monitor
52.
La difficoltà di classificare in modo univoco i monitor a cristalli liquidi è stata riconosciuta dallo stesso legislatore
comunitario. A partire dal 2005, infatti, tutti i monitor a colori a cristalli liquidi aventi una diagonale non superiore
a 48,5 cm (circa 19 pollici) e un formato 4:3 o 5:4 sono esenti da dazi (
28
). Tale scelta, avente carattere unilaterale, è stata adottata a seguito delle difficoltà pratiche di determinare la destinazione
principale dei prodotti in questione, nonché sulla base della constatazione che «[i] dati commerciali indicano che attualmente
i videomonitor a cristalli liquidi con schermo la cui diagonale misura 48,5 cm o meno e di formato 4:3 o 5:4 vengono principalmente
impiegati come unità di output di macchine automatiche per l’elaborazione dei dati» (
29
).
53.
Tale sospensione volontaria non era ancora entrata in vigore all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, e in ogni caso
le caratteristiche tecniche dei monitor in esame nel presente procedimento non corrispondono a quelle dei prodotti che beneficiano
di tale sospensione (hanno infatti dimensioni leggermente superiori e un formato differente).
54.
Rilevo tuttavia che il regolamento n. 493/2005 mostra chiaramente come sia impossibile procedere alla classificazione dei
monitor in modo semplicistico e anche, soprattutto, come sia necessario accettare il dato di fatto che taluni schermi potenzialmente
in grado di riprodurre segnali provenienti da fonti diverse rispetto ad un computer possono comunque essere, in concreto,
utilizzati in modo del tutto prevalente in un contesto «informatico».
7. Conclusione sulla prima questione
55.
In conclusione, ritengo che la prima questione pregiudiziale debba essere risolta dichiarando che la nota 5 del capitolo 84
della NC 2004 deve essere interpretata nel senso che un monitor a colori, che può riprodurre sia segnali provenienti da una
macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, sia segnali provenienti da altre fonti, non è per questa sola ragione
escluso dalla classificazione nella voce 8471 della NC 2004.
V –
Sulla seconda questione pregiudiziale
56.
Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, per il caso in cui la classificazione del monitor in
esame nella voce 8471 della NC 2004 non sia esclusa, quali siano gli elementi sulla base dei quali è possibile determinare
se tale monitor soddisfi i requisiti indicati nella nota 5 B per una classificazione tra i prodotti informatici.
A –
Argomenti delle parti
57.
[OSCURATO:PERSONA]
sostiene che, per determinare se un monitor sia del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico
di trattamento dell’informazione, è necessario considerare l’uso al quale il prodotto è destinato, in via esclusiva o principale.
58.
Nel caso di specie, svariati fattori oggettivi consentirebbero di ritenere che i monitor in esame devono essere classificati
nell’ambito del capitolo 84 della NC 2004. Si tratterebbe, in particolare, della dimensione dei pixel («dot pitch»), della
risoluzione, del formato 16:10, della presenza di connettori VGA e DVI, della mancanza di un telecomando, di un connettore
SCART, di un sintonizzatore TV, di pulsanti per il cambio di canale (
30
).
59.
Dal canto loro, sia il
governo dei [OSCURATO:PERSONA]
che la
[OSCURATO:PERSONA]
ritengono invece che, in considerazione della soluzione che essi propongono di dare alla prima questione, non sia necessario
rispondere alla seconda.
60.
Nonostante tale posizione di principio, peraltro, tali parti hanno altresì proposto, nell’ambito della discussione della prima
questione pregiudiziale, alcune considerazioni che appaiono logicamente connesse, piuttosto, con la seconda questione.
61.
In particolare, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, a suo giudizio, un monitor con le specifiche caratteristiche di
quelli qui in esame non si può considerare del tipo destinato ad essere utilizzato in modo esclusivo o principale nell’ambito
di un sistema automatico di trattamento dell’informazione: ciò, in particolare, in considerazione delle connessioni di cui
tale apparecchio dispone (D‑sub, DVI‑D, USB, S‑video, video composito, uscita audio) (
31
).
62.
Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA] che si è pronunciato in tal senso rispondendo ai quesiti posti dalla Corte, i possibili
usi «non informatici» di un monitor devono essere, per consentire che lo stesso sia classificato nella posizione 8471, «puramente
teorici».
63.
[OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ha osservato che la frase «del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema
automatico di trattamento dell’informazione», contenuta nella nota 5 B del capitolo 84 della NC 2004, deve considerarsi riferita
non al tipo di utilizzo dell’apparecchio, ma alle funzioni che lo stesso svolge (
32
). Inoltre, le caratteristiche tecniche del monitor in esame, e in particolare le sue dimensioni, la sua risoluzione e la sua
luminosità, si presterebbero del tutto adeguatamente ad un utilizzo in contesti diversi da quello informatico, così da escludere
la sussistenza della condizione di cui alla lett. a) della citata nota 5 B (
33
).
B –
Valutazione
64.
Anche la presente questione, che è probabilmente la più delicata delle tre sollevate, richiede che la Corte fornisca talune
indicazioni generali sul modo di interpretare la nomenclatura combinata. In particolare, la Corte è chiamata a indicare quale
sia l’esatto significato della disposizione di cui alla lett. a) della nota 5 B del capitolo 84 della NC 2004 e, più specificamente,
quali siano gli elementi di cui è necessario tenere conto al fine di determinare se un prodotto soddisfi o meno le condizioni
previste dalla citata norma.
65.
Poiché non viene richiesto alla Corte di indicare l’esatta posizione della nomenclatura combinata in cui i monitor in esame
devono essere classificati, tale specifica decisione rimane di competenza del giudice del rinvio, il quale dovrà pronunciarsi
seguendo le indicazioni della Corte.
66.
Il problema centrale che viene sollevato nella presente questione consiste nel definire un avverbio: «principalmente» (
34
). Mentre infatti il precedente avverbio «esclusivamente» non presta il fianco a particolari dubbi interpretativi, il termine
«principalmente» è assai meno univoco nel suo significato.
67.
Essendo del tutto evidente che non è possibile fornire un’interpretazione di tale avverbio in termini matematico/percentuali
(indicando, ad esempio, una percentuale di utilizzo in connessione con un computer pari all’80% dell’utilizzo totale), propongo
alla Corte di interpretare la nozione di «utilizzo principale» come equivalente a quella di «uso normale».
68.
Mi sembra infatti che il concetto di «uso normale» possa essere applicato ai casi concreti con minore rischio di ambiguità.
69.
Del resto, ritengo che l’espressione «principalmente», contenuta nella norma, non faccia riferimento ad una ripartizione dei
tempi di uso del prodotto, ma, piuttosto, a quella che è la più frequente destinazione dello stesso. In altri termini, ciò
che l’interprete è chiamato ad accertare non è la percentuale di ciascun diverso uso del prodotto nel caso di un utilizzo
dello stesso in differenti contesti, ma, più semplicemente, l’uso «tipico» o «normale» del prodotto stesso.
70.
Sarà dunque necessario che l’interprete, nel caso concreto, verifichi quale sia, per il prodotto di volta in volta in esame,
l’utilizzo al quale lo stesso deve intendersi ragionevolmente destinato.
71.
Peraltro, anche seguendo l’interpretazione che ho proposto, e volendo quindi considerare l’uso normale del prodotto in esame,
si pone comunque il problema di determinare quali siano in concreto gli elementi utilizzabili ai fini di tale esame.
72.
Ritengo non sussistano dubbi sul fatto che l’elemento essenziale da tenere in considerazione a tale proposito sia costituito
dalle caratteristiche tecniche del prodotto. Nel caso dei monitor in esame, saranno evidentemente caratteristiche quali la
risoluzione, il formato (rapporto tra larghezza e altezza dello schermo), le connessioni disponibili (
35
), la possibilità di regolazioni in altezza e inclinazione, la presenza di specifiche caratteristiche ergonomiche tese a facilitare
un utilizzo ravvicinato «da scrivania», etc. a dover essere analizzate dal giudice del rinvio al fine di determinare se l’uso
normale del prodotto sia o meno un uso nell’ambito di un sistema automatico di trattamento dell’informazione.
73.
Più problematica appare la possibilità di ricorrere, ai fini della determinazione dell’uso normale di un prodotto, alla destinazione
dello stesso sotto il profilo commerciale, ovvero, in altri termini, al «target» del prodotto stesso. A mio avviso, tale possibilità
deve essere esclusa.
74.
È infatti evidente che, riconoscendo importanza ad elementi quali lo scopo dichiarato del prodotto, indicato sulla confezione
dello stesso o nell’ambito di informazioni pubblicitarie, il rischio di abusi aumenta. Sono infatti tutt’altro che infrequenti,
in vari ambiti, i casi di prodotti che, ad esempio al fine di aggirare divieti di vendita o di escludere la responsabilità
del produttore, sono surrettiziamente presentati come destinati a finalità diverse da quelle effettive: ciò sebbene, in concreto,
il pubblico rilevante conosca perfettamente la reale destinazione d’uso dei prodotti stessi.
75.
La posizione appena esposta mi sembra del resto coerente con la giurisprudenza della Corte, la quale, pur ammettendo in linea
di principio la possibilità di considerare la destinazione d’uso di un prodotto ai fini della sua classificazione doganale,
ha tuttavia sottolineato che detta destinazione deve risultare da specifici elementi oggettivi (
36
).
76.
Non ritengo fondato l’argomento, ribadito in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, secondo il quale l’uso a cui è destinato
il prodotto è irrilevante per la sua classificazione. Da un lato, osservo infatti che è la stessa nota 5 B del capitolo 84
della NC 2004 a parlare di «utilizzo» del prodotto (laddove parla di prodotti «del tipo
utilizzato
esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione»; il corsivo è mio). Dall’altro,
rilevo che quello di cui si sta parlando qui è l’utilizzo di un prodotto che interviene in ragione delle sue caratteristiche
oggettive: un elemento a sua volta oggettivo, quindi, e non una variabile soggettiva o legata alle modalità di commercializzazione
del prodotto stesso.
77.
Propongo pertanto alla Corte di risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che, per poter accertare che un prodotto
è «del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione», ai sensi
della lett. a) della nota 5 B del capitolo 84 della NC 2004, è necessario verificare se l’uso normale del prodotto stesso
sia nell’ambito di un sistema automatico di trattamento dell’informazione. A tal fine devono essere considerate, nell’ambito
di una valutazione caso per caso, tutte le caratteristiche oggettive del prodotto in questione.
VI –
Sulla terza questione pregiudiziale
78.
Con la terza e ultima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se i monitor in esame rientrino nell’ambito di
applicazione del regolamento n. 754/2004; in caso di risposta affermativa, detto giudice chiede altresì se tale regolamento
sia valido.
A –
Argomenti delle parti
79.
[OSCURATO:PERSONA]
, rovesciando l’ordine dei problemi posti dal giudice del rinvio, sostiene innanzitutto l’illegittimità del regolamento n. 754/2004,
dal momento che lo stesso, indicando la chiara intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di impedire in ogni caso la classificazione nella
posizione 8471 della NC di qualunque monitor in grado di riprodurre segnali video provenienti da fonti diverse da un computer,
si porrebbe in contrasto con la NC stessa e, più in generale, con il sistema armonizzato e gli obblighi assunti dalla Comunità
in quanto parte dello stesso (
37
).
80.
In ogni caso, anche se fosse legittimo, il regolamento in questione non sarebbe applicabile al caso di specie, riguardando
esso prodotti di tipo completamente diverso da quelli in esame qui (
38
).
81.
Il
governo dei [OSCURATO:PERSONA]
ritiene invece che il regolamento in questione sia valido e che possa applicarsi anche ai monitor in esame, direttamente
o, al limite, per analogia (
39
).
82.
Secondo la
[OSCURATO:PERSONA]
, invece, alla luce della risposta fornita alla prima questione non è necessario risolvere la terza.
B –
Valutazione
83.
Ritengo che il regolamento n. 754/2004 della [OSCURATO:PERSONA] non possa essere applicato ai monitor in esame, per le ragioni che
seguono.
84.
Innanzitutto, un’applicazione diretta del regolamento stesso è da escludere in considerazione delle notevoli differenze tecniche
tra i monitor in esame qui e gli schermi oggetto di classificazione nel regolamento.
85.
Nel regolamento n. 754/2004 sono stati infatti presi in considerazione, ai fini della loro classificazione doganale, due schermi
al plasma aventi una diagonale di 106 cm (equivalenti a circa 42 pollici) e una risoluzione, rispettivamente, di 852 x 480
e di 1024 x 1024 pixel.
86.
Già soltanto questi due elementi mostrano in modo chiaro che siamo in presenza di prodotti completamente diversi da quelli
oggetto del presente procedimento: va infatti ricordato che i monitor in esame nella presente causa possiedono, a fronte di
una dimensione ben inferiore (23 pollici, vale a dire 58,42 cm), una risoluzione molto superiore (1920 x 1200 pixel). Ciò
appare del resto coerente con la diversa tecnologia dei prodotti messi a confronto: mentre infatti uno schermo a cristalli
liquidi può prestarsi ad usi diversi, a seconda delle caratteristiche tecniche dello stesso, gli schermi al plasma sono tipicamente
utilizzati per riprodurre, con risoluzioni relativamente ridotte rispetto alle loro dimensioni, segnali televisivi, filmati,
presentazioni.
87.
Non può d’altra parte essere accolto l’argomento del governo dei [OSCURATO:PERSONA], esposto in particolare al punto 41 delle sue
osservazioni, secondo il quale la tecnologia al plasma che caratterizza i monitor di cui al regolamento n. 754/2004 non costituirebbe
un elemento rilevante, e non ostacolerebbe l’applicabilità del regolamento stesso ai monitor in esame nella presente controversia.
Ritengo infatti che a ciò si opponga la considerazione oggettiva delle differenze che esistono tra la tecnologia plasma e
la tecnologia LCD, nonché il fatto, riconosciuto anche all’udienza dallo stesso governo dei [OSCURATO:PERSONA], che gli schermi al
plasma non sono di regola utilizzati quali periferiche di uscita di macchine per l’elaborazione dell’informazione. In altri
termini, i prodotti in esame non sono fungibili.
88.
Resta da verificare se, come il governo dei [OSCURATO:PERSONA] suggerisce nel medesimo punto 41 delle sue osservazioni, il regolamento
n. 754/2004 sia, eventualmente, applicabile ai monitor qui in esame non in modo diretto, ma per analogia.
89.
Anche in questo caso, tuttavia, ritengo che una risposta negativa si imponga.
90.
Sebbene infatti la Corte abbia in generale ammesso la possibilità di applicare analogicamente un regolamento di classificazione,
lo ha fatto precisando che ciò può avvenire in relazione a prodotti «equivalenti» a quelli indicati nel regolamento stesso,
dal momento che ciò «favorisce un’interpretazione coerente della NC nonché la parità di trattamento degli operatori» (
40
). Nel presente caso, tuttavia, non si può ritenere, come si è visto, che i monitor a cristalli liquidi oggetto di esame siano
in alcun modo equivalenti agli schermi al plasma di cui si è occupato il regolamento n. 754/2004.
91.
Ritengo pertanto che la terza questione pregiudiziale debba essere risolta dichiarando che i monitor in esame non rientrano
nell’ambito di applicazione del regolamento n. 754/2004. Di conseguenza, non sussistono neppure elementi in grado di far ritenere
illegittimo tale regolamento.
VII –
Conclusioni
92.
Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di risolvere le questioni poste dallo [OSCURATO:PERSONA] dichiarando quanto
segue:
1) La nota 5 del capitolo 84 della nomenclatura combinata per l’anno 2004 deve essere interpretata nel senso che un monitor a
colori, che può riprodurre sia segnali provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, sia segnali
provenienti da altre fonti, non è per questa sola ragione escluso dalla classificazione nella voce 8471 della nomenclatura
combinata per l’anno 2004.
2) Per poter accertare che un prodotto è «del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento
dell’informazione», ai sensi della lett. a) della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata per l’anno 2004, è
necessario verificare se l’uso normale del prodotto stesso sia nell’ambito di un sistema automatico di trattamento dell’informazione.
A tal fine devono essere considerate, nell’ambito di una valutazione caso per caso, tutte le caratteristiche oggettive del
prodotto in questione.
3) I monitor in esame nella causa principale non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA]
21 aprile 2004, n. 754, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.
1
– Lingua originale: l'italiano.
2
– Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1).
3
– Per una contestualizzazione delle disposizioni della NC e del loro rapporto con il sistema armonizzato v. sentenza 12 gennaio
2006, causa C-311/04, ASAD (Racc. pag. I‑609, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
4
– Le citate note esplicative risalgono al febbraio 2002. Le stesse sono disponibili soltanto in lingua inglese e francese: la
traduzione italiana non è pertanto ufficiale.
5
– Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (GU 23 ottobre 2002, C 256, pag. 1).
6
– GU L 118, pag. 32.
7
– Osservo peraltro che, sebbene la presenza di tale «uscita audio» appaia nella decisione di rinvio e non sia contestata
dalle parti, consultando la documentazione disponibile sul sito Internet del produttore (www.benq.com) tale «uscita audio»
sembra essere in realtà una presa a 12 V per alimentare due altoparlanti esterni che possono essere agganciati al monitor
ma che vanno collegati, per quanto riguarda il segnale, ad una sorgente audio esterna. In altri termini, il prodotto non pare
dotato di alcun circuito audio.
8
– Punto 41 delle osservazioni della società [OSCURATO:PERSONA].
9
– Ibidem, punto 45.
10
– Ibidem, punto 55.
11
– Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 2005, n. 2171, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura
combinata (GU L 346, pag. 7). In particolare, in tale regolamento è stato classificato nella posizione 8471 un monitor LCD
avente una diagonale di 15 pollici, una risoluzione di 1024 x 768 pixel e una singola interfaccia D-sub. La classificazione
è stata, tra l'altro, motivata dalla [OSCURATO:PERSONA] come segue: «In base all’utilizzazione prevista, il monitor riceve segnali
dall'unità di elaborazione centrale di un sistema automatico per l’elaborazione dei dati. Il prodotto è anche in grado di
riprodurre segnali audio e video. Tuttavia, date le sue dimensioni e la limitata capacità di ricevere segnali da una fonte
diversa da un sistema automatico per l’elaborazione dei dati tramite una scheda priva della funzionalità di elaborazione video,
è considerato del tipo da utilizzare unicamente o principalmente nei sistemi automatici di elaborazione dei dati».
12
– [OSCURATO:PERSONA] del governo dei [OSCURATO:PERSONA], punto 34.
13
– Ibidem, punto 36.
14
– [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], punti 28‑36.
15
– Ibidem, punto 37.
16
– Ibidem, punto 39.
17
– Ciò risulta in particolare, come ho già osservato più sopra, dal punto 34 delle osservazioni del governo dei [OSCURATO:PERSONA]
e dal punto 39 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Rilevo peraltro che le stesse parti hanno tuttavia sviluppato anche argomenti
i quali, pur senza indicarlo con chiarezza, muovono dal presupposto che la semplice possibilità di rappresentare segnali video
non provenienti da un computer non sia sufficiente per escludere la classificazione nel capitolo 84, essendo a tal fine necessario
che detta funzione «alternativa» o «ulteriore» non sia soltanto marginale o teorica (cfr., ad esempio, il punto 36 delle osservazioni
del governo dei [OSCURATO:PERSONA] e il punto 36 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]). V. in proposito, per ulteriori dettagli,
la discussione della seconda questione pregiudiziale.
18
– V., ad esempio, sentenze 26 settembre 2000, causa C‑42/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7691, punto 13); 16 settembre 2004,
causa C‑396/02, DFDS (Racc. pag. I‑8439, punto 27), e 8 dicembre 2005, causa C‑445/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10721,
punto 19). V. anche più avanti, paragrafo 75 delle presenti conclusioni.
19
– Mi sia consentito rinviare qui, per una trattazione più dettagliata del problema, alle mie conclusioni nelle cause riunite
C‑362/07 e C‑363/07, [OSCURATO:PERSONA] e a., presentate il 17 luglio 2008 (paragrafi 50‑69).
20
– Sentenza 19 maggio 1994, causa C-11/93, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1945, punto 16).
21
– V., ad esempio, sentenze 19 aprile 2007, causa C‑229/06, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3251, punto 27);
18 luglio 2007, causa C‑142/06, Olicom(Racc. pag. I‑6675, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), e 5 giugno 2008, causa C‑312/07,
JVCFrance (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).
22
– La versione attuale delle note esplicative del sistema armonizzato, risalente all’anno 2007, si mostra invece più aperta.
Nella nota relativa alla posizione 8528, in cui sono ora classificati tutti i monitor, si rileva infatti che tra i monitor
destinati esclusivamente o essenzialmente ad essere utilizzati in connessione con un computer (da classificare nella sotto-posizione
8528.41) «sono compresi» quelli in grado di essere collegati soltanto ad un computer. Non si esclude quindi che anche altri
monitor possano essere classificati in tale posizione.
23
– In alcune delle versioni linguistiche delle note esplicative la natura non esaustiva della nota citata è messa in evidenza
dalla presenza di un avverbio. Nel testo italiano si indica, ad esempio, che rientrano «specialmente» in tale voce i monitor
in grado di funzionare solo in collegamento ad un computer: il testo francese usa il termine «notamment», quello spagnolo
«especialmente». L’avverbio è invece assente in altre versioni linguistiche, anche se la formulazione della frase appare comunque
suggerire, pure in tali casi, che l’indicazione non esaurisce l’ambito dei prodotti che rientrano nella voce 8471 60 90. In
particolare, la versione inglese afferma che «[t]his subheading
includes
visual display units which can only be used as output units for an automatic data-processing machine», quella tedesca che
«[h]ierher
gehören
Datensichtgeräte, die nur als Ausgabeeinheiten von automatischen Daten-verarbeitungsmaschinen verwendet werden können» e
quella olandese che «[d]eze onderverdeling
omvat
beeldschermeenheden die uitsluitend kunnen worden gebruikt als uitvoereenheid voor een automatische gegevensverwerkende machine»
(i corsivi sono miei).
24
– GU L 155, pag. 1. Nel mese di maggio 2008 gli [OSCURATO:PERSONA] hanno adito formalmente l’OMC al fine di contestare la prassi
doganale comunitaria relativa, tra l’altro, anche ai monitor come quelli in esame nella presente causa. Al momento della redazione
delle presenti conclusioni sono in proposito disponibili soltanto generici resoconti giornalistici, cosicché una valutazione
precisa della questione non è ancora possibile. Sempre da fonti giornalistiche risulta che all’azione degli [OSCURATO:PERSONA] hanno
fatto seguito analoghi passi del Giappone e di Taiwan.
25
– La Corte ha ripetutamente affermato che la possibilità di utilizzare un accordo OMC quale parametro per valutare la legittimità
di un atto comunitario è soggetta a condizioni molto rigorose: v., per tutte, sentenza 30 settembre 2003, causa C‑94/02 P,
Biret & Cie/Consiglio (Racc. pag. I‑10565, punti 55‑56 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha in tale sede affermato che,
per poter procedere all’esame della legittimità di un atto comunitario sulla base di un accordo OMC, è necessario che «la
Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero [che] l'atto comunitario
rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC». Nessuna di tali condizioni sembra sussistere nel caso della
NC.
26
– V. su tale obbligo, in generale, sentenze 24 novembre 1992, causa C‑286/90, Poulsen (Racc. pag. I‑6019, punto 9); 10 settembre
1996, causa C‑61/94, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑3989, punto 52), e 14 luglio 1998, causa C‑341/95, Bettati (Racc.
pag. I‑4355, punto 20). Con specifico riferimento all’accordo TRIPS, che si inquadra nel sistema dell’OMC e ne condivide le
caratteristiche, v. sentenze 16 giugno 1998, causa C‑53/96, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3603, punto 28); 14 dicembre
2000, cause riunite C‑300/98 e C‑392/98, Dior e a. (Racc. pag. I‑11307, punto 47), e 16 novembre 2004, causa C‑245/02, Anheuser-Busch
(Racc. pag. I‑10989, punto 55).
27
– V. anche le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 19), paragrafi 67‑69.
28
– Ciò a partire dal regolamento (CE) del Consiglio 16 marzo 2005, n. 493, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE)
n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 82, pag. 1). La previsione
si è quindi mantenuta nelle successive versioni della NC: nella versione in vigore per l’anno 2008, contenuta nel regolamento
(CE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2007, n. 1214 (GU L 286, pag. 1), la posizione di riferimento è la 8528 59 90.
29
– Terzo ‘considerando’ del regolamento n. 493/2005.
30
– [OSCURATO:PERSONA], punti 81‑99.
31
– [OSCURATO:PERSONA] del governo dei [OSCURATO:PERSONA], punto 36.
32
– [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], punto 35.
33
– [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], punto 36.
34
– Le diverse versioni linguistiche della nota 5 B non presentano differenze significative sul punto: all’italiano «esclusivamente
o principalmente» corrispondono ad esempio il francese «exclusivement ou principalement», l’inglese «solely or principally»,
il tedesco «ausschließlich oder hauptsächlich», lo spagnolo «exclusiva o principalmente», l’olandese «uitsluitend of hoofdzakelijk».
35
– Osservo in proposito che, a mio avviso, la presenza di una connessione DVI non consente di per sé di escludere, a differenza
di quanto sembrano sostenere il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], un uso prevalentemente «informatico» di un monitor.
Ciò in quanto, negli ultimi anni, un numero sempre crescente e probabilmente ormai maggioritario di computer è equipaggiato
proprio di un’uscita video DVI, che ha preso in effetti il posto dell’uscita VGA.
36
– V., ad esempio, sentenze 28 marzo 2000, causa C‑309/98, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1975, punto 15); 5 aprile 2001, causa
C‑201/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2701, punto 20); 4 marzo 2004, causa C‑130/02, Krings (Racc. pag. I‑2121, punto 30),
e Olicom (cit. alla nota 21), punto 18. Osservo peraltro che, nella sentenza 17 marzo 2005, causa C‑467/03, Ikegami (Racc. pag. I‑2389,
punto 24), la Corte ha comunque accennato, sia pure
ad adiuvandum
, anche alle modalità di promozione commerciale di un prodotto.
37
– [OSCURATO:PERSONA], punti 100‑106.
38
– Ibidem, punto 107.
39
– [OSCURATO:PERSONA] del governo dei [OSCURATO:PERSONA], punti 38‑42.
40
– Sentenza Krings (cit. alla nota 36), punto 35.