CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 10919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano in data 9 ottobre 2025, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 25 ottobre 2024, con la quale è stato ritenuto re- sponsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver causato un incidente; rilevato, quanto al primo motivo con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli rite- nuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la gravità del fatto, i plurimi pre- cedenti penali e il carattere "neutro", sul piano probatorio delle ammissioni del ricorrente), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); considerato, pertanto, che viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di tal- ché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); rilevato, quanto al secondo motivo, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità, qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ra- gionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (pp. 9 - 10 sentenza impugnata, con riferimento alla gravità del fatto ed ai precedenti penali), fermo restando che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attra- verso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario - come invece parrebbe affermare il ricorrente - che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); posto che la pena irrogata è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, e che questa Corte ha già precisato che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, Palma, non mass.; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Mon- terosso, Rv. 255153 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026 Il e