CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 36049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38327/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVAn.1433/2019depositata il 24 . 10 . 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 3.3.2009 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo in via principale di accertare la proprietà comune del sottotetto della palazzina di Tellaro di Lerici, via Fiascherino n. 41, che la convenuta, proprietaria dell'appartamento al secondo piano, aveva trasformato in un vano autonomo ed abitabile, accessibile solo dalla sua abitazione, realizzando alcuni lucernai sulla copertura del tetto, e di condannare la convenuta alla riduzione in pristino, ed in subordine di accertare l'asservimento del sottotetto alla propria utilità pro indiviso per usucapione. Si costituiva nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che il vano sottotetto in questione era una pertinenza del suo appartamento al secondo piano, come desumibile dal titolo di provenienza, l'atto di donazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che comunque si trattava di un bene che per dimensioni e caratteristiche strutturali poteva essere destinato unicamente a fungere da camera d'aria isolante dell'ultimo piano, e che ne era proprietaria esclusiva per usucapione per averlo posseduto uti domina insieme ai propri danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e la di lui madre [OSCURATO:PERSONA], facendovi passare impianti elettrici, idrici e di riscaldamento dell'appartamento. Deceduto nelle more [OSCURATO:PERSONA], al quale subentrava l'erede [OSCURATO:PERSONA], ed espletata CTU, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 740/2015 dichiarava la proprietà comune del sottotetto, condannando [OSCURATO:PERSONA] al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva di accertare la sua proprietà esclusiva del sottotetto rigettando le domande della controparte, in subordine, nel caso di ritenuta proprietà comune del sottotetto, di accertare che ne era diventata proprietaria per usucapione, ed in ulteriore subordine di accertare che la porzione di sottotetto costituiva l'esatta proiezione dell'appartamento sottostante della Sala di sua proprietà esclusiva per acquisto dal dante causa, o per usucapione, disponendo quindi il ripristino ed il rilascio solo per la porzione residua del sottotetto. Si costituivano in secondo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che eccepivano l'inammissibilità delle domande nuove avanzate dalla Sala, e chiedevano comunque il rigetto dell'appello. La Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 1433/2019 delll'11.9/[OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettava l'appello e condannava la Sala al pagamento delle spese processuali di secondo grado. Avverso tale sentenza, notificata il 25.10.2019, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi, e resiste con controricorso notificato il 21.1.2020 [OSCURATO:PERSONA], mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c., la violazione degli articoli 101 e 102 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata per error in procedendo per la mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari dal lato attivo. Assume la ricorrente che sia in relazione alla domanda degli originari attori di accertamento della proprietà comune del sottotetto, sia in relazione alle sue domande riconvenzionali di accertamento della proprietà esclusiva per titolo convenzionale, o in subordine per usucapione, del sottotetto, dovevano ritenersi litisconsorti necessari pretermessi i condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un appartamento con cantina e garage nel condominio di Tellaro di Lerici, via Fiascherino n. 41, acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come emergente dal verbale di assemblea dell'1.8.3008, prodotto come documento 25 dalla Sala con la comparsa di risposta del giudizio di primo grado. Il primo motivo é infondato, in quanto questa Corte ha più volte affermato che, avendo il diritto di ciascun condomino per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, egli può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (Cass. 25.9.2023 n. 27206; Cass. 27.10.2022 n. 31827; Cass.n.19460 del 6.10.2005, concernente proprio la domanda di alcuni condomini nei confronti di altri per far accertare la proprietà condominiale del sottotetto sovrastante gli appartamenti siti all'ultimo piano dello stabile, illegittimamente occupato dai proprietari di questi, che assumevano di averne la proprietà esclusiva; ancora, Cass. n. 14765 del 3.9.2012), per cui non era necessaria la partecipazione al giudizio dei condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di accertamento della proprietà comune degli originari attori. Va aggiunto che la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.25454 del 13.11.2013 ha chiarito che, qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, seppur il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, a meno che questi non formuli un'apposita domanda riconvenzionale, in tal modo mettendo in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato -la comproprietà degli altri soggetti. Nella specie [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado si era limitata a chiedere il rigetto delle domande della controparte, eccependo che doveva ritenersi proprietaria esclusiva del sottotetto per acquisto a titolo derivativo, o in subordine per usucapione, ma non aveva avanzato allo scopo vere e proprie domande riconvenzionali, che ha proposto tardivamente ed inammissibilmente solo nel giudizio di secondo grado, per cui anche in relazione alle mere eccezioni sollevate in primo grado dalla Sala, in ordine alla sua asserita proprietà esclusiva del sottotetto, non era necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini sopra indicati, non essendo stato richiesto un accertamento con efficacia di giudicato di una situazione giuridica soggettiva incompatibile coi loro diritti. Col secondo motivo la Sala lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c., la violazione degli articoli 101 e 102 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata per la mancata partecipazione al giudizio, fin dal primo grado, del marito della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che come emergente dal rogito del 24.4.2004 prodotto dalla Sala con la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, e dal verbale di assemblea condominiale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] prodotto dalla Sala come documento 25 con la comparsa di risposta di primo grado, aveva acquistato in comunione legale con la moglie l'appartamento al secondo piano di Tellaro di Lerici, via Fiascherino n. 41. Tale motivo é fondato, in quanto le sezioni unite della Corte diCassazione, con la sentenza del 23.1.2009 n. 9660 (nello stesso senso vedi anche Cass. 29.1.2013 n. 2082), hanno statuito che qualora uno dei coniugi, in regime dicomunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto dellacomunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, e non c'é dubbio che una pronuncia che accerti la proprietà comune dei condomini in luogo della comunione legale del sottotetto e che per di più condanni al ripristino incida direttamente sui diritti di [OSCURATO:PERSONA]. L'impugnata sentenza va, quindi, integralmente cassata in relazione all'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento delle restanti censure del ricorso, attinenti al merito della decisione adottata. La causa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 383 c.p.c., e 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la quale l a Corte d'Appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di primo grado, dev'essere rimessa ad altro giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed assorbiti gli ulteriori motivi, cassa l'impugnata