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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 28734/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA] Laurelia, XHELESHI Behar e HASA Alfred ricorrono per cassazione., a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Frosinone in data 19/11/2021 che ha rigettato la richiesta di riesame avente ad oggetto la restituzione agli aventi diritto dei telefoni cellulari oggetto di sequestro in data 28/10/2021.

Al riguardo, deducono:

1. violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt.24 Cost., 125, comma 3, e 253 cod. proc. pen.

Si censura il provvedimento di sequestro probatorio sul rilievo della mancanza di motivazione con particolare riguardo al legame tra la condotta criminosa e i beni caduti in sequestro; difettava l'indicazione del collegamento concreto intercorrente tra la res e la fattispecie di reato ipotizzato e la necessità strumentale del sequestro alla prosecuzione delle indagini, in ragione anche del fatto che il compendio appartiene a soggetti estranei alla commissione dei fatti.

Richiamata l'estraneità dei ricorrenti ai fatti, si censura l'ordinanza impugnata assumendo la natura apodittica della motivazione con cui il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti i presupposti della cautela, rilevando l'inconferenza a detti fini del richiamo per relationem degli atti di polizia giudiziaria, relativi ad altro procedimento e privi di circostanze utili ad inferire il necessario vincolo di pertinenzialità.

Peraltro, si osserva che, stante la mancanza di motivazione del decreto di sequestro, era preclusa al Tribunale del riesame qualunque attività integrativa, al pari di quella, non spettante a detto organo, di individuare le esigenze probatorie, di esclusiva competenza dell'organo inquirente.

2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 10/05/2022, ritenendo la manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. Come evidenziato dalla requisitoria della P.G. presso questa Corte, il principio di diritto cui fare riferimento è quello affermato dalle S.U. con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 secondo cui "il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti".

Nel dare continuità a detto orientamento Sez. 6 n. 10815/2021 ha, in particolare, ribadito che l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deve riguardare: a) il fumus commissi delicti; b) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia ad esso "collegata", configurandosi come corpo di reato o cosa pertinente al reato; c) la concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale.

Sul "quantum" di motivazione idoneo a far ritenere adempiuto siffatto obbligo ha, quindi, osservato che la motivazione del decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa (Sez. 6, n. 37639 del 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061; si veda anche Sez. 3, n. 3604 del 16/1/2019, Spinelli, Rv. 275688 secondo cui il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma deve comprendere anche l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato, descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto).

In definitiva, può quindi affermarsi che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898).

1.2. Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, le censure mosse dal ricorrente risultano manifestamente infondate, ridondando in un vizio di motivazione non consentito in questa sede.

L'ordinanza impugnata, infatti, non è "apparente" ma, al contrario, risponde in termini adeguati alle obiezioni difensive, evidenziando l'insussistenza delle dedotte assenze motivazionali del decreto di sequestro probatorio impugnato che, nel rispetto dei principi di diritto suindicati, risulta sorretto da succinta motivazione che non si è limitata ad indicare le disposizioni di legge violate ma, compatibilmente con la fase processuale e la natura dell'indagine, contiene la concisa descrizione: a) della condotta criminosa ipotizzata a carico degli indagati con l'indicazione delle sue coordinate spazio temporali (tentata rapina in abitazione ad opera di quattro soggetti, tre dei quali rimasti ignoti, degenerata nell'uccisione di uno degli autori del fatto da parte del proprietario dell'abitazione); b) della natura dei beni da vincolare (telefoni cellulari e sim dei familiari del defunto, ovvero di coloro che ne hanno chiesto la consegna del corpo); c) della loro relazione con l'ipotesi criminosa contestata (potendo i telefoni cellulari contenere tracce telematiche - messaggi, telefonate, aggancio celle - utili alla ricostruzione della vicenda delittuosa).

1.3. Ne consegue, pertanto, che la specificazione argomentativa resa dall'ordinanza impugnata - quale, peraltro, esplicitazione logica della formula utilizzata dal pubblico ministero nel decreto di sequestro - rientra nell'ambito dei poteri attribuiti alla cognizione del giudice del riesame, avendo questa Corte affermato che, in tema di sequestro probatorio, l'eventuale incompletezza del provvedimento impugnato (nella specie, per la non compiuta indicazione delle esigenze probatorie) può essere sanata dal Tribunale del riesame, che ha l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti per la sua emissione e, in caso positivo, di procedere all'integrazione della motivazione carente (ex multis, v.

Sez. 6, n. 5906 del 22/01/2013, Rv. 254900).

2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA] Laurelia, XHELESHI Behar e HASA Alfred ricorrono per cassazione., a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Frosinone in data 19/11/2021 che ha rigettato la richiesta di riesame avente ad oggetto la restituzione agli aventi diritto dei telefoni cellulari oggetto di sequestro in data 28/10/2021. Al riguardo, deducono: 1. violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt.24 Cost., 125, comma 3, e 253 cod. proc. pen. Si censura il provvedimento di sequestro probatorio sul rilievo della mancanza di motivazione con particolare riguardo al legame tra la condotta criminosa e i beni caduti in sequestro; difettava l'indicazione del collegamento concreto intercorrente tra la res e la fattispecie di reato ipotizzato e la necessità strumentale del sequestro alla prosecuzione delle indagini, in ragione anche del fatto che il compendio appartiene a soggetti estranei alla commissione dei fatti. Richiamata l'estraneità dei ricorrenti ai fatti, si censura l'ordinanza impugnata assumendo la natura apodittica della motivazione con cui il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti i presupposti della cautela, rilevando l'inconferenza a detti fini del richiamo per relationem degli atti di polizia giudiziaria, relativi ad altro procedimento e privi di circostanze utili ad inferire il necessario vincolo di pertinenzialità. Peraltro, si osserva che, stante la mancanza di motivazione del decreto di sequestro, era preclusa al Tribunale del riesame qualunque attività integrativa, al pari di quella, non spettante a detto organo, di individuare le esigenze probatorie, di esclusiva competenza dell'organo inquirente. 2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 10/05/2022, ritenendo la manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Come evidenziato dalla requisitoria della P.G. presso questa Corte, il principio di diritto cui fare riferimento è quello affermato dalle S.U. con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 secondo cui "il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti". Nel dare continuità a detto orientamento Sez. 6 n. 10815/2021 ha, in particolare, ribadito che l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deve riguardare: a) il fumus commissi delicti; b) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia ad esso "collegata", configurandosi come corpo di reato o cosa pertinente al reato; c) la concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale. Sul "quantum" di motivazione idoneo a far ritenere adempiuto siffatto obbligo ha, quindi, osservato che la motivazione del decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa (Sez. 6, n. 37639 del 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061; si veda anche Sez. 3, n. 3604 del 16/1/2019, Spinelli, Rv. 275688 secondo cui il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma deve comprendere anche l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato, descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto). In definitiva, può quindi affermarsi che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898). 1.2. Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, le censure mosse dal ricorrente risultano manifestamente infondate, ridondando in un vizio di motivazione non consentito in questa sede. L'ordinanza impugnata, infatti, non è "apparente" ma, al contrario, risponde in termini adeguati alle obiezioni difensive, evidenziando l'insussistenza delle dedotte assenze motivazionali del decreto di sequestro probatorio impugnato che, nel rispetto dei principi di diritto suindicati, risulta sorretto da succinta motivazione che non si è limitata ad indicare le disposizioni di legge violate ma, compatibilmente con la fase processuale e la natura dell'indagine, contiene la concisa descrizione: a) della condotta criminosa ipotizzata a carico degli indagati con l'indicazione delle sue coordinate spazio temporali (tentata rapina in abitazione ad opera di quattro soggetti, tre dei quali rimasti ignoti, degenerata nell'uccisione di uno degli autori del fatto da parte del proprietario dell'abitazione); b) della natura dei beni da vincolare (telefoni cellulari e sim dei familiari del defunto, ovvero di coloro che ne hanno chiesto la consegna del corpo); c) della loro relazione con l'ipotesi criminosa contestata (potendo i telefoni cellulari contenere tracce telematiche - messaggi, telefonate, aggancio celle - utili alla ricostruzione della vicenda delittuosa). 1.3. Ne consegue, pertanto, che la specificazione argomentativa resa dall'ordinanza impugnata - quale, peraltro, esplicitazione logica della formula utilizzata dal pubblico ministero nel decreto di sequestro - rientra nell'ambito dei poteri attribuiti alla cognizione del giudice del riesame, avendo questa Corte affermato che, in tema di sequestro probatorio, l'eventuale incompletezza del provvedimento impugnato (nella specie, per la non compiuta indicazione delle esigenze probatorie) può essere sanata dal Tribunale del riesame, che ha l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti per la sua emissione e, in caso positivo, di procedere all'integrazione della motivazione carente (ex multis, v. Sez. 6, n. 5906 del 22/01/2013, Rv. 254900). 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma
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