CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30155/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29203/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Αntonio, Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difes i ex lege dall'Avvocatura generale [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi dello Stato, domiciliatidigitalmente ex lege; –controricorrenti – avverso la sentenzadel Tribunale di Roma n. 17503/2020 , depositata il 7 dicembre 2020; nonché sul ricorso successivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati digitalmente ex lege; –controricorrenti – avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma 5 ottobre 2022 n. 7314 e la sentenza del Tribunale di Roma n. 17503/2020, depositata il 7 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 otto bre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennerodavanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salutee il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiv e europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92. 2. Con sentenza n. 17503 del 20 20 il Tribunale rigettò la domanda ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalle amministrazioni convenute. 3. La Corte d’appello di Roma con ordinanza exart. 348-bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dai soccombenti, condannandoli alle spese. 4. Hanno propostoseparati ricorsi: ─[OSCURATO:PERSONA] e gli altri ventiquattro medici indicati epigrafe con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con un solo motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale; ─[OSCURATO:PERSONA] con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello e un motivo per la cassazione della sentenza del Tribunale. Le amministrazioni intimate resistono ad entrambi i ricorsi depositando controricorsi. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memori e ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] I. Osservazioni preliminari 1. I provvedimenti impugnati sono stati resi anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi risulta notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. I due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento (la sentenza del Tribunale), vanno riuniti per essere trattati unitariamente. II. Ricorso Conio e altri (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con l’unico motivo i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99» (così testualmente nella rubrica). Sostengonoche la legge n. 370 del 19 99 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione. La Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. III. Ricorso Cesare (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con il primo motivo del ricorso successivamente proposto, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: «nullità della ordinanza della Corte di appello di Roma n. 7314/2022, o del procedimento, in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., per motivazione mancante o apparente e contraddittoria, in violazione dell'art. 112 c.p.c., circa il primo motivo di appello, e circa la prospettata errata interpretazione dell''art. 11 della l. n. 370/99, degli artt. 2934 e 2935 c.c., della successiva normativa attuativa degli obblighi comunitari, e dei D.P.C.M. attuativi delle [OSCURATO:PERSONA] del 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007; mancata pronuncia sulle censure svolte dall’appellante all’orientamento di legittimità che ha individuato la decorrenza della prescrizione dal 27/10/1999; e sulla contraria sentenza del Trib. di Genova n. 353/2020; mancata valutazione della giurisprudenza citata della CGUE; e della sentenza Tribunale di Roma che ha individuato la decorrenza della prescrizione dal 20.10.2007; mancata pronuncia sulla richiesta di verifica della sussistenza dei presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, e sulla recente giurisprudenza di legittimità citata nelle note di trattazione finale del 7.7.2022». 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «nullità della ordinanza e/o del procedimento in riferimento all'art. 360, n. 4 c.p.c., nella parte relativa alla condanna alle spese del giudizio, per omessa valutazione e motivazione sui segnalati orientamenti della giurisprudenza del Tribunale di Genova sul carattere permanente dell’inadempimento statale nei confronti dei medici specializzati anteriormente al 1991, e sulla attuale segnalata evoluzione in corso della giurisprudenza di legittimità, in punto di prescrizione del diritto». Sostiene, in sintesi, che la natura della controversia e le incertezze ed oscillazioni giurisprudenziali in argomento avrebbero dovuto quanto meno comportare la compensazione delle spese. 3. Con il terzo motivo ─ l’unico diretto a censurare la sentenza del Tribunale ─ [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., « motivazione mancante o apparente e contraddittoria, in violazione dell'art. 112 c.p.c., circa il primo motivo esposto nell'atto di citazione, e circa la prospettata errata interpretazione dell''art. 11 della l. n. 370/99, della successiva normativa attuativa degli obblighi comunitari, sino ai decreti attuativi del 2007, e dell'orientamento di legittimità in punto alla decorrenza della prescrizione dal 27/10/1999». IV. Scrutinio dei motivi. 1. Rilievo preliminare assume l’esame dei motivi del secondo ricorso, a cominciare da quelli che investono l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., per passare poi al terzo in quanto prospettante error in procedendo che, in thesi , vizierebbe la sentenza del Tribunale. 2. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, con riferimento a tutte le censure al suo interno svolte le quali, come detto, investono l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. deducendo vizio di omessa pronuncia su diversi argomenti posti a fondamento dell’appello. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte, seguendo l’insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite 2 febbraio 2016, n. 1914, ha affermato in più occasioni che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa exart. 348-ter cit. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza dellespecifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, secondo comma, e 348 - ter , primo comma, primo periodo, e secondo comma, primoperiodo), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né errores in iudicando, né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende inviolazione della legge processuale) della motivazione mancantesotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (v, fra le altre, Cass. 21/08/ 2018, n. 20861; 06/11/ 2023, n. 30759 e, da ultimo, Cass. 08/07/2024, n. 18588). Con riferimento al vizio di omessa pronuncia le Sezioni Unite, con il citato arresto, hanno in particolare evidenziato ─ e qui occorre ribadire ─ che «nell'ipotesi di ordinanza ai sensi dell'art. 348-terc.p.c., in cui non è invece possibile una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento se non in relazione a tutti i motivi d'appello (ed a tutti gli appelli proposti avverso la medesima sentenza), non risulta … neppure configurabile una omessa pronuncia riguardo a singoli motivi di appello, potendo eventualmente porsi (nei limiti e nei termini in cui sia consentito dalla legislazione vigente) soltanto un problema di motivazione della decisione - necessariamente complessiva-assunta». 2.2. Riguardata sotto quest’ultimo profilo, come diretta cioè a dedurre piuttosto la violazione del dovere motivazionale dettato dall’art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., la censura si appalesa ugualmente inammissibile. Occorre, invero, rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. U.n. 8053 del 07/04/2014). Nel caso di specie non è, infatti, ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti; piuttosto, è la censura a porsi chiaramente al di fuori del paradigma tracciato dalle Sezioni Unite nella misura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio della sentenza da elementi estranei alla motivazione stessa (e segnatamente da un raffronto con il contenuto dell’atto d’appello). 2.3. Quanto poi al dedotto mancato esame della richiesta di rinvio pregiudiziale varrà rilevare anzitutto che la doglianza è in punto di fatto manifestamente infondata, essendosi la Corte su tale richiesta espressamente pronunciata, rigettandola. Fermo inoltre quanto già sopra detto circa la non configurabilità di un vizio di omessa pronuncia, varrà rilevare che un’ordinanza che, pronunciando l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 - ter c.p.c., contestualmente ritenganon esservi contrasto tra le norme applicate e il diritto comunitario, non esorbita affatto dai limiti imposti dall’art. 348-ter c.p.c.. Semplicementeessa postula ─ nella logica del paradigma del vecchio testo della norma del primo comma dell’art. 348-bis c.p.c., che evocava la mancanza nell’impugnazione della «ragionevole probabilità di essere accolta» ─ una implicita valutazione di manifesta infondat ezz a, inammissibilità o irrilevan za quella questione: e dunque pronuncia un giudizio di manifesta infondatezza del gravame nel merito, rimanendo nel perimetro applicativo della norma appena ricordata. Inoltre, il giudice che non sia di ultima istanza non ha l’obbligo del rinvio pregiudiziale, ma solo la facoltà. E dunque non può costituire “vizio” della decisione il mancato esercizio d’una facoltà (v., in termini, in relazione ad analogo ricorso, Cass. n. 18399 del 05/07/2024). 3. Per analoghe ragioni deve dirsi inammissibileanche il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale i vizi di omessa pronuncia o di mancanza di motivazionevengono questa volta riferiti alla sentenza del Tribunale. 3.1. Va anzitutto rammentato, quanto alla censura di omessa pronuncia, che, secondo pacifico insegnamento, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pure in assenza di una specifica argomentazione (v., tra le altre , Cass. nn. 24155 del 2017; 17956 del 2015; 21612 del 2013; 20311 del 2011; 10696 del 2007 e 10636 del 2007). 3.2. Varrà comunque soggiungere che ciò che si dice non esaminato secondo la censura ex art. 112 c.p.c. dal primo giudice, se anche lo fosse stato, sarebbe stato, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che pure qui si ribadisce (v. più avanti, par. 5 e relativi sottoparagrafi), del tutto inidoneo a giustificare un diverso esito del giudizio;avrebbe dunque dovuto dirsi ugualmente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisn. 2 c.p.c., secondo la lettura datane da Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi («in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia»). 3.3. Sotto il secondo profilo (riguardo cioè al pure dedotto vizio di mancanza di motivazione) devesi ancora ribadire che, intanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione. Non può,invece, un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione). In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale considerato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) e in relazione alla sua idoneità o meno a veicolare un contenuto (significato) chiaro e comprensibile, in adempimento del dovere di motivare imposto al giudice (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti. Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell’adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.), salva l’ipotesi dell’errore revocatorio. L'adeguatezza e la sufficienza della adottata motivazione, infatti, non si misura – secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale cui in questa sede deve darsi ferma e convinta continuità – sulla presa in esame di tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che sia consentito di conoscere il procedimento logico che ha indirizzato il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, nel suo convincimento, dovendosi così intendere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 1608 del 2014 e n. 7662 del 2020). 4. È inammissibile anche il secondo motivo, sulle spese del procedimento d’appello concluso con l’ordinanza di inammissibilità. Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa —ipotesi nella specie non ricorrente —o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. U. n. 14989 del 15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numerose conformi). 5. Venendo,quindi, all’esame dell’unico motivo del ricorso principale se ne deve rilevare l’inammissibilitàai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 5.1. Il Tribunale ha, infatti, deciso conformemente al consolidato indirizzo di questa Corte e l'esame delle censure non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, proponendo essi argomenti già ampiamente tutti esaminati e confutati nella gran mole di precedenti intervenuti in materia da oltre un decennio a questa parte. È stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass.17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 13758 del 2018). Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare, decidendo numerosissimi ricorsi patrocinati dallo stesso difensore ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (v. Cass. 24/01/2020, n. 1641). Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale. Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l 'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307). 5.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che i ricorrenti sollecitano, sulla base del seguente quesito: «se alla stregua del diritto dell’unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata. Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione. 5.3. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo, operato in ricorso, alla ordinanza interlocutoria della (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101 del 21/03/2022 che, nel delibare ricorso avente ad oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione della materia, sul rilievo che «le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale». Quella espressa in tale ordinanza interinale è, infatti, valutazione per definizione del tutto sommaria e, comunque, del tutto priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico. Né da essa, né da quanto esposto in ricorso è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento dell’orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento. Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorso che ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, alla luce delle quali — ha soggiunto — « si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione. Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento» (Cass. sent. n. 28130 del 27/09/2022). 6. Le memori e che, come detto, è stat a depositat a da i ricorrenti principali, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti realmente nuovi e diversi da quelli già ampiamente scrutinati nei numerosi precedenti in argomento e non possono, pertanto, indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. Tanto deve dirsi anzitutto quanto al riferimento alla sentenza della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16, ancora richiamata nella memoria del ricorrente incidentale, in ragione di quanto già in proposito evidenziato al par. 5.1 della presente ordinanza, cui si rinvia). Quanto poi alla sentenza della Corte di giustizia 03/03/2020, in causa C-590/20, richiamata in memor i a da ricorrenti principali , è agevole rilevare che essa attiene a diversa e non interferente questione. Con essa la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 -essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE: principio, questo, che evidentemente nessun argomento offre ai fini di una diversa individuazione della decorrenza del termine prescrizionale del diritto in questa sede azionato. Ne discende anche l’irrilevanza del riferimento alla legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024) che all’art. 3 si limita a istituire presso il Ministero della salute «un tavolo tecnico a fini ricognitivi» avente ad oggetto la detta sentenza della Corte di giustizia. Come già rilevato, in proposito, da Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 22445 del 4/08/2025, «è arduo comprendere in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione. In primo luogo, essa non è retroattiva. In secondo luogo, non si occupa di prescrizione. In terzo luogo, non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica». 7. Entrambi i ricorsidevono essere dunque dichiarat i inammissibil i . Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti principali, in solido tra di essi, e del ricorrente incidentalealla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 8. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 9. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti nei cui confronti è pronunciata condanna alle spese al pagamento di ulteriore somma ─ liquidata come da dispositivo ─ exart. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimitàsulle questioni trattate, non potendo di contro rilevare, per le ragioni sopra dette al par. 5.3 della presente ordinanza, la menzionata ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022. Mette conto al riguardo rimarcare che la memoria depositata dai ricorrenti principali l’8 ottobre 2025 omette di tener conto sia della sentenza (n. 28130 del 2022) che, come detto, pronunciandosi su quel ricorso rimesso a udienza pubblicacon l’ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022 richiamata in ricorso, ha ribadito l’orientamento già da prima consolidatosi in materia, evidenziando l’insussistenza di ragioni che potessero indurre ad una sua riconsiderazione sotto alcun profilo, sia della mole di altre pronunce conformi successivamente ancora intervenute sui numerosi ricorsi che, come il presente, anche e in massima parte patrocinati dallo stesso difensore, pervicacemente continuano a riproporre la medesima questione con i medesimi triti e ritriti argomenti. Sarà utile altresì ribadire che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare in relazione a casi analoghi, il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. ─ il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata ─ e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive (Cass. n. 36591 del 30/12/2023, ove si è ritenuto che tali presupposti ricorressero in relazione a un ricorso per cassazione basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate da numerosi precedenti di legittimità, i quali non venivano presi in alcuna considerazione, nonostante si riferissero, in molti casi, a precedenti ricorsi patrocinati dallo stesso difensore). 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M dichiara inammissibilientrambi i ricorsi. Condanna i ricorrentiprincipali, in solido tra di essi , al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 21.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente incidentale, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro10.700,00. Condanna il ricorrente incidental