CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25222/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'omesso interrogatorio del ricorrente che assume avrebbe potuto spiegare quanto necessario per la assoluzione e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta generico in quanto formulato in termini apodittici e senza neppure articolare l'affermazione a mente della quale non sarebbe stata concessa al sostituto processuale di richiedere il rinvio per esaminare l'imputato; rilevato che il secondo motivo con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. sono riproduttivi di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello c:he ha messo in evidenza l'assenza di elementi positivi valorizzabili e la scarsa attinenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rispetto al delitto di simulazione di reato, nondimeno osservando come il valore della merce che aveva formato oggetto di mendace denuncia di furto non era comunque di speciale tenuità; rilevato che proprio tale elemento aveva fatto ritenere non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. visto il significativo profitto che la commissione del reato era finalizzato a conseguire (il valore della merce che era stata resa al rivenditore dietro restituzione del prezzo pagato per il relativo acquisto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de