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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 36136/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 4 442, isi~ Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] (4.44 che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarata l'imputata colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e commi 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'ha condannata alla pena di euro 2.000,00 di ammenda.

2. Il ricorso consta dei seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per avere il Giudice applicato la riduzione di pena di un terzo invece che della metà, come avrebbe dovuto trattandosi di reato contravvenzionale;

2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 175 e 133 cod. pen., non essendovi alcuna motivazione in relazione al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel casellario, trattandosi di soggetto incensurato;

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 186 cod. strada.

Il giudice poggia la dosimetria della pena e della relativa sanzione accessoria sull'intensità del dolo e sulla pericolosità della condotta, le quali non emergono affatto dalla c.n.r. del 25/07/2020.

La motivazione è apparente ed apodittica in relazione al diniego dell'ipotesi di lieve entità e delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte distrettuale.

4. Con memoria pervenuta, pervenuta il 13 giugno 2024, il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni del P.G., richiamato il disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. L'impugnazione deve essere qualificata come appello, atteso che il Giudice ha erroneamente applicato la sola pena dell'ammenda e non anche dell'arresto, come previsto dalla disposizione di legge violata.

La costante giurisprudenza di questa Corte evidenzia che l'art.593, comma 3, cod. proc. pen. definisce inappellabili le sentenze relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, con ciò intendendo riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; mentre devono considerarsi escluse dalla suddetta limitazione e ritenersi, quindi appellabili le condanne per contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta e ciò anche se sia stata in concreto irrogata la sola pena dell'ammenda (per errore o per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva: Sez. 2, n. 5870 del 19/04/1994, Brunetti, Rv. 197829; Sez. 1, n. 14639 del 28/03/2008, Risso, Rv. 239906.

Sul punto, cfr. sentenza n. 44602 del 15/07/2022 della Sezione Prima di questa Corte, in motivazione).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso.

Così deciso il 27 giugno 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 4 442, isi~ Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] (4.44 che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarata l'imputata colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e commi 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'ha condannata alla pena di euro 2.000,00 di ammenda. 2. Il ricorso consta dei seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per avere il Giudice applicato la riduzione di pena di un terzo invece che della metà, come avrebbe dovuto trattandosi di reato contravvenzionale; 2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 175 e 133 cod. pen., non essendovi alcuna motivazione in relazione al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel casellario, trattandosi di soggetto incensurato; 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 186 cod. strada. Il giudice poggia la dosimetria della pena e della relativa sanzione accessoria sull'intensità del dolo e sulla pericolosità della condotta, le quali non emergono affatto dalla c.n.r. del 25/07/2020. La motivazione è apparente ed apodittica in relazione al diniego dell'ipotesi di lieve entità e delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte distrettuale. 4. Con memoria pervenuta, pervenuta il 13 giugno 2024, il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni del P.G., richiamato il disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. L'impugnazione deve essere qualificata come appello, atteso che il Giudice ha erroneamente applicato la sola pena dell'ammenda e non anche dell'arresto, come previsto dalla disposizione di legge violata. La costante giurisprudenza di questa Corte evidenzia che l'art.593, comma 3, cod. proc. pen. definisce inappellabili le sentenze relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, con ciò intendendo riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; mentre devono considerarsi escluse dalla suddetta limitazione e ritenersi, quindi appellabili le condanne per contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta e ciò anche se sia stata in concreto irrogata la sola pena dell'ammenda (per errore o per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva: Sez. 2, n. 5870 del 19/04/1994, Brunetti, Rv. 197829; Sez. 1, n. 14639 del 28/03/2008, Risso, Rv. 239906. Sul punto, cfr. sentenza n. 44602 del 15/07/2022 della Sezione Prima di questa Corte, in motivazione). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso. Così deciso il 27 giugno 2024 Il
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