CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 06248/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27110/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata CATANIA, n. 1615/2016 depositata il 28/04/2016. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso del 90 per cento delle somme versate, a titolo di Irpef, per gli anni 1990, 1991 e 1992, deducendo una disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti che potevano usufruire della disposizione di cui all’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Secondo l’interpretazione dell’ufficio, infatti, detta norma consentiva ai soggetti residenti in Sicilia, e colpiti dagli eventi sismici del 1990, di definire in maniera automatica la propria posizione, relativa agli indicati periodi d’imposta, mediante il versamento dell’imposta in misura ridotta al 10 per cento, ma non di ottenere la restituzione di quanto eventualmente già versato; 2. la C.T.P. di Ragusa accolse il ricorso e la C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato il successivo gravame proposto dall’Agenzia delle entrate; 3. in particolare, ad avviso del giudice tributario d’appello, il regime agevolativo si estende ai contribuenti che hanno già versato le imposte per intero, e, sotto altro profilo, come si evince dal rigetto dell’appello dell’ufficio, il diritto al rimborso spetta non soltanto al sostituto d’imposta, che ha effettuato il versamento, ma anche al contribuente, quale sostituito (d’imposta); 4. l’Agenzia delle entrate ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza d’appello; il contribuente non si è costituito; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, nonché dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), e assume che, in base alle disposizioni evocate, non è riconosciuto il diritto al rimborso in favore del contribuente, il quale non ha provveduto in proprio al versamento delle imposte, non rientrando egli tra i soggetti «obbligati al versamento ex lege », a differenza del sostituto d’imposta; 2. il motivo non è fondato; 3. questa Corte ha infatti più volte affermato che il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1, comma 665, della l. n 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, può essere richiesto non soltanto dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell’unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta, trovando peraltro conferma tale ultima legittimazione anche nell’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 123 del 2017), il quale, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite (ex multis Cass. n. 31284/2022; Cass. n. 11141/2022; Cass. n. 22830/2018; Cass. n. 29039/2017; Cass. n. 14406/2016); 4. nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, al quale il contribuente non ha partecipato; 5. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);