CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 agosto 2023
Cassazione n. 25436/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6571/2023Numero sezionale 3743/2023Numero di raccolta generale 25436/2023Data pubblicazione 29/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* IN* ** * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6571/2023 * proposto da* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* 54 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende come daprocura speciale in atti. ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] *18 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende ccome daprocura speciale in atti. controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6571/2023Numero sezionale 3743/2023Numero di raccolta generale 25436/2023avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.Data pubblicazione 29/08/20238345/2022 depositata il 27/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dalConsigliere * *RITENUTO CHE1. Con sentenza pubblicata il 27/12/2022 la Corte di appello diRoma ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni diRoma che a definizione del procedimento instaurato ai sensidell art.44 comma 1 lett. d della legge n.184/1983 su ricorsoproposto da * * respinse la domanda di farsi luogoall adozione da parte dell istante del minore * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito di procreazione medicalmente assistita * compiuta all estero dalla coppia omoaffettiva costituitaall epoca dalla stessa * e da * * genitrice biologicadichiarò inoltre il difetto di legittimazione dell istante quanto alladomanda di decadenza della madre naturale del minore * dallaresponsabilità genitoriale sullo stesso per quanto interessa.La Corte di appello ha respinto il gravame proposto da * eha escluso la ricorrenza dei presupposti per accogliere la richiesta diadozione speciale. In particolare ha evidenziato che nel caso dispecie la genitrice naturale del minore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] * conmodalità non consentita dallo Stato italiano aveva revocato il suoassenso all adozione inizialmente prestato sin dal dicembre 2020epoca in cui era cessata la convivenza con la ricorrente e che laconflittualità tra le parti oramai non più legate da vincolo affettivo edi convivenza era molto elevata tanto che entrambe si imputavanoreciprocamente gravi comportamenti in pregiudizio del minore.Ha ritenuto in proposito che l assenso all adozione dovesseperdurare sino alla data della sentenza e che lo stesso anche ovegià espresso fosse revocabile. Ha affermato che il diniegodell assenso del genitore naturale era un limite insuperabileall adozione de quo.2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6571/2023Numero sezionale 3743/2023Numero di raccolta generale 25436/2023* ricorre con tre mezzi illustrati con memoria. *Data pubblicazione 29/08/2023replica con controricorso e memoria.CONSIDERATO CHE2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell art.46della legge n.184/1983.* la ricorrente che la Corte di appello si sarebbe limitataa un interpretazione strettamente letterale della disposizione inesame reputando che il difetto di assenso all adozione da parte delgenitore esercente la responsabilità genitoriale fosse preclusivosenza che fosse consentito al giudice di valutare se nel casoconcreto quel rifiuto fosse ingiustificato o contrario all interesse delminore.* a sostegno * * U. n. 38162/2022 che si èpronunciata in un caso di sopravvenuta crisi della coppiaomoaffettiva.2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell art.44comma 1 lett. d della legge n.184/1983.La censura concerne la statuizione con cui la Corte territoriale hareputato che l adozione in casi particolari da parte del genitoreintenzionale possa essere pronunciata solo in caso di “contestoaffettivo unito” e di “convivenza del nucleo affettivo” alla data dellasentenza di adozione. Secondo la ricorrente questa decisione nontiene conto dell interesse del minore a fondamento del quale èprevista l adozione speciale confondendola con l esistenza di unarelazione tra il genitore biologico e il genitore intenzionale.2.3. I primi due motivi da trattare congiuntamente vannoaccolti alla luce del recente arresto espresso dalla sentenzan.38162/2022 delle Sezioni Unite che nel confermare i principi giàaffermati dal precedente pure a Sezioni Unite n. 12193/2019 hachiarito l ambito e gli effetti dell adozione in casi particolari da partedel genitore intenzionale nell ambito di coppie omoaffettive e si èsoffermata in particolare sul tema della revoca dell assenso3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6571/2023Numero sezionale 3743/2023all adozione compiuto dal genitore biologico in fattispecie relativa aNumero di raccolta generale 25436/2023nascita da maternità surrogata con ampia ed articolata moDtaivtaa puzbibolicnaezio ne 29/08/2023cui per economia di motivazione e per la chiarezza della relatio sirinvia.2.4. In particolare le Sezioni Unite hanno affermato conargomenti applicabili anche all ipotesi di nascita in Italia di un minorea seguito di * compiuta all estero da una coppia omoaffettiva che“Il minore nato all estero mediante il ricorso alla surrogazione dimaternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento anchegiuridico del legame sorto in forza del rapporto affettivo instauratoe vissuto con il genitore d intenzione tale esigenza è garantita44 comma 1 lett. d della l. n. 184 del 1983 che allo statodell evoluzione dell ordinamento rappresenta lo strumento checonsente da un lato di conseguire lo status di figlio e dall altrodi riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il partner delgenitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativoconcorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.”e che “In tema di adozione in casi particolari disciplinata dall art. 44comma 1 lett. d della l. n. 184 del 1983 l effetto ostativo deldissenso del genitore biologico all adozione da parte del genitoresociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo dellaconformità all interesse del minore sicché il genitore biologico puòvalidamente negare l assenso all adozione del partner solonell ipotesi in cui quest ultimo non abbia intrattenuto alcun rapportodi affetto e di cura nei confronti del nato oppure pur avendopartecipato al progetto di procreazione abbia poi abbandonato partner e minore.” rimarcando che “… L effetto ostativo deldissenso dell unico genitore biologico all adozione del genitoresociale allora può e deve essere valutato esclusivamente sotto ilprofilo della conformità all interesse del minore secondo il modellodel dissenso al riconoscimento. In altri termini è possibile superare4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6571/2023Numero sezionale 3743/2023Numero di raccolta generale 25436/2023la rilevanza ostativa del dissenso all adozione in casi particolari aiData pubblicazione 29/08/2023sensi della lett. d tenendo conto che il contrasto rischia non divanificare l acquisto di un legame ulteriore rispetto a quello che ilminore ha con la famiglia di origine ma proprio di sacrificare uno deirapporti sorti all interno della famiglia nella quale il bambino ècresciuto privandolo di un apporto che potrebbe invece esserefondamentale per la sua crescita e il suo sviluppo.”. Con lapuntualizzazione che la valutazione è rimessa in ogni caso al vagliodel giudice nella concretezza della singola vicenda e ferma restandola possibilità per il legislatore di intervenire in ogni momento perdettare una disciplina ancora più aderente alle peculiarità dellasituazione .2.5. Nel caso in esame i giudici di merito hanno deciso inragione del mero riscontro dell avvenuta revoca dell assenso daparte del genitore biologico sia pure evidenziando le peculiarità delcaso ciò comporta l accoglimento dei primi due motivi di ricorso conrinvio della causa alla Corte di appello affinché proceda ad una nuovavalutazione della controversia sotto il profilo della conformitàall interesse del minore alla luce dei principi riportati tenendo contodegli indicatori individuati come significativi dalle Sezioni Unite ilprogetto genitoriale comune la cura e l accudimento svolto per uncongruo periodo in comune proprio per il caso in cui l assenso siastato revocato.3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell art.78c.p.c. lamentando la mancata nomina del curatore speciale delminore in ragione dell evidente conflitto tra la posizione assuntadalla genitrice biologica che aveva revocato l assenso all adozionespeciale ed era stata sottoposta a procedimento di revoca dellaresponsabilità genitoriale e l interesse del minore.3.2. Il motivo è infondato perché il genitore esercente laresponsabilità genitoriale ove non sospeso rappresentalegittimamente il minore e non è portatore di interessi in conflitto a5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6571/2023Numero sezionale 3743/2023differenza di quanto avviene per i genitori dei minori dichiarati inNumero di raccolta generale 25436/2023stato di abbandono e adottabili. Data pubblicazione 29/08/20234. In conclusione vanno accolti i primi due motivi del ricorsoinfondato il terzo l ordinanza impugnata va cassata con rinvio dellacausa per l applicazione degli anzidetti principi e per la statuizionesulle spese del presente giudizio alla Corte di appello di Roma indiversa composizione.* dei dati personali in caso di pubblicazione dellapresente.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6571/2023Numero sezionale 3743/2023Numero di raccolta generale 25436/2023Data pubblicazione 29/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* IN* ** * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6571/2023 * proposto da* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* 54 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende come daprocura speciale in atti. ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] *18 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende ccome daprocura speciale in atti. controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6571/2023Numero sezionale 3743/2023Numero di raccolta generale 25436/2023avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.Data pubblicazione 29/08/20238345/2022 depositata il 27/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dalConsigliere * *RITENUTO CHE1. Con sentenza pubblicata il 27/12/2022 la Corte di appello diRoma ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni diRoma che a definizione del procedimento instaurato ai sensidell art.44 comma 1 lett. d della legge n.184/1983 su ricorsoproposto da * * respinse la domanda di farsi luogoall adozione da parte dell istante del minore * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito di procreazione medicalmente assistita * compiuta all estero dalla coppia omoaffettiva costituitaall epoca dalla stessa * e da * * genitrice biologicadichiarò inoltre il difetto di legittimazione dell istante quanto alladomanda di decadenza della madre naturale del minore * dallaresponsabilità genitoriale sullo stesso per quanto interessa.La Corte di appello ha respinto il gravame proposto da * eha escluso la ricorrenza dei presupposti per accogliere la richiesta diadozione speciale. In particolare ha evidenziato che nel caso dispecie la genitrice naturale del minore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] * conmodalità non consentita dallo Stato italiano aveva revocato il suoassenso all adozione inizialmente prestato sin dal dicembre 2020epoca in cui era cessata la convivenza con la ricorrente e che laconflittualità tra le parti oramai non più legate da vincolo affettivo edi convivenza era molto elevata tanto che entrambe si imputavanoreciprocamente gravi comportamenti in pregiudizio del minore.Ha ritenuto in proposito che l assenso all adozione dovesseperdurare sino alla data della sentenza e che lo stesso anche ovegià espresso fosse revocabile. Ha affermato che il diniegodell assenso del genitore naturale era un limite insuperabileall adozione de quo.2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6571/2023Numero sezionale 3743/2023Numero di raccolta generale 25436/2023* ricorre con tre mezzi illustrati con memoria. *Data pubblicazione 29/08/2023replica con controricorso e memoria.CONSIDERATO CHE2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell art.46della legge n.184/1983.* la ricorrente che la Corte di appello si sarebbe limitataa un interpretazione strettamente letterale della disposizione inesame reputando che il difetto di assenso all adozione da parte delgenitore esercente la responsabilità genitoriale fosse preclusivosenza che fosse consentito al giudice di valutare se nel casoconcreto quel rifiuto fosse ingiustificato o contrario all interesse delminore.* a sostegno * * U. n. 38162/2022 che si èpronunciata in un caso di sopravvenuta crisi della coppiaomoaffettiva.2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell art.44comma 1 lett. d della legge n.184/1983.La censura concerne la statuizione con cui la Corte territoriale hareputato che l adozione in casi particolari da parte del genitoreintenzionale possa essere pronunciata solo in caso di “contestoaffettivo unito” e di “convivenza del nucleo affettivo” alla data dellasentenza di adozione. Secondo la ricorrente questa decisione nontiene conto dell interesse del minore a fondamento del quale èprevista l adozione speciale confondendola con l esistenza di unarelazione tra il genitore biologico e il genitore intenzionale.2.3. I primi due motivi da trattare congiuntamente vannoaccolti alla luce del recente arresto espresso dalla sentenzan.38162/2022 delle Sezioni Unite che nel confermare i principi giàaffermati dal precedente pure a Sezioni Unite n. 12193/2019 hachiarito l ambito e gli effetti dell adozione in casi particolari da partedel genitore intenzionale nell ambito di coppie omoaffettive e si èsoffermata in particolare sul tema della revoca dell assenso3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6571/2023Numero sezionale 3743/2023all adozione compiuto dal genitore biologico in fattispecie relativa aNumero di raccolta generale 25436/2023nascita da maternità surrogata con ampia ed articolata moDtaivtaa puzbibolicnaezio ne 29/08/2023cui per economia di motivazione e per la chiarezza della relatio sirinvia.2.4. In particolare le Sezioni Unite hanno affermato conargomenti applicabili anche all ipotesi di nascita in Italia di un minorea seguito di * compiuta all estero da una coppia omoaffettiva che“Il minore nato all estero mediante il ricorso alla surrogazione dimaternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento anchegiuridico del legame sorto in forza del rapporto affettivo instauratoe vissuto con il genitore d intenzione tale esigenza è garantita44 comma 1 lett. d della l. n. 184 del 1983 che allo statodell evoluzione dell ordinamento rappresenta lo strumento checonsente da un lato di conseguire lo status di figlio e dall altrodi riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il partner delgenitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativoconcorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.”e che “In tema di adozione in casi particolari disciplinata dall art. 44comma 1 lett. d della l. n. 184 del 1983 l effetto ostativo deldissenso del genitore biologico all adozione da parte del genitoresociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo dellaconformità all interesse del minore sicché il genitore biologico puòvalidamente negare l assenso all adozione del partner solonell ipotesi in cui quest ultimo non abbia intrattenuto alcun rapportodi affetto e di cura nei confronti del nato oppure pur avendopartecipato al progetto di procreazione abbia poi abbandonato partner e minore.” rimarcando che “… L effetto ostativo deldissenso dell unico genitore biologico all adozione del genitoresociale allora può e deve essere valutato esclusivamente sotto ilprofilo della conformità all interesse del minore secondo il modellodel dissenso al riconoscimento. In altri termini è possibile superare4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6571/2023Numero sezionale 3743/2023Numero di raccolta generale 25436/2023la rilevanza ostativa del dissenso all adozione in casi particolari aiData pubblicazione 29/08/2023sensi della lett. d tenendo conto che il contrasto rischia non divanificare l acquisto di un legame ulteriore rispetto a quello che ilminore ha con la famiglia di origine ma proprio di sacrificare uno deirapporti sorti all interno della famiglia nella quale il bambino ècresciuto privandolo di un apporto che potrebbe invece esserefondamentale per la sua crescita e il suo sviluppo.”. Con lapuntualizzazione che la valutazione è rimessa in ogni caso al vagliodel giudice nella concretezza della singola vicenda e ferma restandola possibilità per il legislatore di intervenire in ogni momento perdettare una disciplina ancora più aderente alle peculiarità dellasituazione .2.5. Nel caso in esame i giudici di merito hanno deciso inragione del mero riscontro dell avvenuta revoca dell assenso daparte del genitore biologico sia pure evidenziando le peculiarità delcaso ciò comporta l accoglimento dei primi due motivi di ricorso conrinvio della causa alla Corte di appello affinché proceda ad una nuovavalutazione della controversia sotto il profilo della conformitàall interesse del minore alla luce dei principi riportati tenendo contodegli indicatori individuati come significativi dalle Sezioni Unite ilprogetto genitoriale comune la cura e l accudimento svolto per uncongruo periodo in comune proprio per il caso in cui l assenso siastato revocato.3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell art.78c.p.c. lamentando la mancata nomina del curatore speciale delminore in ragione dell evidente conflitto tra la posizione assuntadalla genitrice biologica che aveva revocato l assenso all adozionespeciale ed era stata sottoposta a procedimento di revoca dellaresponsabilità genitoriale e l interesse del minore.3.2. Il motivo è infondato perché il genitore esercente laresponsabilità genitoriale ove non sospeso rappresentalegittimamente il minore e non è portatore di interessi in conflitto a5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6571/2023Numero sezionale 3743/2023differenza di quanto avviene per i genitori dei minori dichiarati inNumero di raccolta generale 25436/2023stato di abbandono e adottabili. Data pubblicazione 29/08/20234. In conclusione vanno accolti i primi due motivi del ricorsoinfondato il terzo l ordinanza impugnata va cassata con rinvio dellacausa per l applicazione degli anzidetti principi e per la statuizionesulle spese del presente giudizio alla Corte di appello di Roma indiversa composizione.* dei dati personali in caso di pubblicazione dellapresente. * * i primi due motivi del ricorso infondato il terzo * l ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte diappello di Roma in diversa composizione cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 siano omessile generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimentoCosì deciso in Roma il giorno 11 luglio 2023.IL PRESIDENTE6 di 6* ** * i primi due motivi del ricorso infondato il terzo * l ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte diappello di Roma in diversa composizione cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 siano omessile generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimentoCosì deciso in Roma il giorno 11 luglio 2023.IL PRESIDENTE6 di 6* *