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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 34816/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10257/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZ E CORTE D ’ APPELLO FIRENZE n. 265/2015 depositata il 12/02/2015 en. 2205/2017 depositata i l 10/10/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la Provincia di Arezzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva n. 265/2015 e la sentenza definitiva n. 2205/2017, emesse dalla Corte d’appello di Firenze, che ha condannato la Provincia al pagamento di voci indennitarie e risarcitorie per l’utilizzazione di una cava di prestito a favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; che la società Nugolussi ha resistito con controricorso; che con il terzo motivo di ricorso la Provincia di Arezzo ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda riguardante il risarcimento del danno per l’occupazione temporanea dei terreni della società, questione sulla quale è pendente analoga questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria di questa sezione n. 12019/2023 in un parallelo giudizio (rg. 18427/2017) in cui è parte ricorrente la stessa Provincia di Arezzo; che si rende necessario rinviare l’adunanza camerale in attesa della definizione del giudizio dinanzi alle Sezioni Unite; P.Q.M. rinvia l’adunanza per la trattazione del ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10257/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZ E CORTE D ’ APPELLO FIRENZE n. 265/2015 depositata il 12/02/2015 en. 2205/2017 depositata i l 10/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la Provincia di Arezzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva n. 265/2015 e la sentenza definitiva n. 2205/2017, emesse dalla Corte d’appello di Firenze, che ha condannato la Provincia al pagamento di voci indennitarie e risarcitorie per l’utilizzazione di una cava di prestito a favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; che la società Nugolussi ha resistito con controricorso; che con il terzo motivo di ricorso la Provincia di Arezzo ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda riguardante il risarcimento del danno per l’occupazione temporanea dei terreni della società, questione sulla quale è pendente analoga questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria di questa sezione n. 12019/2023 in un parallelo giudizio (rg. 18427/2017) in cui è parte ricorrente la stessa Provincia di Arezzo; che si rende necessario rinviare l’adunanza camerale in attesa della definizione del giudizio dinanzi alle Sezioni Unite; P.Q.M. rinvia l’adunanza per la trattazione del ricorso a
Sentenza Cassazione n. 34816/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris