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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 17537/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15641/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LIGURIA n. 199/2013 depositata il 30/12/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva avanti alla Commissione tributaria regionale della Liguria ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite pendente emesso dall'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Genova.

Il diniego si fondava sul passaggio in giudicato della sentenza che definiva la controversia tributaria in corso, avvenuto in data anteriore all'entrata in vigore dell’art. 39, comma 12 del d.l. 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.07.2011. n. 111.

Il ricorso del contribuente sosteneva, per contro, l'erroneità dell'assunto dell'Agenzia delle entrate, dovendosi, unicamente, avere riguardo alla data del 1 maggio 2011, espressamente indicata dalla norma citata, e non a quella di entrata in vigore del d.l. 98/2011 (6.7.2011).

2. [OSCURATO:PERSONA] regionale, ritenuta la propria competenza, accoglieva il ricorso, ritenendo che – alla data di entrata in vigore del d.l. 98/2011, la lite in questione dovesse ritenersi ancora pendente e tale sarebbe rimasta sino alla data del 30.06.2012 (1.6.2004 secondo la l. 289/2002), termine di scadenza dell’eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza delle CTR che l’aveva decisa.

3. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, sorretto da due motivi; il contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la “nullità della sentenza e/o violazione o falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, nonché degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ.”.

1.2. Afferma l’Agenzia delle Entrate, richiamando la propria Circolare n. 48/E del 24.10.2011, che la possibilità di definizione delle liti fiscali riguardava soltanto i processi pendenti alla data del 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/2011), a nulla rilevando il termine ivi indicato della pendenza al 1° maggio 2011, risultando quindi esclusa la sentenza in questione della CTR, divenuta definitiva successivamente a tale data, il 27.06.2011.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta la “Nullità della pronuncia per violazione dell'art. 4 D.Lgs. 546/1992, nonché dell'art. 39, comma 12, D.L. 98/2011 e dell'art. 16, comma 8, L. 289/2002, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c.”, in particolare contestando la pendenza della lite avanti alla CTR della Liguria e di conseguenza ritenendo non operante lo speciale criterio di competenza dettato dell'art. 16, comma 8, secondo periodo, della L. 289/2002, che prevede che "...l'eventuale diniego della definizione .....viene notificato.....all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite".

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. La pronuncia impugnata, nel ritenere che, per il solo verificarsi del passaggio in giudicato alla data del 16 maggio 2011, successiva quindi a quella del 1° maggio 2011 indicata dall'art. 39, comma 12 del citato d.l. n. 98/2011 nella sua formulazione originaria, fosse da ritenersi sussistente l'unica condizione — quanto alla pendenza della lite — per il ricorso alla definizione agevolata secondo quanto stabilito dalla citata norma, non ha tenuto conto che detta disposizione di legge non potesse operare che dalla data della sua entrata in vigore (6 luglio 2011), con la conseguenza che il giudicato che fosse sopravvenuto tra il primo maggio 2011 ed il 5 luglio 2011 dovesse intendersi come preclusivo del concetto di pendenza della lite.

Ed invero, fermo restando che in generale la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che «in tema di condono fiscale, l'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla

1. n.111/2011, nel consentire la definizione delle liti fiscali pendenti ivi individuate, ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari» (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 9 gennaio 2014, n. 272; Cass. sez. 5, 28 giugno 2016, n. 13306), va osservato che l'art. 39, comma 12, del citato d.l. n. 98/2011, che pur ha rinviato, quanto alla determinazione delle somme dovute, alle disposizioni dell'art. 16 della

1. n. 289/2002, non ha riprodotto, mutatis mutandis, la disposizione di cui al medesimo art. 16 della

1. n. 289/2002, che, ammettendo la definizione delle liti pendenti al primo gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge, aveva espressamente stabilito che «si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato», di modo che potesse, in deroga al principio d'intangibilità̀ del giud icato, considerarsi pendente ai fini del ricorso alla sanatoria di cui alla citata disposizione quella controversia per la quale fosse intervenuto, su pronuncia già resa dalle commissioni tributarie in cui fosse parte l'Agenzia delle Entrate, il giudicato nel periodo compreso tra il 29 settembre 2002 e la data di entrata in vigore (10 gennaio 2003) della l. n. 289/2002.

A conformi conclusioni ̀ intervenuta puntualmente la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. n. 5969 del 12/03/2018; Cass. sez. 6-5, ord. 23 giugno 2017, n. 15807; Cass. sez. 6-5, ord. 13 gennaio 2017, n. 810).

4. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria va pertanto accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo motivo.

La sentenza impugnata va dunque cassatae, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte c.p.c., con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.

Le spese dei gradi di merito devono essere compensate, sussistendo giusti motivi; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, pronunciando nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15641/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 199/2013 depositata il 30/12/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva avanti alla Commissione tributaria regionale della Liguria ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite pendente emesso dall'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Genova. Il diniego si fondava sul passaggio in giudicato della sentenza che definiva la controversia tributaria in corso, avvenuto in data anteriore all'entrata in vigore dell’art. 39, comma 12 del d.l. 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.07.2011. n. 111. Il ricorso del contribuente sosteneva, per contro, l'erroneità dell'assunto dell'Agenzia delle entrate, dovendosi, unicamente, avere riguardo alla data del 1 maggio 2011, espressamente indicata dalla norma citata, e non a quella di entrata in vigore del d.l. 98/2011 (6.7.2011). 2. [OSCURATO:PERSONA] regionale, ritenuta la propria competenza, accoglieva il ricorso, ritenendo che – alla data di entrata in vigore del d.l. 98/2011, la lite in questione dovesse ritenersi ancora pendente e tale sarebbe rimasta sino alla data del 30.06.2012 (1.6.2004 secondo la l. 289/2002), termine di scadenza dell’eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza delle CTR che l’aveva decisa. 3. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, sorretto da due motivi; il contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la “nullità della sentenza e/o violazione o falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, nonché degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ.”. 1.2. Afferma l’Agenzia delle Entrate, richiamando la propria Circolare n. 48/E del 24.10.2011, che la possibilità di definizione delle liti fiscali riguardava soltanto i processi pendenti alla data del 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/2011), a nulla rilevando il termine ivi indicato della pendenza al 1° maggio 2011, risultando quindi esclusa la sentenza in questione della CTR, divenuta definitiva successivamente a tale data, il 27.06.2011. 2. Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta la “Nullità della pronuncia per violazione dell'art. 4 D.Lgs. 546/1992, nonché dell'art. 39, comma 12, D.L. 98/2011 e dell'art. 16, comma 8, L. 289/2002, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c.”, in particolare contestando la pendenza della lite avanti alla CTR della Liguria e di conseguenza ritenendo non operante lo speciale criterio di competenza dettato dell'art. 16, comma 8, secondo periodo, della L. 289/2002, che prevede che "...l'eventuale diniego della definizione .....viene notificato.....all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite". 3. Il primo motivo è fondato. 3.1. La pronuncia impugnata, nel ritenere che, per il solo verificarsi del passaggio in giudicato alla data del 16 maggio 2011, successiva quindi a quella del 1° maggio 2011 indicata dall'art. 39, comma 12 del citato d.l. n. 98/2011 nella sua formulazione originaria, fosse da ritenersi sussistente l'unica condizione — quanto alla pendenza della lite — per il ricorso alla definizione agevolata secondo quanto stabilito dalla citata norma, non ha tenuto conto che detta disposizione di legge non potesse operare che dalla data della sua entrata in vigore (6 luglio 2011), con la conseguenza che il giudicato che fosse sopravvenuto tra il primo maggio 2011 ed il 5 luglio 2011 dovesse intendersi come preclusivo del concetto di pendenza della lite. Ed invero, fermo restando che in generale la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che «in tema di condono fiscale, l'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 1. n.111/2011, nel consentire la definizione delle liti fiscali pendenti ivi individuate, ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari» (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 9 gennaio 2014, n. 272; Cass. sez. 5, 28 giugno 2016, n. 13306), va osservato che l'art. 39, comma 12, del citato d.l. n. 98/2011, che pur ha rinviato, quanto alla determinazione delle somme dovute, alle disposizioni dell'art. 16 della 1. n. 289/2002, non ha riprodotto, mutatis mutandis, la disposizione di cui al medesimo art. 16 della 1. n. 289/2002, che, ammettendo la definizione delle liti pendenti al primo gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge, aveva espressamente stabilito che «si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato», di modo che potesse, in deroga al principio d'intangibilità̀ del giud icato, considerarsi pendente ai fini del ricorso alla sanatoria di cui alla citata disposizione quella controversia per la quale fosse intervenuto, su pronuncia già resa dalle commissioni tributarie in cui fosse parte l'Agenzia delle Entrate, il giudicato nel periodo compreso tra il 29 settembre 2002 e la data di entrata in vigore (10 gennaio 2003) della l. n. 289/2002. A conformi conclusioni ̀ intervenuta puntualmente la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. n. 5969 del 12/03/2018; Cass. sez. 6-5, ord. 23 giugno 2017, n. 15807; Cass. sez. 6-5, ord. 13 gennaio 2017, n. 810). 4. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria va pertanto accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata va dunque cassatae, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte c.p.c., con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito devono essere compensate, sussistendo giusti motivi; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, pronunciando nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricor