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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 02455/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 042WMFX nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione di legge penale e carenza di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per morte del reo, è generico per indeterminatezza, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che, con motivazione logicamente corretta, ha rimarcato l'assenza di elementi idonei a confortare il vago assunto difensivo; Rilevato che il secondo motivo di ricorso ; che lamenta violazione di legge penale in relazione alla mancata assoluzione per difetto di imputabilità, è del pari del tutto esplorativo ed aspecifico, perché la Corte di merito, con motivazione immune da censure, ha richiamato le dichiarazioni rese in primo grado dallo psichiatra che ha visitato l'imputato in carcere - il quale ha espresso un giudizio di piena capacità d'intendere e di volere al momento della commissione del reato; Dato atto che, in data 29 novembre 2023, la difesa dell'imputato ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (il compenso è peraltro di competenza del giudice di merito e non è dovuto ai sensi dell'art. 106 Decr.

Lgs. n.115 del 2002); Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano - anche per il non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (per tutte, sez.3, n. 24114 del 21/07/2016, Kaja, R.v. 270511) - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. // Così deciso in Roma, il 06/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 042WMFX nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione di legge penale e carenza di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per morte del reo, è generico per indeterminatezza, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che, con motivazione logicamente corretta, ha rimarcato l'assenza di elementi idonei a confortare il vago assunto difensivo; Rilevato che il secondo motivo di ricorso ; che lamenta violazione di legge penale in relazione alla mancata assoluzione per difetto di imputabilità, è del pari del tutto esplorativo ed aspecifico, perché la Corte di merito, con motivazione immune da censure, ha richiamato le dichiarazioni rese in primo grado dallo psichiatra che ha visitato l'imputato in carcere - il quale ha espresso un giudizio di piena capacità d'intendere e di volere al momento della commissione del reato; Dato atto che, in data 29 novembre 2023, la difesa dell'imputato ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (il compenso è peraltro di competenza del giudice di merito e non è dovuto ai sensi dell'art. 106 Decr. Lgs. n.115 del 2002); Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano - anche per il non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (per tutte, sez.3, n. 24114 del 21/07/2016, Kaja, R.v. 270511) - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. // Così deciso in Roma, il 06/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] estensor
Sentenza Cassazione n. 02455/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris