CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 27551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9379-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'ufficio di rappresentanza regionale, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CARBONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. MARTINI 2, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ARDITO; - controricorrente - contro A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ESPOSITO; - controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 6040/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ric. 2021 n. 09379 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- Ritenuto in fatto - che la Regione Campania ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 6040/20, del 24 settembre 2020, del Tribunale di Napoli, che — accogliendo il gravame esperito dall'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]" o avverso la sentenza n. 15193/16, del 9 maggio 2016, del Giudice di Pace di Napoli — ha accolto la domanda di manleva, proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] verso la Regione, in relazione alla condanna comminata dal primo giudice a restituire, ad alcuni utenti del servizio idrico somministrato nella città di Napoli, la quota della tariffa del servizio corrisposta per depurazione acque; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che il presente giudizio ha tratto origine dall'azione intrapresa da alcuni utenti del servizio idrico partenopeo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Napoli per la restituzione delle quote relative al canone di depurazione acque; - che la pretesa veniva avanzata sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; Ric. 2021 n. 09379 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -3- - che siffatta declaratoria di illegittimità costituzionale era stata, infatti, motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione; - che l'[OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere nel merito alla pretesa attorea chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Campania, proprietaria dell'impianto di depurazione, verso la quale proponeva domanda di manleva; - che costituitasi in giudizio quest'ultima, la stessa chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, [OSCURATO:PERSONA]), ovvero la società affidataria del servizio di depurazione, per essere, a propria volta, dalla stessa manlevata; - che il giudice di prime cure — dichiarato il difetto di legittimazione del Comune di Napoli — accoglieva la domanda di restituzione proposta contro l'[OSCURATO:PERSONA], condannandola (sul presupposto che tra essa e gli utenti risultava concluso il contratto per la somministrazione del servizio idrico) a restituire una somma pari alla quota per il servizio di depurazione acque, e ciò in ragione dell'accertato difetto di funzionamento del depuratore di Cuma; - che sempre il primo giudice rigettava le domande di manleva proposte dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il Comune di Napoli e la Regione Campania, nonché quella di quest'ultima nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]; - che proposto gravame dall'[OSCURATO:PERSONA], il giudice di secondo cure lo accoglieva parzialmente, non solo dichiarando il difetto di legittimazione di uno degli utenti ([OSCURATO:PERSONA]), ma soprattutto ordinando alla Regione — quanto alla pretesa degli altri Ric. 2021 n. 09379 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -4- utenti di ripetere la quota della tariffa erogata per il non fruito servizio di depurazione — di manlevare la predetta [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione la Regione sulla base — come detto — di un unico motivo; - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2043 cod. civ., oltre che delle norme di diritto relative alla legittimazione della Regione Campania e al consequenziale obbligo di manleva, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - che la ricorrente si duole dell'accoglimento, in appello, della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dall'[OSCURATO:PERSONA]; - che, al riguardo, la Regione evidenzia di versare nell'impossibilità di restituire ciò che non le è mai stato corrisposto, non sussistendo agli atti prova — come correttamente riconosciuto dal giudice di prime cure — che l'[OSCURATO:PERSONA] "abbia affettivamente riversato nei confronti dell'Ente regionale le somme incassate a titolo di depurazione"; - che essa Regione, pertanto, risulterebbe "doppiamente penalizzata" — in caso di conferma della condanna a manlevare ABC — "in quando assoggettata ad una duplicazione di pagamenti, tra il mancato introito e la condanna alla restituzione/manleva"; - che, inoltre, merita censura — secondo la ricorrente — anche l'affermazione con cui il Tribunale di Napoli ha motivato l'accoglimento della domanda di manleva, facendo riferimento ad una responsabilità della Regione, ex art. 2043 cod. civ., sotto forma di cooperazione nell'inadempimento contrattuale, del quale ABC si Ric. 2021 n. 09379 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -5- è resa responsabile nei confronti degli utenti del servizio idrico, nell'ambito del contratto di somministrazione corrente "inter partes"; - che ciò potrebbe, infatti, giustificare — al più — "una condanna in solido e/o un addebito di responsabilità", mentre "ai fini della legittimità di una richiesta di manleva non si può prescindere dalla valutazione del rapporto tra i due enti"; - che la ricorrente assume, inoltre, la necessità di "riconsiderare la posizione della società [OSCURATO:PERSONA]", chiamata in causa sin dal primo grado, con domanda di manleva, da ABC e dalla Ragione, trattandosi del gestore dell'impianto di depurazione; - che, al riguardo, la Regione sottolinea di non aver proposto appello incidentale, essendo risultata — in primo grado — totalmente vittoriosa, ma di aver riproposto la questione della manleva sotto il profilo del proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che, infine, la Regione lamenta l'omessa considerazione della scrittura privata transitoria tra il concedente (Regione), il concessionario ([OSCURATO:PERSONA]) e il gestore della riscossione dei canoni (l'[OSCURATO:PERSONA]), scrittura che — escludendo l'accollo di oneri di gestione e manutenzione in capo alla Regione — dimostrerebbe l'infondatezza del richiamo, per fondare l'accoglimento della domanda di manleva, alla figura della cooperazione del terzo nell' inadempimento; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo; Ric. 2021 n. 09379 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -6- - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 81 e 100 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, la legittimazione passiva dell'ABC, in luogo di quella esclusiva della Regione Campania; - che ha resistito all'impugnazione principale, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; - che, con distintiti controricorsi, hanno resistito al ricorso principale anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli utenti del servizio idrico la cui domanda di restituzione è stata accolta all'esito dei due giudizi di merito), chiedendo che lo stesso sia rigettato; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 21 aprile 2022; - che hanno presentato memoria la Regione e la società [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto - che il ricorso principale della Regione Campania va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente principale nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il solo motivo del ricorso principale — che contesta, attraverso tre censure, l'accoglimento, in appello, della domanda di Ric. 2021 n. 09379 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -7- manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] — è in parte infondato e in parte inammissibile; - che la censura con cui si contesta il diritto di ABC ad essere manlevata dalla Regione è infondata, avendo questa Corte già affermato, con riferimento ai rapporti tra di essa e la Regione, che la possibilità, per la prima, di rivalersi nei confronti della seconda trova titolo nella cooperazione della stessa, quale proprietaria dell'impianto, nell'inadempimento del contratto di utenza ascrivibile ad ABC (cfr., quale pronuncia capofila, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit., Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11294, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11582, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11584); - che, pertanto, appare esente da vizi la decisione del giudice di appello di accogliere la domanda di manleva che ABC ha proposto nei confronti del soggetto proprietario dell'impianto ed al quale l'[OSCURATO:PERSONA] era tenuta a riversare le somme incassate per il (non fruito dagli utenti) servizio di depurazione; - che il titolo, dunque, della pretesa di ABC di essere manlevata dalla Regione è da ricondursi al fatto che quest'ultima, quale proprietaria dell'impianto di depurazione, ha lasciato che lo stesso versasse in una condizione tale da impedire agli utenti del servizio idrico partenopeo di fruire della prestazione di depurazione acque, rendendo, così, inadempiente, verso di essi, il soggetto (l'[OSCURATO:PERSONA], appunto) che risultava obbligato Q_ fornire anche tale prestazione, in forza del concluso contratto di somministrazione; - che, pertanto, non colgono nel segno i rilievi — ulteriormente puntualizzati dalla Regione nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — secondo cui il giudice di appello avrebbe omesso di Ric. 2021 n. 09379 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -8- esaminare "la questione della prova che avrebbe dovuto fornire tale azienda, a sostegno della sua richiesta di manleva e regresso, in ordine al riversamento dei canoni oggetto di causa nelle casse della Regione, di cui si è eccepita la mancanza"; - che, al riguardo, deve notarsi — in disparte il rilievo per cui il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è ipotizzabile solo quando l'omissione investa un "fatto vero e proprio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e "come tale non ricomprendente questioni", come è invece dedotto dalla Regione Campania, "o argomentazioni" (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01) — che il "fatto" omesso, in realtà, neppure si presenta decisivo per il giudizio; - che, come detto, il titolo della pretesa di ABC verso la Regione è stato ravvisato nel comportamento illecito di quest'ultima, che ha esposto la prima alle pretese avanzate dagli utenti, ovvero dalle proprie controparti negoziali del contratto di somministrazione; - che, pertanto, condizione perché l'[OSCURATO:PERSONA] fosse manlevata dalla Regione non è l'avvenuto "riversamento" ad essa di quanto riscosso dall'[OSCURATO:PERSONA] quale tariffa — dal complessivo corrispettivo preteso dagli utenti del servizio idrico — Ric. 2021 n. 09379 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -9- per depurazione acque, bensì la condotta della Regione rilevante ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2043 cod. civ. (e non dell'art. 2051 cod. civ., come invano argomenta la Regione Campania nella già citata memoria); - che di tale condotta, poi, costituisce raggiunta prova — ciò che vale a superare le ulteriori censure della Regione in ordine alla supposta inversione dell'onere probatorio — proprio la constatazione dello stato di totale inefficienza dell'impianto di depurazione, come accertato dal giudice di merito, con valutazione fattuale non sindacabile in questa sede; - che è, invece, inammissibile la censura con cui si sostiene la necessità di riconsiderare la posizione della società [OSCURATO:PERSONA], affermando la sentenza oggi impugnata che tale società venne citata in appello "esclusivamente per ragioni di litisconsorzio processuale, posto che nessuna domanda venne formulata nei suoi confronti" dalla Regione, sicché "la statuizione del giudice di prime, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi passata in giudicato per mancanza di impugnazione"; - che su tali basi, pertanto, la società [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato — nel proprio controricorso — eccezione di giudicato; - che, tuttavia, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida" (operante anche in sede di legittimità; cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2, ord. 18 aprile 2019, n. 10839, Rv. 653636-01), anche a ritenere che il giudice di prime cure si sia limitato a dichiarare assorbita — come assume, invece, la ricorrente principale — tale domanda di manleva, e ciò in ragione del rigetto di ogni pretesa degli utenti verso la Regione, quest'ultima avrebbe dovuto documentare l'avvenuta riproposizione della domanda, ex art. 346 Ric. 2021 n. 09379 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -10- cod. proc. civ. (come richiesto da Cass. Sez. Un. sent. 19 aprile 2016, n. 7700, Rv. 639281-01), al fine di evitarne la statuizione di inammissibilità; - che non essendo ciò avvenuto, la censura deve ritenersi inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; - che quanto alla terza censura, che lamenta l'omessa considerazione della scrittura privata transitoria tra il concedente (Regione), il concessionario ([OSCURATO:PERSONA]) e il gestore della riscossione dei canoni (ARIN, poi divenuta ABC), deve rilevarsi come essa risulti formulata senza l'osservanza di quanto previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; - che in disparte, difatti, il rilievo secondo cui il vizio di omesso esame dovrebbe investire sempre un "fatto" naturalisticamente intesto, e non, come nella specie, un documento, l'inammissibilità della censura deriva dalla seguente constatazione; - che la ricorrente, difatti, non si doveva limitare a dedurre quale fosse il fatto "omesso", la sua "decisività", nonché il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulterebbe esistente, ma anche — ciò che non risulta, invece, avvenuto — il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01); - che il ricorso principale va, dunque, rigettato; - che, di conseguenza, il ricorso incidentale di ABC — articolato in un unico motivo, nonché condizionato al "rigetto" (ma si tratta, all'evidenza, di "lapsus calami", perché solo l'accoglimento escluderebbe il diritto di ABC di essere manlevata) del "primo e Ric. 2021 n. 09379 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -11- terzo motivo" ("recte": della prima e terza censura) "del ricorso principale" — resta, dunque, assorbito; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso principale va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Regione, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato, condannando la Regione Campania a rifondere — all'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. — le spese del presente giudizio, che liquida (per i primi tre soggetti) in € 510,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché, per la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in € 645,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei Ric. 2021 n. 09379 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -12- primi tre soggetti) in C 510,00, oltre €, 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché, per la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in C 645,00, oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, se dovuto, del