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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18490/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inamrnissibilità del ricorso il difensore ha inviato atto scritto di rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 novembre 2022, il Tribunale dell'Aquila, sezione per il riesame, in parziale riforma del provvedimento del Gip del Tribunale di Teramo, modificava la misura degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA]Orletta - per i delitti ascrittigli ai sensi degli artt. 228 legge fall. e 314 cod. pen., perché, quale curatore e commissario giudiziale di una pluralità di procedure fallimentari e di concordato preventivo, prendeva interesse privato (di varia specie e natura, mediante complesse operazioni finanziarie e società interposte) nelle medesime e, in una occasione, si appropriava dei fondi di una procedura fallimentare, reati consumati fino al giugno del 2021 - eliminando gli strumenti d controllo elettronico a distanza.

1.1. Il Tribunale, in risposta ai motivi di riesame sulla sussistenza delle esigenze di cautela processual-preventive, osservava che gli illeciti erano stati commessi in un ampio arco di tempo, dal 2016 al 2021, dimostrando così, l'indagato, una propensione al perseguimento dei propri interessi privati nello svolgimento delle sue attività professionali e degli incarichi, anche di rilevanza pubblica, affidatigli.

2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze di cautela.

Fin dall'ottobre del 2022, il prevenuto aveva depositato gli atti di rinuncia a tutti gli incarichi di curatore e di commissario giudiziale affidatigli dall'autorità giudiziaria, così che non poteva più dedursi alcun pericolo di reiterazione degli addebiti, considerando come la misura fosse stata applicata proprio avendo riguardo a ruoli siffatti.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con nota scritta per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del prevenuto, con memoria successiva, ha rinunciato al ricorso per essere nel frattempo sopravvenuta la revoca della misura di cautela degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, a seguito di rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen..

2. La rinuncia è stata motivata dall'intervenuta sostituzione della misura cautelare personale censurata da parte del giudice procedente, oggetto del presente ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile ma senza procedere alla condanna alle spese processuali ed al versamento di una somma alla Cassa delle ammende posto che si è trattato di rinuncia per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente.

Si è, infatti, ormai consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inamrnissibilità del ricorso il difensore ha inviato atto scritto di rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 novembre 2022, il Tribunale dell'Aquila, sezione per il riesame, in parziale riforma del provvedimento del Gip del Tribunale di Teramo, modificava la misura degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA]Orletta - per i delitti ascrittigli ai sensi degli artt. 228 legge fall. e 314 cod. pen., perché, quale curatore e commissario giudiziale di una pluralità di procedure fallimentari e di concordato preventivo, prendeva interesse privato (di varia specie e natura, mediante complesse operazioni finanziarie e società interposte) nelle medesime e, in una occasione, si appropriava dei fondi di una procedura fallimentare, reati consumati fino al giugno del 2021 - eliminando gli strumenti d controllo elettronico a distanza. 1.1. Il Tribunale, in risposta ai motivi di riesame sulla sussistenza delle esigenze di cautela processual-preventive, osservava che gli illeciti erano stati commessi in un ampio arco di tempo, dal 2016 al 2021, dimostrando così, l'indagato, una propensione al perseguimento dei propri interessi privati nello svolgimento delle sue attività professionali e degli incarichi, anche di rilevanza pubblica, affidatigli. 2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze di cautela. Fin dall'ottobre del 2022, il prevenuto aveva depositato gli atti di rinuncia a tutti gli incarichi di curatore e di commissario giudiziale affidatigli dall'autorità giudiziaria, così che non poteva più dedursi alcun pericolo di reiterazione degli addebiti, considerando come la misura fosse stata applicata proprio avendo riguardo a ruoli siffatti. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con nota scritta per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del prevenuto, con memoria successiva, ha rinunciato al ricorso per essere nel frattempo sopravvenuta la revoca della misura di cautela degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, a seguito di rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.. 2. La rinuncia è stata motivata dall'intervenuta sostituzione della misura cautelare personale censurata da parte del giudice procedente, oggetto del presente ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile ma senza procedere alla condanna alle spese processuali ed al versamento di una somma alla Cassa delle ammende posto che si è trattato di rinuncia per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente. Si è, infatti, ormai consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così d
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