CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2023
Cassazione n. 24679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 32325/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2731/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha donato alle figlie Eleonora e Greta la nuda proprietà di un fabbricato situato nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], riservandosi il diritto di abitazione, nonché la piena proprietà di un fabbricato attiguo con annesso terreno. 2.-Nel momento in cui ha stipulato la donazione,il Bernardoni era debitore della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva ottenuto un dec reto ingiuntivo per 585.441,24 euro, divenuto esecutivo per mancata opposizione. [OSCURATO:PERSONA] dunque ha agito in giudizio verso il Bernardoni e le figlie per far dichiarare la simulazione assoluta della donazione o, in subordine, la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’articolo 2901 c.c., su presupposto che, privandosi di quel bene immobile, il Bernardoni aveva diminuito le garanzie patrimoniali, rendendo più difficile la soddisfazione del credito. Davanti al Tribunale di Bologna si sono costituiti i convenuti ed hanno eccepito la mancanza dei presupposti dell’azione revocatoria, in quanto il Bernardoni, pur dopo l’alienazione dei beni immobili, rimaneva proprietario delle quote della società Marconigomma, per un valore di 1.300.000 , somma superiore al credito vantato. 2.1.-[OSCURATO:PERSONA], pur ritenendo che l’atto di disposizione aveva creato un danno alla banca creditrice, in quanto rendeva più difficile la soddisfazione delcredito, ha però escluso la consapevolezza del debitore di stare arrecando pregiudizio, in quanto costui era convinto che i valori mobiliari ancora detenuti (le quote della società) erano comunque sufficienti a soddisfare il credito. 2.2.-[OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla domanda di simulazione, ed ha proposto appello quanto al rigetto di quella revocatoria. La Corte di Appello di Bologna ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che il Bernardoni, anche in ragione della sua qualità di imprenditore,era consapevole della diminuzione di garanzia che la vendita del bene comportava. 3.-Ricorrono avverso tale decisione Daniele, Eleonora e [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], che ha notificato controricorso, chiede il rigetto della impugnazione.Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Con il primo motivo i ricorrenti prospettano violazione degli articoli 345 , 163 e 183 c.p.c. La tesi è la seguente. La Corte di Appello ha basato la sua decisione sul presupposto che, essendo il Bernardoni un imprenditore, era in grado di percepire il danno che faceva alla Banca privandosi di un bene immobile e lasciando alla disponibilità del creditore una partecipazione azionaria suscettibile non solo di più difficile aggressione, ma altresì di oscillazionedi valore nel tempo sino al rischio di totale annullamento. Secondo i ricorrenti,i giudici di merito avrebbero deciso basandosi su un elemento, quello della qualità di imprenditore del Bernardoni, introdotto per la prima volta in appello dalla Banca e mai fatto valere prima. Il motivo è infondato. Intanto la qualità di imprenditore, in questo caso, non è elemento costitutivo del diritto –quello ad ottenere l’inefficacia della vendita- non va dunque introdotta nei termini di legge dalla parte che il diritto fa valere: i giudici hanno inferito la conoscenza del danno arrecato dalla qualità soggettiva del debitore, la quale può risultare in qualunque modo e non è soggetta a preclusioni. Inoltre, la qualità di imprenditore era comunque allegata nel fatto di indicare la partecipazione del Bernardoni ad una società commerciale, ed a tale partecipazione si riferisce il termine imprenditore usato dai giudici: come dire che il debitore è soggetto che svolge, mediante la partecipazione ad unasocietà, l’attività di impresa, circostanza nota, non contestata e dunque niente affatto nuova. 5.-Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 2727, 2729 e 2901 c.c. I ricorrenti sostengono che la Corte di Appello, per affermare che il Bernardoni sapeva del danno che arrecava alla banca, hanno fatto ricorso a presunzioni, senza però rispettare i criteri di legge a presidio del procedimento induttivo;hanno cioè tratto il fatto ignoto da elementi noti non gravi, né precisi né concordanti: in primo luogo la circostanza che il Bernardoni era imprenditore, come detto al motivo precedente, ma soprattutto la circostanza che il patrimonio mobiliare rimasto era costituito da partecipazioni societarie non sicure e non solide come quelle immobiliari. Sostengono i ricorrenti che questi elementi indiziari non sono né gravi né precisi né concordanti, in particolare non lo è la circostanza della minore garanzia fornita dal valore mobiliare rispetto a quello immobiliare, in quanto quel valore era stimatoad oltre 1 milione 300 mila euro , di molto superiore al debito. Il motivo è infondato. Esso postula, ed in questo è ammissibile, la violazione dei criteri legali del ragionamento presuntivo e della prova presuntiva. Ma è infondato in quanto correttamente i giudici di merito hanno indotto la consapevolezza del debitore da quel dato. Infatti,secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il danno arrecato al creditore non necessariamente deve consistere nella totale perdita della garanzia, ma può risultare anche soltanto dalla maggiore difficoltà di soddisfazione del credito ( da ultimo cass. 26310/ 2021). Il che significa che anche la consapevolezza del danno arrecato è consapevolezza di avere creato una maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito, essendo la consapevolezza richiesta dalla norma quella del danno, ed essendo il danno anche nella maggiore difficoltà di recupero del credito. Ciò posto, circostanza taciuta dai ricorrenti era che risultavada una valutazione peritalefatta in sede esecutiva che il valore della partecipazione societaria non era affatto di 1 milione e 300 mila euro bensì di 500 mila euro. Inoltre, altro dato valorizzato dai giudici di merito, era che il bene rimasto (ossia quella partecipazione societaria) era suscettibile di fluttuazioni, e questa circostanza era notoria, posto che quel valore dipende dall’andamento economico della società. Si tratta quindi di elementi gravi, precisi e concordanti, in relazione al fatto ignoto da stabilire: che il debitore fosse consapevole della maggiore difficoltà arrecata al creditore vendendo gli unici beni immobili di cui disponevae lasciando nel patrimonio solo la partecipazione societaria, già di suo ridotta ad un valore inferiore al debito. 6.-Il terzo motivodi ricorso prospetta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., ed omesso esame di fatto controverso. La tesi è che la Corte di Appello è giunta alla conclusione della consapevolezza che Bernardoni aveva del danno arrecato, senza tenere conto di un fatto decisivo: che a lui era rimasta comunque la partecipazione azionaria. Il motivo, oltre che infondato, è del tutto inammissibile. Lo è in ragione della circostanza che non si trattava per nulla di una situazione controversa: era pacifico che fosse rimasta la partecipazione azionaria. E’ infondata in quanto, non solo risulta chiaramente che la Corte se ne è occupata, ed ha ritenuto quella partecipazione insufficiente, ma sono gli stessi ricorrenti con il motivo precedente a sostenere che la Corte di Appello erroneamente ha fatto affidamento su quel dato indiziario. 7.-Il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella somma di 8200,00 euro, oltre 20,00 euro di rimborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa