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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36435/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2019 del TRIBUNALE di SCIACCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, per estinzione del reato per prescrizione.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in linea principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; in linea subordinata, la revoca di ogni statuizione riguardante gli interessi civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 maggio 2016, il Giudice di pace di Menfi condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 900,00 di multa e al risarcimento del danno per i reati di lesioni personali e di minaccia commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 2011.

2. Su appello dell'imputato, il Tribunale di Sciacca riformava la sentenza di primo grado con sentenza del 6 giugno 2017, assolvendo l'imputato da entrambi i reati.

3. Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione che la Quinta Sezione Penale di questa Corte accoglieva con sentenza n. 47517 del 13 settembre 2018, recante l'annullamento con rinvio della sentenza di appello.

4. Il Tribunale di Sciacca, decidendo in sede di rinvio con sentenza del 26 aprile 2019, confermava la responsabilità penale del Mangiaracina per il delitto di lesioni e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo assolveva dal reato di minaccia.

Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal giudice di merito, la Conforto prima era stata minacciata con la frase «fate schifo, siete indegni di vivere, miserabili, ci penso io per voi, vi rovino», e poi era stata colpita dal Mangiaracina alle spalle e alla testa.

Il Tribunale fondava la sua decisione, in primo luogo, sul racconto reso dalla persona offesa, giudicato del tutto credibile e dettagliato - e quindi idoneo, già di per sé, a fondare la decisione -, e, in secondo luogo, sui riscontri emersi dalle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e dal certificato medico prodotto dalla persona offesa.

Il giudice del merito riteneva non integrato, invece, il reato di minaccia, osservando che le frasi pronunciate dall'imputato potevano riferirsi anche all'esercizio di azioni giudiziarie - ipotesi plausibile, rinvenendosi l'origine della litigiosità in un asserito inadempimento contrattuale -, e che non poteva configurarsi l'elemento del danno ingiusto.

Il giudice del rinvio rideterminava la pena, per il reato di lesione, in euro 600,00 di multa e riduceva la liquidazione del danno.

5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in otto motivi.

5.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

Il Tribunale, omettendo di analizzare gli argomenti addotti con la memoria difensiva presentata nell'ambito dell'udienza di discussione, ha leso il diritto di difesa del Mangiaracina, così rendendo una sentenza nulla ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 5.2.

Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett., e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione.

Il giudice del rinvio, non prendendo in considerazione le osservazioni prospettate nella suddetta memoria difensiva, ha omesso di valutare tutti gli elementi a sua disposizione, e ha finito così per impedire l'effettiva conoscenza del percorso logico-argomentativo che lo ha condotto alla decisione.

5.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione.

Nonostante la sentenza si fondi solo sulle dichiarazioni rese dalla Conforto, il Tribunale non motiva in modo particolarmente penetrante e rigoroso sulla credibilità e sulla attendibilità della persona offesa.

La motivazione è illogica laddove il giudice interpreta in modo errato una serie di elementi probatori idonei a scardinare la ricostruzione dei fatti prospettata in sentenza.

5.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione.

Il Tribunale ha omesso di esaminare gli atti del processo, dai quali emerge che quelle provocate dal ricorrente alla persona offesa consistevano non già in lesioni, bensì in percosse.

La qualificazione del fatto da parte del giudice del merito è quindi erronea.

5.5. Con il quinto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione.

Il giudice del merito non ha fornito una spiegazione esaustiva circa la credibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono invece smentite dalle altre testimonianze e dal certificato medico. 5.6.

Con il sesto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), travisamento del fatto.

Il giudice del merito non ha valutato alcune prove di carattere decisivo e idonee a disarticolare il ragionamento probatorio reso nella sentenza.5.7.

Con il settimo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Il giudice del merito, avendo assolto il Mangiaracina dal reato di minaccia in considerazione dei pregressi contrasti - di natura giuridica - tra lui e la persona offesa, ha reso un ragionamento illogico nel momento in cui, «in presenza degli stessi contrasti e rancori», ha condannato il ricorrente per lesioni.

5.8. Con l'ottavo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione.

Il Tribunale non ha reso una motivazione idonea a ritenere provata la colpevolezza del Mangiaracina al di là di ogni ragionevole dubbio.

La spiegazione era necessaria alla luce della pregressa opposta valutazione compiuta dal giudice di appello, sulla base del medesimo compendio probatorio, nella sentenza del 6 giugno 2017, poi annullata.

6. Il Pubblico Ministero presso questa Corte e il Difensore dell'imputato hanno reso le conclusioni scritte sopra riportate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le censure mosse - da trattare congiuntamente perché connesse e perché, in parte, sovrapponibili -, volte a dedurre vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali, sono manifestamente infondate e, dunque, inammissibili.

1.1. La motivazione resa nel provvedimento impugnato, infatti, risulta adeguata e coerente, e il giudice del rinvio ha correttamente argomentato, in modo da superare ogni avversa deduzione, in ordine alla responsabilità del Mangiaracina, ritenuta provata non solo in base alle dichiarazioni rese dalla persona offesa - dotate anche da sole di piena efficacia probatoria in presenza dei requisiti della credibilità e dell'attendibilità, come evidenziato nella sentenza di annullamento - ma, altresì, in base alle altre risultanze processuali.

Il Tribunale, infatti, ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] credibile, nonché la sua versione dei fatti pienamente dettagliata e attendibile; ha poi riscontrato la veridicità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa con il certificato medico, attestante un indolenzimento del collo e un ematoma in sede occipitale, e con la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito di aver assistito sia agli attimi immediatamente antecedenti all'aggressione, sia alla fase successiva, quando la persona offesa era seduta con il ghiaccio sul collo.

La motivazione, pertanto, è esaustiva e il giudice del rinvio ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento.1.2.

Non si rinvengono le discrasie lamentate con l'atto di impugnazione e le doglianze, volte a ottenere un'alternativa ricostruzione della vicenda nel merito, devono essere dichiarate inammissibili.

Va ricordato, in proposito, che, secondo assunto non controverso, la valutazione del fatto è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.

2. In relazione alla prescrizione, è opportuno osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione).

Inoltre, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463 - 01).

In applicazione di detti principi, deve evidenziarsi, allora, che non sussistono gli estremi per alcuna declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, perchè: per un verso, non è stata dedotta nel ricorso per cassazione in esame alcuna questione circa un ipotetico avveramento della prescrizione in epoca anteriore alla emissione della sentenza ora impugnata; per altro verso, la manifesta infondatezza del ricorso rende ininfluente, ai fini della prescrizione, il tempo decorso dopo l'emissione di tale sentenza.

3. Per completezza, deve notarsi che le ragioni indicate dal Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, come giustificative dell'annullamento della sentenza qui impugnata, non possono essere esaminate, poiché non sono state dedotte come motivi di impugnazione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza della ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2019 del TRIBUNALE di SCIACCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, per estinzione del reato per prescrizione. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in linea principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; in linea subordinata, la revoca di ogni statuizione riguardante gli interessi civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 maggio 2016, il Giudice di pace di Menfi condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 900,00 di multa e al risarcimento del danno per i reati di lesioni personali e di minaccia commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 2011. 2. Su appello dell'imputato, il Tribunale di Sciacca riformava la sentenza di primo grado con sentenza del 6 giugno 2017, assolvendo l'imputato da entrambi i reati. 3. Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione che la Quinta Sezione Penale di questa Corte accoglieva con sentenza n. 47517 del 13 settembre 2018, recante l'annullamento con rinvio della sentenza di appello. 4. Il Tribunale di Sciacca, decidendo in sede di rinvio con sentenza del 26 aprile 2019, confermava la responsabilità penale del Mangiaracina per il delitto di lesioni e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo assolveva dal reato di minaccia. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal giudice di merito, la Conforto prima era stata minacciata con la frase «fate schifo, siete indegni di vivere, miserabili, ci penso io per voi, vi rovino», e poi era stata colpita dal Mangiaracina alle spalle e alla testa. Il Tribunale fondava la sua decisione, in primo luogo, sul racconto reso dalla persona offesa, giudicato del tutto credibile e dettagliato - e quindi idoneo, già di per sé, a fondare la decisione -, e, in secondo luogo, sui riscontri emersi dalle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e dal certificato medico prodotto dalla persona offesa. Il giudice del merito riteneva non integrato, invece, il reato di minaccia, osservando che le frasi pronunciate dall'imputato potevano riferirsi anche all'esercizio di azioni giudiziarie - ipotesi plausibile, rinvenendosi l'origine della litigiosità in un asserito inadempimento contrattuale -, e che non poteva configurarsi l'elemento del danno ingiusto. Il giudice del rinvio rideterminava la pena, per il reato di lesione, in euro 600,00 di multa e riduceva la liquidazione del danno. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in otto motivi. 5.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. Il Tribunale, omettendo di analizzare gli argomenti addotti con la memoria difensiva presentata nell'ambito dell'udienza di discussione, ha leso il diritto di difesa del Mangiaracina, così rendendo una sentenza nulla ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 5.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett., e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione. Il giudice del rinvio, non prendendo in considerazione le osservazioni prospettate nella suddetta memoria difensiva, ha omesso di valutare tutti gli elementi a sua disposizione, e ha finito così per impedire l'effettiva conoscenza del percorso logico-argomentativo che lo ha condotto alla decisione. 5.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione. Nonostante la sentenza si fondi solo sulle dichiarazioni rese dalla Conforto, il Tribunale non motiva in modo particolarmente penetrante e rigoroso sulla credibilità e sulla attendibilità della persona offesa. La motivazione è illogica laddove il giudice interpreta in modo errato una serie di elementi probatori idonei a scardinare la ricostruzione dei fatti prospettata in sentenza. 5.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione. Il Tribunale ha omesso di esaminare gli atti del processo, dai quali emerge che quelle provocate dal ricorrente alla persona offesa consistevano non già in lesioni, bensì in percosse. La qualificazione del fatto da parte del giudice del merito è quindi erronea. 5.5. Con il quinto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione. Il giudice del merito non ha fornito una spiegazione esaustiva circa la credibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono invece smentite dalle altre testimonianze e dal certificato medico. 5.6. Con il sesto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), travisamento del fatto. Il giudice del merito non ha valutato alcune prove di carattere decisivo e idonee a disarticolare il ragionamento probatorio reso nella sentenza.5.7. Con il settimo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il giudice del merito, avendo assolto il Mangiaracina dal reato di minaccia in considerazione dei pregressi contrasti - di natura giuridica - tra lui e la persona offesa, ha reso un ragionamento illogico nel momento in cui, «in presenza degli stessi contrasti e rancori», ha condannato il ricorrente per lesioni. 5.8. Con l'ottavo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione. Il Tribunale non ha reso una motivazione idonea a ritenere provata la colpevolezza del Mangiaracina al di là di ogni ragionevole dubbio. La spiegazione era necessaria alla luce della pregressa opposta valutazione compiuta dal giudice di appello, sulla base del medesimo compendio probatorio, nella sentenza del 6 giugno 2017, poi annullata. 6. Il Pubblico Ministero presso questa Corte e il Difensore dell'imputato hanno reso le conclusioni scritte sopra riportate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure mosse - da trattare congiuntamente perché connesse e perché, in parte, sovrapponibili -, volte a dedurre vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali, sono manifestamente infondate e, dunque, inammissibili. 1.1. La motivazione resa nel provvedimento impugnato, infatti, risulta adeguata e coerente, e il giudice del rinvio ha correttamente argomentato, in modo da superare ogni avversa deduzione, in ordine alla responsabilità del Mangiaracina, ritenuta provata non solo in base alle dichiarazioni rese dalla persona offesa - dotate anche da sole di piena efficacia probatoria in presenza dei requisiti della credibilità e dell'attendibilità, come evidenziato nella sentenza di annullamento - ma, altresì, in base alle altre risultanze processuali. Il Tribunale, infatti, ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] credibile, nonché la sua versione dei fatti pienamente dettagliata e attendibile; ha poi riscontrato la veridicità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa con il certificato medico, attestante un indolenzimento del collo e un ematoma in sede occipitale, e con la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito di aver assistito sia agli attimi immediatamente antecedenti all'aggressione, sia alla fase successiva, quando la persona offesa era seduta con il ghiaccio sul collo. La motivazione, pertanto, è esaustiva e il giudice del rinvio ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento.1.2. Non si rinvengono le discrasie lamentate con l'atto di impugnazione e le doglianze, volte a ottenere un'alternativa ricostruzione della vicenda nel merito, devono essere dichiarate inammissibili. Va ricordato, in proposito, che, secondo assunto non controverso, la valutazione del fatto è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. 2. In relazione alla prescrizione, è opportuno osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione). Inoltre, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463 - 01). In applicazione di detti principi, deve evidenziarsi, allora, che non sussistono gli estremi per alcuna declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, perchè: per un verso, non è stata dedotta nel ricorso per cassazione in esame alcuna questione circa un ipotetico avveramento della prescrizione in epoca anteriore alla emissione della sentenza ora impugnata; per altro verso, la manifesta infondatezza del ricorso rende ininfluente, ai fini della prescrizione, il tempo decorso dopo l'emissione di tale sentenza. 3. Per completezza, deve notarsi che le ragioni indicate dal Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, come giustificative dell'annullamento della sentenza qui impugnata, non possono essere esaminate, poiché non sono state dedotte come motivi di impugnazione. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza della ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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