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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13869/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25880/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 2779/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il29 agosto 2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marz o 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. in forza di lodo arbitrale rituale (in specie, della condanna a «restituire le somme percepite in più rispetto al corrispettivo dei lavori [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] eseguiti, determinate dal Collegio nell’importo di euro 381.640, oltre IVA, ed euro 7.500 anticipate, per complessivi euro 427.304,55, oltre gli interessi legali di mora sulle transazioni commerciali calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2012 dalle datedei pagamenti effettuati in eccesso a quella del saldo»), [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 10 settembre 2019, intimò alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento dell’importo complessivo di euro 171.103,58, ascritto(in parte e per le poste ancora controverse) ad interessi legali di mora sulle somme corrisposte in eccesso all’intimata, calcolati ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalle date dei pagamenti effettuati in eccesso nonché (quanto adeuro 5.936,75) a titolo di rimborso della quota del 20% sull’imposta di registro relativa al lodo;

2. l’opposizione spiegata dall’intimata avverso dettoprecetto venne accolta, in ordine alle descritte voci, dall’adito Tribunale di Milano, con pronuncia confermata dalla decisione in epigrafe indicata, di rigetto dell’appello interposto dall’originaria intimante;

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].;

4. ambedue le partihanno depositato memoria illustrativa;

5. il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che

1. il primo motivo lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa od omessa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., anche alla stregua dell’art. 824- bis cod. proc. civ. che parifica il lodo rituale alla sentenza, nonché in relazione all’art. 2033, secondo periodo, cod. civ., per avere la Corte territoriale, in sede di opposizione a precetto exart. 615, primo comma 1, cod. proc. civ. erroneamente interpretato il Lodo rituale trascorso in rem iudicatam, con riferimento alle decorrenze e al computo degli r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] “interessi legali di mora sulle transazioni commerciali, calcolati ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalle date dei pagamenti effettuati in eccesso”»;

2. ad avviso di parte ricorrente, il giudice territoriale ha disatteso l’insegnamento espresso da questa Corte di legittimità nella pronuncia, resa a Sezioni Unite, del 21 febbraio 2022, n. 5633: la materia del contendere «consisteva tout court nell’individuare e interpretare correttamente la regula iuris scaturente dall’accertamento contenuto nel lodo a rbitrale rituale, avente efficacia di sentenza passata in giudicato, ai sensi degli artt. 824-bis cod. proc. civ.e 2909 cod. civ.», sulla scorta degli «elementi e documenti endoprocessuali, cioè interni al procedimento arbitrale rituale» prodotti in sede di merito;

3. più volte rimarcato «l’uso del plurale nel dispositivo con riguardo alle “date dei pagamenti effettuati in eccesso”» ed assunto che « il dispositivo del Lodo contiene semplicemente la sintesi delle operazioni peritali, svolte dallo stesso Presidente del Collegio arbitrale Ing.

Luraschi e validate in apposita “tabella riepilogativa riportata in allegato” al lodo rituale », l’impugnante sostiene che i pagamenti effettuati in eccesso sono da «riferire sine ullo dubio alle lavorazioni effettive» cioè a dire «si correlano all’avanzamento dei lavori, non alla loro conclusione e alla quantificazione finale del corrispettivo […] dovuto nell’appalto a misura (non a corpo)»;

4. conclude nel senso che «l’elaborato peritale del Presidente del Collegio arbitrale ela “tabella riepilogativa riportata in allegato” al Lodo e sottoscritta dagli Arbitri confermano che il riferimento contenuto nel dispositivo del Lodo alle “date dei pagamenti effettuati in eccesso” (date e pagamenti sempre declinati al plurale) si correla alle eccedenze riscontrate in relazione a ciascuna lavorazione appaltata rispetto al computo consuntivo prodotto in sede di arbitrato da IMG, il quale a propria volta riporta e include le voci dei SAL e dei registri di contabilità parziali sottostanti alle diverse fatture, sulla cui base erano stati r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] effettuati i pagamenti in corso d’opera nell’appalto a misura sul quale l’arbitrato si è svolto»;

5. il motivo è infondato;

6. ai fini della sua disamina, non occorre puntualizzare se la lettura del lodo arbitrale de quo operata dal giudice territoriale vada criticamente scrutinata sub specie di violazione del valore precettivo conformativo del giudicato (art. 2909 cod. civ.) somministrato dal titolo esecutivo giudiziale oppure come cattivo esercizio del potere-dovere di interpretazione extratestuale dello stesso titolo esecutivo: né l’uno né l’altro inquadramento sistematico conduce all’anelata cassazione;

7. per esplicare l’enunciata conclusione, è doveroso rammentare che, ponendosi nella prima prospettiva ipotizzata, alla denuncia della violazione della regola del giudicato si accompagna, a carico del ricorrente ed a mente dell’art. 366 cod. proc. civ., l’onere della specifica indicazione del precetto sostanziale che si assume inosservato (nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità), della parte del provvedimento corrispondente al diritto sostanziale di cui si denuncia l’errata esegesi nonché dell’eventuale elemento extratestuale, cioè a dire degli atti processuali e dei documenti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito rilevanti per l’interpretazione del giudicato (Cass., Sez.

U, 21/02/2022, n. 5633), il cui contenuto va trascritto o riportato (quantomeno nei passaggi essenziali e d’interesse) nel corpo del ricorso di adizione della Corte di legittimità;

8. nellaseconda, differente , impostazione accennata - sulla scorta di una elaborazione pretoria radicata da epoca più risalente -, in presenza di un titolo esecutivo di matrice giudiziale generico, ambiguo o indeterminato (tale cioè da non rendere liquido il credito con mero computo matematico), al giudice dell’opposizione all’esecuzione è consentita l’interpretazione extratestuale del titolo stesso, condotta cioè sulla base di elementi non desumibili di esso ma risultanti dagli r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atti delle parti, dai documenti prodotti o da relazioni di ausiliari, purché introdotti nel giudizio al cui esito si è formato il titolo e purché l’esito della esegesi non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione(sulle orme di Cass., Sez.

U, 02/07/2012, n. 11066, cfr., ex multis, Cass. 16/04/2013 , n. 9161; Cass. 31/10/2014 , n. 23159; Cass.02/12/2016, n. 24635; Cass. 05/06/2018 , n. 14356; Cass.25/02/2020, n. 5049; Cass. 23/01/2023 , n. 1942; Cass. 16/01/2024 , n. 1619);

9. orbene, a suffragio della doglianza articolata (incentrata, al fondo, sull’utilizzo di parole declinate al plurale nella statuizione di condanna sugli interessi: «dalle date dei pagamenti effettuati in eccesso»), parte ricorrente adduce, quali elementi extratestuali a suo dire idonei a disvelare l’effettiva portata precettiva del lodo, una serie di atti - nella sviluppata trama argomentativa invero richiamati in maniera affastellata e con una non chiara interferenza - ciascuno dei quali, apprezzato tanto nella sua individuabilità quanto nella combinazione con gli altri, tuttavia non giustifica la legittimità della pretesa agli interessi per come intimati;

10. più in dettaglio, parte ricorrente menziona, più volte ed in modo sovrapposto, i S.A.L. emessi in corso di esecuzione dei lavori appaltati e le relative fatture, la perizia (o, in altre parti del ricorso, il computo metrico), redatta del Presidente del Collegio arbitrale, ing.

Luraschi, la tabella riepilogativa «riportata in allegato» al lodo;

11. di tutti tali atti o documenti , però, omette in ricorso di riprodurre, in maniera adeguata ed idonea, il contenuto: in particolare, manca di illustrare gli elementi asseverativi o di riscontro che essi in thesi offrono in ordine ai parametri (importo globale di ogni singolo pagamentoe precisa entità della eccedenza rispetto al dovuto, data di ciascun pagamento, secondo laricorrente rispettivamente integranti la r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sorte capitale e il dies a quo di calcolo degli accessori dovuti ) per la determinazione degli interessi asseritamente accertata come spettante dal lodo arbitrale, in tal guisa oltremodo corroborando la complessiva vaghezza della tesi sostenuta;

12. sul punto, non può infatti non osservarsi come l’impugnante, persistendonella indecifrabilità che connota anche la relativa voce del precetto,nel ricorso in vaglio nemmeno si curi di rappresentare quali siano i fattori adoperati per addivenire all’entità degli interessi intimati (la cui legittimità continua a rivendicare), di indicare cioè gli elementi considerati per il relativo computo (somma - o somme - a base del calcolo, data - o date - di decorrenza degli interessi), elementi che, a dispetto della evidenziata oscurità, assume essere evincibili dagli atti evocati e costituire la portata precettiva del lodo;

13. benché la descritta genericità sia ex sebastevole a precludere a questa Corte il giudizio di diritto richiesto da parte ricorrente (essendo, in tutta evidenza, non verificabile la conformità al supposto effettivo contenuto del titolo esecutivo di una pretesa rimasta indeterminata nei suoi presupposti di quantificazione), va ad ogni buon conto rilevato come gli elementi extratestuali richiamati nonavvalorino i denunciati errori di ermeneutica del titolo, atteso che: (i) circa i S.A.L., il giudice territoriale, con affermazione non contrastata in questa sede, ha acclarato la mancata acquisizione di essi al compendio istruttorio del procedimento arbitrale: tanto esclude che detti S.A.L. sia no stat i apprezzat i dagli arbitri onde formulare il comando impartito con il lodo e, a fortiori, che gli stessi possano essere impiegati per individuare l’esatta portata di tale comando; (ii) i risultati della perizia (e del computo metrico) dell’ing.

Luraschi sono stati invece - e ciò rappresenta un dato pacifico, asserito dallo stesso ricorrente - espressamente superati ( rectius, disattesi) in sede di decisione dal Collegio arbitrale, sicché una loro considerazione r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (postulata dalla ricorrente in raffronto alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA].)condurrebbe inevitabilmente ad (inaccettabili) esiti contrastanti con il dispositivo e la motivazione del lodo; (iii) la tabella riepilogativa «riportata in allegato» al lodo - anche ad astrattamente ipotizzare l’incorporazione nel titolo giudiziale - si concreta (e, ad un tempo, si esaurisce) nella sintetica enunciazione, come peraltro da intestazione della tabellamedesima, «delle rettifiche ed integrazioni alla contabilità del Presidente operate dal Collegio arbitrale», cioè a dire della conferma o modifica del corrispettivo spettante per ciascuna delle opere oggetto di appalto: anche essa, dunque, non somministra i criteri, sopra ricordati (importo globale, quid eccedente e data di ogni singolo pagamento), in base ai quali (senza peraltro puntualmente individuarli) parte ricorrente ha intimato la somma precettata e minacciato l’esecuzione;

14. il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., lamenta «violazione e falsa o omessa applicazione degli artt. 824-bis, 825, 95, 329, secondo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ. relativamente al mancato rimborso del 20% dell’imposta di registro relativa all’exequatur del lodo rituale, reso necessario dall’inadempienza di IMG, che ha effettuato pagamenti (parziali e non solutori) soltanto dopo l’intimazione di ben due precetti e nonostante la sentenza di primo grado sull’opposizione avversaria abbia riconosciuto il diritto della ricorrente a ottenere la rifusione integrale delle spese legali inerenti alla richiesta di exequatur, con pronuncia non impugnata da IMG e passata in giudicato interno»; 15.si deduce, breviter, che « è stata l’inadempienza avversaria a costringere la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a chiedere l’exequatur del Lodo ex art. 825 cod. proc. civ., con la conseguente tassazione del titolo esecutivo così formatosi, essendo pacifico che IMG ebbe a effettuare pagamenti parziali soltanto a seguito di ben due precetti notificati dopo r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il lodo»: pertanto la sentenza impugnata viola i princìpi in tema di giudicato «anche relativamente agli accessori susseguenti alla dichiarazione di esecutività del lodo, qual è l’imposta di registro»;

16. il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;

17. a giustificare la negazione del diritto dell’intimante a procedere per gli importi richiesti a titolo di rimborso del 20% dell’imposta di registro relativa al lodo, la pronuncia impugnata ha così motivato: «risulta palese che, da un lato, nessuna somma può pretendere la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] da IMG per rimborso di spese di registro, che ella pacificamente neppure ha mai versato, e che, dall’altro lato, la pretesa della medesima, laddove ricondotta al credito, di pari entità, derivante da quanto non versatole rispetto a quanto disposto dalla sopra menzionata sentenza di questa Corte, avrebbe richiesto la previa notifica del relativo titolo in forma esecutiva, altrettanto pacificamente mai avvenuta»;

18. la doglianza in esame non attinge minimamente la trascritta ratio decidendi, rivolgendo critica considerazione soltanto all’ulteriore argomentazione del giudice territoriale circa la non imputabilità delle spese di registrazione del lodo perché derivanti da procedimento di exequatur: argomentazione, però, superflua e ad abundantiam, come tale priva di decisività, potendo la stessa espungersi dal percorso motivazionale della sentenza senza minare la compiutezza e concludenza del dictum;

19. sol per completezza della disamina, si osserva come la tesi di ricorrente sia destituita di fondamento: accertare se la necessità di richiedere l’exequatur del lodo sia dipesa da inadempienza della intimata o da scelta della intimante è circostanza del tutto irrilevante tanto ai fini della debenza dell’imposta di registro del lodo, correlata unicamente a cogenti disposizioni positive di carattere tributari o , quanto del riparto della stessa tra i contradditori, legato al tenore del r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] provvedimento giudiziale e non già a contegni costituenti un mero posterius rispetto ad esso;

20. il ricorso è in definitiva rigettato;

21. il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza;

22. atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13 ; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], alla refusione in favore di parte controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate ineuro 8.000 (ottomila) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25880/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 2779/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il29 agosto 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marz o 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. in forza di lodo arbitrale rituale (in specie, della condanna a «restituire le somme percepite in più rispetto al corrispettivo dei lavori [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] eseguiti, determinate dal Collegio nell’importo di euro 381.640, oltre IVA, ed euro 7.500 anticipate, per complessivi euro 427.304,55, oltre gli interessi legali di mora sulle transazioni commerciali calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2012 dalle datedei pagamenti effettuati in eccesso a quella del saldo»), [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 10 settembre 2019, intimò alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento dell’importo complessivo di euro 171.103,58, ascritto(in parte e per le poste ancora controverse) ad interessi legali di mora sulle somme corrisposte in eccesso all’intimata, calcolati ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalle date dei pagamenti effettuati in eccesso nonché (quanto adeuro 5.936,75) a titolo di rimborso della quota del 20% sull’imposta di registro relativa al lodo; 2. l’opposizione spiegata dall’intimata avverso dettoprecetto venne accolta, in ordine alle descritte voci, dall’adito Tribunale di Milano, con pronuncia confermata dalla decisione in epigrafe indicata, di rigetto dell’appello interposto dall’originaria intimante; 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].; 4. ambedue le partihanno depositato memoria illustrativa; 5. il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che 1. il primo motivo lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa od omessa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., anche alla stregua dell’art. 824- bis cod. proc. civ. che parifica il lodo rituale alla sentenza, nonché in relazione all’art. 2033, secondo periodo, cod. civ., per avere la Corte territoriale, in sede di opposizione a precetto exart. 615, primo comma 1, cod. proc. civ. erroneamente interpretato il Lodo rituale trascorso in rem iudicatam, con riferimento alle decorrenze e al computo degli r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] “interessi legali di mora sulle transazioni commerciali, calcolati ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalle date dei pagamenti effettuati in eccesso”»; 2. ad avviso di parte ricorrente, il giudice territoriale ha disatteso l’insegnamento espresso da questa Corte di legittimità nella pronuncia, resa a Sezioni Unite, del 21 febbraio 2022, n. 5633: la materia del contendere «consisteva tout court nell’individuare e interpretare correttamente la regula iuris scaturente dall’accertamento contenuto nel lodo a rbitrale rituale, avente efficacia di sentenza passata in giudicato, ai sensi degli artt. 824-bis cod. proc. civ.e 2909 cod. civ.», sulla scorta degli «elementi e documenti endoprocessuali, cioè interni al procedimento arbitrale rituale» prodotti in sede di merito; 3. più volte rimarcato «l’uso del plurale nel dispositivo con riguardo alle “date dei pagamenti effettuati in eccesso”» ed assunto che « il dispositivo del Lodo contiene semplicemente la sintesi delle operazioni peritali, svolte dallo stesso Presidente del Collegio arbitrale Ing. Luraschi e validate in apposita “tabella riepilogativa riportata in allegato” al lodo rituale », l’impugnante sostiene che i pagamenti effettuati in eccesso sono da «riferire sine ullo dubio alle lavorazioni effettive» cioè a dire «si correlano all’avanzamento dei lavori, non alla loro conclusione e alla quantificazione finale del corrispettivo […] dovuto nell’appalto a misura (non a corpo)»; 4. conclude nel senso che «l’elaborato peritale del Presidente del Collegio arbitrale ela “tabella riepilogativa riportata in allegato” al Lodo e sottoscritta dagli Arbitri confermano che il riferimento contenuto nel dispositivo del Lodo alle “date dei pagamenti effettuati in eccesso” (date e pagamenti sempre declinati al plurale) si correla alle eccedenze riscontrate in relazione a ciascuna lavorazione appaltata rispetto al computo consuntivo prodotto in sede di arbitrato da IMG, il quale a propria volta riporta e include le voci dei SAL e dei registri di contabilità parziali sottostanti alle diverse fatture, sulla cui base erano stati r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] effettuati i pagamenti in corso d’opera nell’appalto a misura sul quale l’arbitrato si è svolto»; 5. il motivo è infondato; 6. ai fini della sua disamina, non occorre puntualizzare se la lettura del lodo arbitrale de quo operata dal giudice territoriale vada criticamente scrutinata sub specie di violazione del valore precettivo conformativo del giudicato (art. 2909 cod. civ.) somministrato dal titolo esecutivo giudiziale oppure come cattivo esercizio del potere-dovere di interpretazione extratestuale dello stesso titolo esecutivo: né l’uno né l’altro inquadramento sistematico conduce all’anelata cassazione; 7. per esplicare l’enunciata conclusione, è doveroso rammentare che, ponendosi nella prima prospettiva ipotizzata, alla denuncia della violazione della regola del giudicato si accompagna, a carico del ricorrente ed a mente dell’art. 366 cod. proc. civ., l’onere della specifica indicazione del precetto sostanziale che si assume inosservato (nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità), della parte del provvedimento corrispondente al diritto sostanziale di cui si denuncia l’errata esegesi nonché dell’eventuale elemento extratestuale, cioè a dire degli atti processuali e dei documenti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito rilevanti per l’interpretazione del giudicato (Cass., Sez. U, 21/02/2022, n. 5633), il cui contenuto va trascritto o riportato (quantomeno nei passaggi essenziali e d’interesse) nel corpo del ricorso di adizione della Corte di legittimità; 8. nellaseconda, differente , impostazione accennata - sulla scorta di una elaborazione pretoria radicata da epoca più risalente -, in presenza di un titolo esecutivo di matrice giudiziale generico, ambiguo o indeterminato (tale cioè da non rendere liquido il credito con mero computo matematico), al giudice dell’opposizione all’esecuzione è consentita l’interpretazione extratestuale del titolo stesso, condotta cioè sulla base di elementi non desumibili di esso ma risultanti dagli r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atti delle parti, dai documenti prodotti o da relazioni di ausiliari, purché introdotti nel giudizio al cui esito si è formato il titolo e purché l’esito della esegesi non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione(sulle orme di Cass., Sez. U, 02/07/2012, n. 11066, cfr., ex multis, Cass. 16/04/2013 , n. 9161; Cass. 31/10/2014 , n. 23159; Cass.02/12/2016, n. 24635; Cass. 05/06/2018 , n. 14356; Cass.25/02/2020, n. 5049; Cass. 23/01/2023 , n. 1942; Cass. 16/01/2024 , n. 1619); 9. orbene, a suffragio della doglianza articolata (incentrata, al fondo, sull’utilizzo di parole declinate al plurale nella statuizione di condanna sugli interessi: «dalle date dei pagamenti effettuati in eccesso»), parte ricorrente adduce, quali elementi extratestuali a suo dire idonei a disvelare l’effettiva portata precettiva del lodo, una serie di atti - nella sviluppata trama argomentativa invero richiamati in maniera affastellata e con una non chiara interferenza - ciascuno dei quali, apprezzato tanto nella sua individuabilità quanto nella combinazione con gli altri, tuttavia non giustifica la legittimità della pretesa agli interessi per come intimati; 10. più in dettaglio, parte ricorrente menziona, più volte ed in modo sovrapposto, i S.A.L. emessi in corso di esecuzione dei lavori appaltati e le relative fatture, la perizia (o, in altre parti del ricorso, il computo metrico), redatta del Presidente del Collegio arbitrale, ing. Luraschi, la tabella riepilogativa «riportata in allegato» al lodo; 11. di tutti tali atti o documenti , però, omette in ricorso di riprodurre, in maniera adeguata ed idonea, il contenuto: in particolare, manca di illustrare gli elementi asseverativi o di riscontro che essi in thesi offrono in ordine ai parametri (importo globale di ogni singolo pagamentoe precisa entità della eccedenza rispetto al dovuto, data di ciascun pagamento, secondo laricorrente rispettivamente integranti la r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sorte capitale e il dies a quo di calcolo degli accessori dovuti ) per la determinazione degli interessi asseritamente accertata come spettante dal lodo arbitrale, in tal guisa oltremodo corroborando la complessiva vaghezza della tesi sostenuta; 12. sul punto, non può infatti non osservarsi come l’impugnante, persistendonella indecifrabilità che connota anche la relativa voce del precetto,nel ricorso in vaglio nemmeno si curi di rappresentare quali siano i fattori adoperati per addivenire all’entità degli interessi intimati (la cui legittimità continua a rivendicare), di indicare cioè gli elementi considerati per il relativo computo (somma - o somme - a base del calcolo, data - o date - di decorrenza degli interessi), elementi che, a dispetto della evidenziata oscurità, assume essere evincibili dagli atti evocati e costituire la portata precettiva del lodo; 13. benché la descritta genericità sia ex sebastevole a precludere a questa Corte il giudizio di diritto richiesto da parte ricorrente (essendo, in tutta evidenza, non verificabile la conformità al supposto effettivo contenuto del titolo esecutivo di una pretesa rimasta indeterminata nei suoi presupposti di quantificazione), va ad ogni buon conto rilevato come gli elementi extratestuali richiamati nonavvalorino i denunciati errori di ermeneutica del titolo, atteso che: (i) circa i S.A.L., il giudice territoriale, con affermazione non contrastata in questa sede, ha acclarato la mancata acquisizione di essi al compendio istruttorio del procedimento arbitrale: tanto esclude che detti S.A.L. sia no stat i apprezzat i dagli arbitri onde formulare il comando impartito con il lodo e, a fortiori, che gli stessi possano essere impiegati per individuare l’esatta portata di tale comando; (ii) i risultati della perizia (e del computo metrico) dell’ing. Luraschi sono stati invece - e ciò rappresenta un dato pacifico, asserito dallo stesso ricorrente - espressamente superati ( rectius, disattesi) in sede di decisione dal Collegio arbitrale, sicché una loro considerazione r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (postulata dalla ricorrente in raffronto alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA].)condurrebbe inevitabilmente ad (inaccettabili) esiti contrastanti con il dispositivo e la motivazione del lodo; (iii) la tabella riepilogativa «riportata in allegato» al lodo - anche ad astrattamente ipotizzare l’incorporazione nel titolo giudiziale - si concreta (e, ad un tempo, si esaurisce) nella sintetica enunciazione, come peraltro da intestazione della tabellamedesima, «delle rettifiche ed integrazioni alla contabilità del Presidente operate dal Collegio arbitrale», cioè a dire della conferma o modifica del corrispettivo spettante per ciascuna delle opere oggetto di appalto: anche essa, dunque, non somministra i criteri, sopra ricordati (importo globale, quid eccedente e data di ogni singolo pagamento), in base ai quali (senza peraltro puntualmente individuarli) parte ricorrente ha intimato la somma precettata e minacciato l’esecuzione; 14. il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., lamenta «violazione e falsa o omessa applicazione degli artt. 824-bis, 825, 95, 329, secondo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ. relativamente al mancato rimborso del 20% dell’imposta di registro relativa all’exequatur del lodo rituale, reso necessario dall’inadempienza di IMG, che ha effettuato pagamenti (parziali e non solutori) soltanto dopo l’intimazione di ben due precetti e nonostante la sentenza di primo grado sull’opposizione avversaria abbia riconosciuto il diritto della ricorrente a ottenere la rifusione integrale delle spese legali inerenti alla richiesta di exequatur, con pronuncia non impugnata da IMG e passata in giudicato interno»; 15.si deduce, breviter, che « è stata l’inadempienza avversaria a costringere la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a chiedere l’exequatur del Lodo ex art. 825 cod. proc. civ., con la conseguente tassazione del titolo esecutivo così formatosi, essendo pacifico che IMG ebbe a effettuare pagamenti parziali soltanto a seguito di ben due precetti notificati dopo r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il lodo»: pertanto la sentenza impugnata viola i princìpi in tema di giudicato «anche relativamente agli accessori susseguenti alla dichiarazione di esecutività del lodo, qual è l’imposta di registro»; 16. il motivo è inammissibile e, comunque, infondato; 17. a giustificare la negazione del diritto dell’intimante a procedere per gli importi richiesti a titolo di rimborso del 20% dell’imposta di registro relativa al lodo, la pronuncia impugnata ha così motivato: «risulta palese che, da un lato, nessuna somma può pretendere la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] da IMG per rimborso di spese di registro, che ella pacificamente neppure ha mai versato, e che, dall’altro lato, la pretesa della medesima, laddove ricondotta al credito, di pari entità, derivante da quanto non versatole rispetto a quanto disposto dalla sopra menzionata sentenza di questa Corte, avrebbe richiesto la previa notifica del relativo titolo in forma esecutiva, altrettanto pacificamente mai avvenuta»; 18. la doglianza in esame non attinge minimamente la trascritta ratio decidendi, rivolgendo critica considerazione soltanto all’ulteriore argomentazione del giudice territoriale circa la non imputabilità delle spese di registrazione del lodo perché derivanti da procedimento di exequatur: argomentazione, però, superflua e ad abundantiam, come tale priva di decisività, potendo la stessa espungersi dal percorso motivazionale della sentenza senza minare la compiutezza e concludenza del dictum; 19. sol per completezza della disamina, si osserva come la tesi di ricorrente sia destituita di fondamento: accertare se la necessità di richiedere l’exequatur del lodo sia dipesa da inadempienza della intimata o da scelta della intimante è circostanza del tutto irrilevante tanto ai fini della debenza dell’imposta di registro del lodo, correlata unicamente a cogenti disposizioni positive di carattere tributari o , quanto del riparto della stessa tra i contradditori, legato al tenore del r.g. n. 25880/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] provvedimento giudiziale e non già a contegni costituenti un mero posterius rispetto ad esso; 20. il ricorso è in definitiva rigettato; 21. il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza; 22. atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13 ; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], alla refusione in favore di parte controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate ineuro 8.000 (ottomila) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de
Sentenza Cassazione n. 13869/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris