CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 30542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Caltanissetta; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, con la quale sono state confutate le deduzioni della Procura generale e si è insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta, ex art. 634 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta con riferimento alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 30 settembre 2021, confermata dalla Corte d'appello di Palermo 1'8 giugno 2023 con sentenza divenuta irrevocabile, il 16 febbraio 2024, a seguito della declaratoria d'inammissibilità del relativo ricorso per cassazione. Trattasi di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aggravato ex art. 99, commi secondo e quarto, cod. pen., accertato come commesso il 10 giugno 2010. L'istanza di revisione è stata invece presentata in ragione della ritenuta estinzione del reato per prescrizione, assunta come essere decorsa antecedentemente all'irrevocabilità della condanna. 2. Nell'interesse del condannato è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizio motivazionale, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si premette che !con provvedimento emesso ex art. 130 cod. proc. pen., il 4 marzo 2025 a Corte d'appello di Palermo avrebbe corretto l'errore materiale »presente nella sentenza di secondo grado, indicando quale data corretta del commesso reato il 10 giugno 2010 in luogo di quella indicata erroneamente nel 10 giugno 2011. Ne sarebbe conseguita l'istanza di revisione in ragione della ritenuta estinzione per prescrizione del reato, dedotta come intervenuta il 10 giugno 2020. Si tratterebbe di fattispecie avente a oggetto c.d. "droghe leggere" per la quale, all'esito dell'intervento di Corte cost., sent. n. 32 del 2014, prosegue la difesa, sarebbe prevista una pena detentiva da due a sei anni di reclusione. Sicché, conclude il ricorrente, avrebbe errato la Corte territoriale nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione sull'assunto del mancato decorso del termine di prescrizione prima della condanna, avendolo calcolato con riferimento non alla fattispecie di cui alla condanna stessa bensì alla pena edittale per il reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo unico è intrinsecamente aspecifico, quindi inammissibile ex artt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581 dello stesso codice. 2.1. La censura non evidenzia alcunché in merito alle «nuove prove» su cui si sarebbe fondata la richiesta di revisione dichiarata inammissibile, tale non potendo essere considerata una mera correzione di errore materiale, ovvero, più in generale, in ordine allo specifico caso di revisione sottoposto all'attenzione del giudice di merito ex art. 630, cod. proc. pen. Quanto innanzi rileva maggiormente ai fini della presente declaratoria d'inammissibilità del ricorso in considerazione della circostanza per cui esso è articolato facendo riferimento solo a una prescrizione che, in tesi difensiva, si sarebbe maturata prima della definitività della condanna, in considerazione quindi di una fattispecie non rientrante nei casi di revisione di cui all'art. 630 cod. proc. pen. difatti pacifico il principio di diritto, che in questa sede si intende ribadire, con il quale il ricorrente non si confronta con censura che pertanto, sotto tale profilo, si mostra anche manifestamente infondata, per cui è inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudizio ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte (ex plurimis, oltre a Sez. U, n. 6019 de/ 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193421 - 01, Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018, dep. 2019, Pisano, 274919 - 01; per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, Calò, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276916 - 01; sul profilo d'inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 - 01). 2.2. A quanto innanzi, di per sé fondante l'inammissibilità del ricorso, si aggiunge l'aspecificità dell'unica censura anche laddove si fa riferimento a una condanna per fattispecie di cui all'art. 73s, comma 4, T.U. stup., aggravata dalla recidiva «reiterata e aggravata X;1-"l'indicazione di quale sarebbe, in tesi difensiva, il relativo termine di prescrizione lo stesso ricorrente mostra di non tenere conto del quadro normativo di riferimento in tema di computo del detto termine, in particolare, del combinato disposto degli artt. 99, comma quarto, 3relazione al comma secondo, 157, comma secondo, e 161, comma secondo, cod. pen. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichia P.Q.M