CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 15993/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Palermo lo ha condannato in relazione all'art. 7, comma 15 bis, codice della strada, per aver svolto senza autorizzazione attività di parcheggiatore o di guardiamacchine. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, rappresentando dì essersi limitato ad effettuare dei gesti per agevolare le manovre di parcheggio. Le predette censure non sono state dedotte in appello. I motivi d'appello riguardavano, infatti, esclusivamente profili concernenti il trattamento sanzionatorio e in particolare il diniego della continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. con il fatto oggetto della sentenza di condanna n.2870 del 06/05/2021 emessa dal Tribunale di Palermo. Le doglianze sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]