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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05020/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7985/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio, avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA] 1 MILANO- [OSCURATO:PERSONA] 4, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- econtro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 4557/2014depositata il 11/09/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Giovanni era raggiunto da cartella di pagamento relativamente alla somma di euro 48.287,38, in ragione dell’omesso versamento di IRAP ed IVA, emerso in sede di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione Mod.

Unico 2008 per l’.a.i. 2007.

Il contribuente impugnava la cartella.

La CTP di Milano, con sentenza n. 252/43/13 del 19 giugno 2013, respingeva il ricorso.

Il contribuente proponeva appello.

LaCTR, con la sentenza emarginata, respingeva il gravame.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con due motivi: il primo volto a denunciare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sul motivo d’appello deducente incongruenza ed incertezza dell’obbligazione erariale e difetto di motivazione; il secondo volto a denunciare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 6, comma 5, l. n. 212del 2000, dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, per omessa comunicazione preventiva, dovuta nel caso in cui, come quello di specie, il controllo restituisca un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione.

Resisteva l’Agenzia delle entrate con articolato controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. restava intimata.

In vista dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso addì 24 novembre 2020, il contribuente presentava istanza in data 20 novembre 2020 “di estinzione ‘ex lege’ previo ove occorra differimento dell’udienza”, sulla premessa di aver formulato, il 30 dicembre 2016, richiesta di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, richiesta accolta il 1° luglio 2017, e di aver provveduto, nelle more, al pagamento del dovuto.

Alla predetta udienza, il Collegio, con ordinanza interlocutoria, rinviava la causa a nuovo ruolo, per i necessari accertamenti presso l’Agenzia delle entrate in ordine alla dedotta definizione agevolata.

L’Agenzia delle entrate, con atto in data 9 novembre 2021, avanzava richiesta di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/92”, rappresentando che “l’Agenzia delle entrate-Riscossione di Milano-Monza e Brianza ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 193/2016, provvedendo al pagamento di quanto previsto”.

Il contribuente, con atto in data 14 ottobre 2022, insisteva a sua volta per l’estinzione, compiegando quietanze di pagamento delle quattro rate previste ed estratto di ruolo a saldo zero. [OSCURATO:PERSONA] In ragione delle concordi richieste del contribuente e dell’Agenzia delle entrate, oltreché dei documenti acquisiti al fascicolo, attestanti il perfezionamento della definizione agevolata , il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Per l’effetto, le spese devonoessere compensate tra le parti (in ossequio a quanto rilevato da Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01, la quale evidenzia che un’eventuale condanna alle spese “contrasterebbe con la ‘ratio’ della definizione agevolata”, dissuadendo “ad aderire alla stessa”).

In ragione dell’esito del giudizio, non ricorrono i presupposti affinché il contribuente sia dichiarato tenuto al pagamento del cd. doppio contributo unificato (cfr., in termini, Sez. 3, n. 20697 del 20/07/2021, Rv. 662193-01).

P.Q.M.

Dichiara e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7985/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio, avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA] 1 MILANO- [OSCURATO:PERSONA] 4, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- econtro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4557/2014depositata il 11/09/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Giovanni era raggiunto da cartella di pagamento relativamente alla somma di euro 48.287,38, in ragione dell’omesso versamento di IRAP ed IVA, emerso in sede di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione Mod. Unico 2008 per l’.a.i. 2007. Il contribuente impugnava la cartella. La CTP di Milano, con sentenza n. 252/43/13 del 19 giugno 2013, respingeva il ricorso. Il contribuente proponeva appello. LaCTR, con la sentenza emarginata, respingeva il gravame. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con due motivi: il primo volto a denunciare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sul motivo d’appello deducente incongruenza ed incertezza dell’obbligazione erariale e difetto di motivazione; il secondo volto a denunciare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 6, comma 5, l. n. 212del 2000, dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, per omessa comunicazione preventiva, dovuta nel caso in cui, come quello di specie, il controllo restituisca un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione. Resisteva l’Agenzia delle entrate con articolato controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. restava intimata. In vista dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso addì 24 novembre 2020, il contribuente presentava istanza in data 20 novembre 2020 “di estinzione ‘ex lege’ previo ove occorra differimento dell’udienza”, sulla premessa di aver formulato, il 30 dicembre 2016, richiesta di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, richiesta accolta il 1° luglio 2017, e di aver provveduto, nelle more, al pagamento del dovuto. Alla predetta udienza, il Collegio, con ordinanza interlocutoria, rinviava la causa a nuovo ruolo, per i necessari accertamenti presso l’Agenzia delle entrate in ordine alla dedotta definizione agevolata. L’Agenzia delle entrate, con atto in data 9 novembre 2021, avanzava richiesta di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/92”, rappresentando che “l’Agenzia delle entrate-Riscossione di Milano-Monza e Brianza ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 193/2016, provvedendo al pagamento di quanto previsto”. Il contribuente, con atto in data 14 ottobre 2022, insisteva a sua volta per l’estinzione, compiegando quietanze di pagamento delle quattro rate previste ed estratto di ruolo a saldo zero. [OSCURATO:PERSONA] In ragione delle concordi richieste del contribuente e dell’Agenzia delle entrate, oltreché dei documenti acquisiti al fascicolo, attestanti il perfezionamento della definizione agevolata , il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere. Per l’effetto, le spese devonoessere compensate tra le parti (in ossequio a quanto rilevato da Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01, la quale evidenzia che un’eventuale condanna alle spese “contrasterebbe con la ‘ratio’ della definizione agevolata”, dissuadendo “ad aderire alla stessa”). In ragione dell’esito del giudizio, non ricorrono i presupposti affinché il contribuente sia dichiarato tenuto al pagamento del cd. doppio contributo unificato (cfr., in termini, Sez. 3, n. 20697 del 20/07/2021, Rv. 662193-01). P.Q.M. Dichiara e
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