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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12766/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 11/11/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto dell’11 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato ildecreto emesso il 27 novembre 2024 dal Tribunale di Napoli, con il quale è stata disposta laconfisca di prevenzione di beni immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e TeresaCredendino, quali terzi intestatari, in quanto ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA],già sottoposto nel 2020 alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo disoggiorno per la durata di tre anni, in forza dei suoi rapporti consolidati con il clancamorristico “Moccia”, in relazione ai quali egli è stato condannato per il delitto di illecitaconcorrenza aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 (ora 416-bis1 cod. pen.)2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore degli interessati,deducendo violazione di legge nella parte in cui la Corte di appello ha fondato ilprovvedimento impugnato su una motivazione apparente in relazione alla mancanza dellatitolarità dei beni in capo ai terzi intestatari.Si deduce che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe manifestata apartire dall'anno 2004, mentre la Corte di appello avrebbe omesso di considerareadeguatamente il periodo precedente, compreso tra il 1994 e il 2004, nel corso del qualesarebbero state conseguite rilevanti entrate economiche; tali introiti, risulterebbero, secondola prospettazione difensiva, dalla documentazione prodotta, segnatamente dallacertificazione rilasciata dal Comune di Arzano, relativa al numero dei decessi per i qualil’impresa funebre del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prestato i propri servizi.Si deduce che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato leallegazioni difensive relative all'azienda “Primaria impresa funebre [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. diScafuro [OSCURATO:PERSONA]” che, dal 2000 al 2016, si era occupata della maggioranza dei funeralirelativi ai decessi verificatisi nel Comune di Arzano e che, dunque, pur non risultandodichiarazioni di redditi e un fatturato compatibile rispetto agli incarichi ricevuti, era evidenteche tali aziende avevano avuto guadagni rilevanti.Il vizio di motivazione investirebbe anche l'analisi delle dichiarazioni rese in udienzadai soggetti ascoltati, essendo non credibile il racconto del [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che ilcugino [OSCURATO:PERSONA] era stato costretto con la forza a stipulare la vendita degliimmobili; parimenti non credibile era il racconto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale avevadichiarato di essere stato costretto a recarsi dal notaio e che, per ripianare un debitoderivante dal funerale di cui aveva beneficiato il padre, era stata concordata la vendita degliimmobili, che era stata peraltro già delineata mediante un accordo tra [OSCURATO:PERSONA](padre [OSCURATO:PERSONA] morto nel 2004) ed il padre di [OSCURATO:PERSONA], anchemediante versamento parziale del prezzo concordato, e che proprio per questa ragionesarebbe stata sottoscritta la procura a favore di [OSCURATO:PERSONA], giacché il vero acquirentedell'intera palazzina sarebbe stato il padre di quest'ultimo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili per i motivi qui illustrati.2.

Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso percassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10,comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dall’art. 27, comma 2, d.lgs. cit.; neconsegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizideducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod.proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile comeviolazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appellodall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il caso di motivazione inesistente o meramenteapparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01; Sez. 1, n. 6636 del07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv.270080-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01).2.1.

Nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente omeramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto diconfrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che,singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio,l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016,Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 – 01) oquando sussista un travisamento che abbia investito plurime circostanze decisive totalmenteignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi inuna motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01).2.2.

Fatte tali premesse va ricordato che secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro ela confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi,dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmentecome beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali pertanto grava l'oneredi dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Sez. 2, n. 7346 del17/01/2023, Ranieri, Rv. 284387-01; Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, Mortellaro, Rv.258140-01; Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Fiorisi, Rv. 248845-01).2.3.

Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità, già sopra richiamata, hariconosciuto che l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beninon possa essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvistasufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo, invece, essere indicatigli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato coni proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto allacapacità reddituale del soggetto (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 -01; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Catalano, Rv. 264461 - 01; Sez. 5, n. 20743 del07/03/2014, D'Agostino, Rv. 260402 - 01).2.4.

Infine, è stato chiarito che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggettobeni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamentel'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presuppostiapplicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025,Putignano, Rv. 288300 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2024, Granato, Rv. 286441 – 01).2.5.

Nel caso in esame, evidenzia il Collegio come i ricorsi solo formalmentedenuncino l'apparenza della motivazione o l'omessa considerazione delle deduzionidifensive; in realtà, gli stessi deducono vizi di motivazione, in quanto prevalentementecontestano le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha respinto le censuredifensive in tema di fittizia intestazione dei beni ai componenti del nucleo familiare diGirolamo [OSCURATO:PERSONA], ovvero alla madre [OSCURATO:PERSONA] e ai germani, [OSCURATO:PERSONA] e LuigiScafuro.Le deduzioni difensive sui redditi dei terzi interessati, con le quali si vuole contestarela natura fittizia delle intestazioni dei beni, sono generiche in quanto essenzialmentefinalizzate a riproporre le medesime argomentazioni già confutate dalla Corte di appello conuna motivazione del tutto logica e coerente con le risultanze e processuali, senza che alcunodei ricorrenti abbia fornito elementi idonei a rivendicare l'effettiva titolarità dei beni confiscati,sia per quanto attiene alla capacità reddituale, sia per quanto riguarda il flusso finanziarioimpiegato per l'acquisto dei beni.Anche le altre censure riproducono pedissequamente i motivi di appello (quanto allanon attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sullecircostanze nelle quali avvenne la compravendita degli immobili, e quanto alla portatadimostrativa della documentazione prodotta dalla difesa, volta a dimostrare il volume di affaridell’impresa di famiglia in base al numero dei funerali celebrati nel Comune di Arzano), suiquali la Corte di appello si è pronunciata rendendo, su ciascuna delle doglianze, unamotivazione logica e coerente con le risultanze processuali, con la quale i ricorrenti non siconfrontano (pag. 10 e 11 del decreto impugnato).3.

Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergentidai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 11/11/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto dell’11 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato ildecreto emesso il 27 novembre 2024 dal Tribunale di Napoli, con il quale è stata disposta laconfisca di prevenzione di beni immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e TeresaCredendino, quali terzi intestatari, in quanto ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA],già sottoposto nel 2020 alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo disoggiorno per la durata di tre anni, in forza dei suoi rapporti consolidati con il clancamorristico “Moccia”, in relazione ai quali egli è stato condannato per il delitto di illecitaconcorrenza aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 (ora 416-bis1 cod. pen.)2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore degli interessati,deducendo violazione di legge nella parte in cui la Corte di appello ha fondato ilprovvedimento impugnato su una motivazione apparente in relazione alla mancanza dellatitolarità dei beni in capo ai terzi intestatari.Si deduce che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe manifestata apartire dall'anno 2004, mentre la Corte di appello avrebbe omesso di considerareadeguatamente il periodo precedente, compreso tra il 1994 e il 2004, nel corso del qualesarebbero state conseguite rilevanti entrate economiche; tali introiti, risulterebbero, secondola prospettazione difensiva, dalla documentazione prodotta, segnatamente dallacertificazione rilasciata dal Comune di Arzano, relativa al numero dei decessi per i qualil’impresa funebre del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prestato i propri servizi.Si deduce che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato leallegazioni difensive relative all'azienda “Primaria impresa funebre [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. diScafuro [OSCURATO:PERSONA]” che, dal 2000 al 2016, si era occupata della maggioranza dei funeralirelativi ai decessi verificatisi nel Comune di Arzano e che, dunque, pur non risultandodichiarazioni di redditi e un fatturato compatibile rispetto agli incarichi ricevuti, era evidenteche tali aziende avevano avuto guadagni rilevanti.Il vizio di motivazione investirebbe anche l'analisi delle dichiarazioni rese in udienzadai soggetti ascoltati, essendo non credibile il racconto del [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che ilcugino [OSCURATO:PERSONA] era stato costretto con la forza a stipulare la vendita degliimmobili; parimenti non credibile era il racconto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale avevadichiarato di essere stato costretto a recarsi dal notaio e che, per ripianare un debitoderivante dal funerale di cui aveva beneficiato il padre, era stata concordata la vendita degliimmobili, che era stata peraltro già delineata mediante un accordo tra [OSCURATO:PERSONA](padre [OSCURATO:PERSONA] morto nel 2004) ed il padre di [OSCURATO:PERSONA], anchemediante versamento parziale del prezzo concordato, e che proprio per questa ragionesarebbe stata sottoscritta la procura a favore di [OSCURATO:PERSONA], giacché il vero acquirentedell'intera palazzina sarebbe stato il padre di quest'ultimo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili per i motivi qui illustrati.2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso percassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10,comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dall’art. 27, comma 2, d.lgs. cit.; neconsegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizideducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod.proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile comeviolazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appellodall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il caso di motivazione inesistente o meramenteapparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01; Sez. 1, n. 6636 del07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv.270080-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01).2.1. Nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente omeramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto diconfrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che,singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio,l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016,Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 – 01) oquando sussista un travisamento che abbia investito plurime circostanze decisive totalmenteignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi inuna motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01).2.2. Fatte tali premesse va ricordato che secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro ela confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi,dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmentecome beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali pertanto grava l'oneredi dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Sez. 2, n. 7346 del17/01/2023, Ranieri, Rv. 284387-01; Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, Mortellaro, Rv.258140-01; Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Fiorisi, Rv. 248845-01).2.3. Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità, già sopra richiamata, hariconosciuto che l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beninon possa essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvistasufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo, invece, essere indicatigli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato coni proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto allacapacità reddituale del soggetto (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 -01; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Catalano, Rv. 264461 - 01; Sez. 5, n. 20743 del07/03/2014, D'Agostino, Rv. 260402 - 01).2.4. Infine, è stato chiarito che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggettobeni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamentel'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presuppostiapplicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025,Putignano, Rv. 288300 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2024, Granato, Rv. 286441 – 01).2.5. Nel caso in esame, evidenzia il Collegio come i ricorsi solo formalmentedenuncino l'apparenza della motivazione o l'omessa considerazione delle deduzionidifensive; in realtà, gli stessi deducono vizi di motivazione, in quanto prevalentementecontestano le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha respinto le censuredifensive in tema di fittizia intestazione dei beni ai componenti del nucleo familiare diGirolamo [OSCURATO:PERSONA], ovvero alla madre [OSCURATO:PERSONA] e ai germani, [OSCURATO:PERSONA] e LuigiScafuro.Le deduzioni difensive sui redditi dei terzi interessati, con le quali si vuole contestarela natura fittizia delle intestazioni dei beni, sono generiche in quanto essenzialmentefinalizzate a riproporre le medesime argomentazioni già confutate dalla Corte di appello conuna motivazione del tutto logica e coerente con le risultanze e processuali, senza che alcunodei ricorrenti abbia fornito elementi idonei a rivendicare l'effettiva titolarità dei beni confiscati,sia per quanto attiene alla capacità reddituale, sia per quanto riguarda il flusso finanziarioimpiegato per l'acquisto dei beni.Anche le altre censure riproducono pedissequamente i motivi di appello (quanto allanon attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sullecircostanze nelle quali avvenne la compravendita degli immobili, e quanto alla portatadimostrativa della documentazione prodotta dalla difesa, volta a dimostrare il volume di affaridell’impresa di famiglia in base al numero dei funerali celebrati nel Comune di Arzano), suiquali la Corte di appello si è pronunciata rendendo, su ciascuna delle doglianze, unamotivazione logica e coerente con le risultanze processuali, con la quale i ricorrenti non siconfrontano (pag. 10 e 11 del decreto impugnato).3. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergentidai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12766/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris