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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40704/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLAEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto dell'Il novembre 2020, ha ridotto ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per l'ingiustificato diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Va richiamata altresì la giurisprudenza emessa in materia di circostanze atte- nuanti generiche, secondo cui tra gli elementi positivi, che possono suggerire la ne- cessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contra- stata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel pren- dere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o pro- cessuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità dei coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei predetti fattori negativi e dell'assenza di elementi valutabili a favore del condannato, avendo consi- derato la confessione resa durante le operazioni di perquisizione non un segno di resipiscenza bensì un riflesso dell'inequivoco quadro indiziario a suo carico.

Il ricorrente si limita ad enunciare elementi a sé favorevoli e ribadendo il profilo della dedotta immediata resipiscenza, aspetto confutato dall'organo giudicante con motivazione adeguata con la quale non si confronta.

2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rilevato preliminarmente che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo ed ai fini della sua applicazione occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valu- tando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottra- zione della res, quando essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, dep. 2019, Biscotti, Rv. 275485; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).

La concessione della circostanza attenuante del danno di spe- ciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, in- vece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato).

Ciò posto in linea generale, in applicazione di tale principio, il diniego dell'atte- nuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è stato correttamente motivato sulla base del significativo pregiudizio economico subito dalla vittima del reato, non circoscritto all'entità della somma sottratta (poco meno di cento euro), ma esteso al danneggia- mento della rottura del vetro protettivo dei distributori.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLAEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto dell'Il novembre 2020, ha ridotto ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per l'ingiustificato diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Va richiamata altresì la giurisprudenza emessa in materia di circostanze atte- nuanti generiche, secondo cui tra gli elementi positivi, che possono suggerire la ne- cessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contra- stata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel pren- dere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o pro- cessuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità dei coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei predetti fattori negativi e dell'assenza di elementi valutabili a favore del condannato, avendo consi- derato la confessione resa durante le operazioni di perquisizione non un segno di resipiscenza bensì un riflesso dell'inequivoco quadro indiziario a suo carico. Il ricorrente si limita ad enunciare elementi a sé favorevoli e ribadendo il profilo della dedotta immediata resipiscenza, aspetto confutato dall'organo giudicante con motivazione adeguata con la quale non si confronta. 2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rilevato preliminarmente che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo ed ai fini della sua applicazione occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valu- tando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottra- zione della res, quando essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, dep. 2019, Biscotti, Rv. 275485; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). La concessione della circostanza attenuante del danno di spe- ciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, in- vece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato). Ciò posto in linea generale, in applicazione di tale principio, il diniego dell'atte- nuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è stato correttamente motivato sulla base del significativo pregiudizio economico subito dalla vittima del reato, non circoscritto all'entità della somma sottratta (poco meno di cento euro), ma esteso al danneggia- mento della rottura del vetro protettivo dei distributori. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.
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