CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17296/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9928/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO SOC. COOP., in persona del presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente e controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona dell'amministratore unico p.t. Ma- ria [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via G.B. Vico, n. 31; –controricorrente e ricorrente incidentale – e C.A.R. –[OSCURATO:PERSONA]. COOP. , in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Col- lazia, n. 2/f, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalProf. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 24, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), C.I.T.I.S. –[OSCURATO:PERSONA] A R.L., C.I.T.I.S. –[OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA], FALLIMENTO DELLA C.I.T.I.S. – [OSCURATO:PERSONA] A R.L.; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Venezia n. 852/19, depositata il 7 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli Avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche per delega dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ri- corsoprincipale, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso incidentale pro- posto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e la dichiarazione di estinzione di quello proposto dal CAR. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esecutrice dei lavori di ristrutturazione di alcune strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche site in [OSCURATO:PERSONA] (PI),con- venne dinanzi al Tribunale di Verona il ConsCoop– Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. coop., aggiudicatariodell'appalto, la C.I.T.I.S. – [OSCURATO:PERSONA] a r.l., la medesima CITIS in con- cordato preventivo e il C.A.R. – [OSCURATO:PERSONA]. coop. , nonché [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'impresa omonima, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., subappaltatori dei predetti lavori, per sentiraccertare a) la propria interposizione fittizia nei contratti stipulati tra il ConsCoope la CITIS per l'esecuzione dei lavori e b) il proprio diritto ad essere manlevata da tutti i costi e le spese sopportati, con c)la condanna del ConsCoope della CITIS al pagamento della somma di Euro 151.350,85, d) l'accertamento del proprio diritto ad essere manlevata da qualsiasi somma eventualmente riconosciuta ai subappaltatori dal collegio arbitrale costituito su istanza degli stessi, e) la dichiarazione di oppon ibilità del proprio diritto alla manleva nei confronti di questi ultimi, f) la condanna del ConsCoop e della CITIS al pagamento di un importo pari al 2,50% del valore dell'appalto e delle riserve, g)la condanna del ConsCoop al pagamento del corrispettivo dei lavori commissionati dopo il mese di luglio 2004, h)la condanna del Con- sCoope della CITIS al risarcimento del danno per inadempimento. In via su- bordinata, l'attrice chiese i) l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, con l) la condanna del ConsCoop e della CITIS al pagamento della somma di Euro 151.350,85 e delle sommeeven- tualmente riconosciuteai subappaltatori dal collegio arbitrale.A sostegno della domanda, l'attrice riferì che il ConsCoop, dopo essersi aggiudicato la gara di appalto, senza aver indicato alcuna impresa come ese- cutrice dei lavori, si era accordato con la CITIS, indicata da un altro parteci- pante alla gara, affinché la stessa eseguisse i lavori per suo conto; al fine di aggirare il divieto di cui all'art. 13, comma quarto, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il ConsCoop aveva assegnato i lavori al proprio consorziato CAR, il quale li aveva affidati ad essa attrice, cheli aveva a sua volta subaf- fidati alla CITIS, in tal modo facendo risultare formalmente esecutrice dei lavori la [OSCURATO:SOCIETA], e subappaltatrice la CITIS. Si costituì il ConsCoop, ed eccepì di essersi limitato ad assegnare i lavori al CAR, sostenendo di non aver avuto alcun rapporto diretto con la CITIS: chiese pertanto il rigetto della domanda, proponendo domanda di manleva nei confronti del CAR. Si costituirono inoltre la CITIS, il CAR e lo Scateni, chiedendo il rigetto della domanda. 2. La medesima attrice convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- dani, responsabile del cantiere, nonché il ConsCoopela CITIS, che lo avevano nominato, chiedendo a) l'accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e di quella solidale del ConsCoope della CITIS per aver dolosamente consentito, in carenza di potere, l'esecuzione di lavori extracontrattuali da parte dei su- bappaltatori, e b)la condanna dei convenuti al pagamento delle somme rico- nosciute a questi ultimi per lavori in economia, lavori aggiuntivi e risarcimento dei danni, nonché delle spese del procedimento arbitrale, oltre c) al risarci- mento dei danni arrecati all'immagine ed alla credibilità di essa attrice. In tale giudizio, si costituironoil [OSCURATO:PERSONA] e il ConsCoop, e resistettero alla domanda, chiedendone ilrigetto. Su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], fu autorizzata la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della do- manda proposta nei suoi confronti. Su richiesta del ConsCoop, fu inoltre autorizzata la chiamata in causa il CAR, che si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti. 2.1. Con sentenza del 13 gennaio 2010, il Tribunale di Pisa dichiaròla propria incompetenza per territorio. 3. Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi al Tribunale di Verona, il quale, riunitolo al primo, con sentenza del 28 giugno 2013accolse parzialmente la domanda, a)dichiarando il difetto di legittimazione della CITIS in concordato preventivo, b)accertando la simulazione del contratto di appalto concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la CITIS, ma ritenendo non provato che all'accordo simulatorio avessero partecipato il ConsCoop e il CAR, c) dichiar ando nullo il predetto contratto e la controdichiarazione sottoscritta tra le parti, d)dichiarando l'ac- cordo simulatorio inopponibile ai subappaltatori, e)condannando la CITIS a restituire all'attrice la somma di Euro 307.849,66, corrisposta in esecuzione del contratto nullo, f)rigettando le domande di condanna della CITIS fondate sul contratto dissimulato, g)condannando la CITIS a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma di Euro 770.578,00, oltre interessi, a titolo d'indennizzo per l'ingiu- stificato arricchimento, h) condannando il ConsCoop a pagare all'attrice la somma di Euro 37.001,89, oltre interessi, per i lavori commissionati dopo il mese di luglio 2004, e i)rigettando la domanda di pagamento delle somme dovute ai subappaltatori a seguito del procedimento arbitrale. 4. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza del 7 marzo 2019 ha ac- colto parzialmente anche il gravame incidentale proposto dal ConsCoop, a) dichiarando simulato anche il contratto di assegnazione concluso tra quest'ul- timo e l'attrice tramite il CAR, b)condannando la CITIS e il ConsCoopin solido al pagamento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, rideterminato in Euro 557.228,01, oltre interessi, c)rideterminando in Euro 26.817,86, oltre interessi, la somma dovuta in restituzione dalla CITIS all'attrice, e d)condan- nando il CAR a manlevare il ConsCoopdelle somme dovute all'attrice. A fondamento della decisione, la Corte ha confermato innanzitutto il di- fetto di legittimazione della CITIS in concordato preventivo, osservando che il commissario liquidatore non è legittimato ad agire o a resistere nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti, ma solo in quelli riguardanti que- stioni liquidatorie e distributive. Nel merito, ha ritenuto pacifico che ilCNR non aveva partecipato all'ac- cordo simulatorio, il quale era intervenuto non già nella fase di aggiudicazione della gara, ma in quella successiva, ed ha pertanto ribadito la qualificazione della fattispecie come interposizione fittizia. Ha ritenuto provata la stipula- zione dell'accordo tra il ConsCoop, la CITIS e la [OSCURATO:SOCIETA], reputando ammis- sibili le prove testimoniali a tal fine dedotte dall'attrice, le quali miravano a dimostrare che il contratto era stato concluso in frode alla legge, in quanto volto ad aggirare il divieto di cui all'art. 13, comma quarto, della legge n. 109 del 1994. Ha rilevato che i testi escussi avevano confermato sia l'avvenuta effettuazione dei lavori da parte della CITIS, che non poteva figurare come esecutrice degli stessi, sia l'assenza dal cantiere della [OSCURATO:SOCIETA], individuata come assegnataria meramente apparente dei lavori, in qualità di socia del CAR, a sua volta socio del ConsCoop.Ha ritenuto altresì provata la parteci- pazione di quest'ultimo all'accordo, osservando che l'esecuzione dei lavori da parte della CITIS poteva aver luogo soltanto con il consenso dello stesso, che aveva la piena responsabilità dell'appalto, in qualità di aggiudicatario, e ri- chiamando la documentazione prodotta, da cui emergeva che la [OSCURATO:SOCIETA] ave- va preteso la prestazione di un'adeguata garanziada parte del Consorzio, in relazione ai costi ed alle spese che avrebbe dovuto sopportare per la stipula- zione dei contratti di subappalto, e che il responsabile della conduzione orga- nizzativa dei lavori era stato designato nella persona di un dipendente della CITIS. Ha rilevato infine che, a seguito dell'abbandono del cantiere da parte della CITIS, i lavori erano stati portati a termine dal ConsCoop, senza alcun contributo della [OSCURATO:SOCIETA], salvo che per gl'impianti termoidraulici ed elettrici. Ha escluso chela volontà di partecipare all'accordo simulatorio dovesse risul- tare da una delibera del consiglio di amministrazione del ConsCoop, ritenendo a tal fine sufficiente la partecipazione di un consigliere di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], al quale era stato conferito il potere di compiere tutti gli atti necessari nell'interesse del Consorzio. La Corte ha dichiarato invece inammissibili le censure riguardanti la par- tecipazione del CAR all'accordo simulatorio, rilevando che l'accertamento compiuto al riguardo inprimo grado aveva avuto carattere meramente inci- dentale, dal momento che l'attrice non aveva proposto alcuna domanda nei confronti del predetto Consorzio, ma si era limitata a convenirlo in giudizio in qualità di litisconsorte necessario, prospettandone il coinvolgimento nell'ac- cordo. Ha ritenuto comunque che le prove testimoniali assunte confermassero tale coinvolgimento, indispensabile ai fini dell'affidamento dei lavori alla CI- TIS, reputando irrilevante, in proposito, l'imposizione di un contributo a carico di tale soggetto ed in favore del ConsCoop e di un altro contributo a suo favore ed a carico delle società consorziate, in conformità del regolamento consortile. La Corte ha peraltro escluso che dall'accertamento dell'accordo simulato- rio potessero derivare gli effetti volutidalla [OSCURATO:SOCIETA], osservando che la nullità dell'accordo per contrarietà a norma imperativa, da estendersi anche al Con- sCoop, comportava necessariamente il rigetto della domanda di manleva e di condanna proposte nei confronti dello stesso e delle imprese subappaltatrici. Ha ritenuto invece che il pregiudizio economico subìto dall'attrice in conse- guenza dei pagamenti eseguiti in favore dei subappaltatori e la corrispon- dente locupletazione del Consorzio e della CITIS giustificassero la condanna di questi ultimi ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., con la determinazione dell'in- dennizzo in misura pari alla differenza tra le somme pagate e quelle comples- sivamente incassate dalla Sogest, restando invece esclusa la rivalutazione monetaria, dal momento che l'attrice non aveva fornito la prova del pregiu- dizio derivante dal ritardo nel pagamento dell'importo dovuto. Ha ridetermi- nato infine la somma dovuta dall'attrice alla CITIS, in quanto indebitamente trattenuta, rilevando che la convenuta si era limitata a chiedere la restituzione del 2,50% dell'importodell'appalto, il cui pagamento era previsto dall'accordo simulatorio. La Corte ha poi confermato il rigetto della domanda proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], osservando che l'attrice non aveva allegato né provato le con- dotte dolose dello stesso, contrarie ai suoi doveri professionali, mentre il con- venuto, che in qualità di responsabile del cantiere aveva il potere di firmare la contabilità e di autorizzare i lavori che si rendessero necessari, avevaaf- fermato di essere stato costretto ad autorizzare i lavori in economia, per riu- scire a portare a termine il cantiere. Ha ritenuto conseguentemente assorbite le domande proposte dalla ConsCoop e dalla CITIS nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha ribaditoinfine che il ConsCoop non aveva contestato i lavori che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva affermato di aver eseguito dopo l'abbandono del can- tiere da parte della CITIS, non avendo preso specificamente posizione al ri- guardo, mentre ha ritenuto fondata la domanda di manleva avanzata dal Con- sCoop nei confronti del CAR, in quanto avente il suo titolo nel rapporto asso- ciativo e nell'accettazione dell'assegnazione di lavori da parte del Consorzio. 5. Avverso la predetta sentenza il ConsCoopha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi. Hannoresistito con controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA] eil CAR, che hanno proposto ricorso incidentale, rispettivamente per uno e cinquemotivi, nonché il [OSCURATO:PERSONA], lo Scateni, la [OSCURATO:PERSONA] e la MaVit . [OSCURATO:PERSONA]- sCoop ha a sua volta resistito con controricorso al ricorso incidentale del CAR. Il ConsCoop, la [OSCURATO:SOCIETA], lo Scateni, la [OSCURATO:PERSONA] e la MaVit hanno depositato memorie. Gli altri intimatinon hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che con atto sottoscritto anche dal difensore il 2 dicembre 2022, notificato il 22 dicembre 2022 e depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2023, il CAR ha rinunciato al proprio ricorso incidentale, dichia- rando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, e chiedendo l'integrale compensazione delle spese processuali.La rinuncia è stata accet- tata dal ConsCoop con atto sottoscritto anche dal difensore il 12 gennaio 2023, notificato il 13 gennaio 2023 e depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2023, in cui il ricorrente ha dichiarato di aderire alla richiesta di compensa- zione delle spese processuali. In quanto intervenuta in data anteriore all'udienza pubblica, la rinuncia comporta la dichiarazione di estinzione del processo tra il CAR e il ConsCoop, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'atto, notificato anche alla [OSCURATO:SOCIETA] ed agli altri controri- correnti, non sia stato dagli stessi accettato: in quanto estraneial rapporto processuale instauratosi per effetto della domanda di manleva proposta dallo accettante nei confronti del rinunciante, essi non hanno infatti alcun interesse alla definizione delgiudizio d'impugnazione , nella parte riguardante l'accogli- mento della predetta domanda. 2. Con il primo motivo d'impugnazione, il ConsCoop denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 13, comma quarto, della legge n. 109 del 1994 e degli artt. 1417, 2697 e 2722 cod. civ., osservando che, nel di- chiarare nullo l'accordo simulatorio, per violazione dell'art. 13, comma quarto, cit., la sentenza impugnata non ha considerato che tale disposizione si riferisce esclusivamente alla partecipazione alla gara di appalto, della quale mira ad assicurare la correttezza e la trasparenza, evitando che il medesimo soggetto possa concorrere attraverso più consorzi. Premesso che nella specie non era stata rilevata alcuna anomalia, né nella fase di aggiudicazione, né in quella successiva, sostiene che il divieto posto dalla norma in esame non comporta l'inammissibilità del subappalto dei lavori in favore d'imprese rima- ste escluse dalla gara o che vi abbiano partecipato con autonome offerte. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in subordine,la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1343, 1344, 1345, 1418, 1421 e 2041 cod. civ., dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., sostenendo che la ritenuta nullità dell'accordo simulatorio per contrarietà all'art. 13, comma quarto, della legge n. 109 del 1994 preclude l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, la quale, presupponendo la meritevolezza di tutela dell'interesse perseguito, non può essere proposta laddove, come nel caso di specie, l'attore abbia svolto un ruolo attivo nella conclusione del contratto in frode alla legge. Precisato che tale preclusione è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, rileva che la sentenza impugnata ha liquidato la questione in esame mediante il richiamo ad un precedente giurisprudenziale inconferente, in tal modo incorrendo in un difetto di motivazione. 4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la sua partecipazione all'ac- cordo simulatorio, in contrasto con le deposizioni rese dai testi, nessuno dei quali aveva dimostrato di conoscere direttamente o indirettamente il conte- nuto dell'accordo néaveva confermato la presenza del legale rappresentante di esso ricorrente all'incontro nel quale lo stesso era stato concluso. Rilevato che i testi si erano limitati a rendere dichiarazioni de relato, sostiene che la Corte di merito ne ha fornito una valutazione personale e non obiettiva, in- correndo in errori percettivi e trascurando elementi d'incontestabile valore probatorio. 5. Con l'unico motivodel suo ricorso incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1636 cod. civ., censurando la sentenza impu- gnata nella parte in cui ha rigettato la domanda da essa proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che quest'ultimo non aveva il potere di auto- rizzare l'esecuzione dei lavori in economia, spettante invece al direttore dei lavori. Aggiunge che l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione dei predetti lavori sulla base di ordini scritti della CITIS incombeva al [OSCURATO:PERSONA], il quale li aveva invece autorizzati dopo l'abbandono del cantiere da parte della stessa. 6. Così riassunte le doglianze proposte dalle parti, va dichiarata innanzi- tutto inammissibile, per difetto d'interesse, l'eccezione sollevata dallo Sca- teni, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla MaVit, secondo cui l'impugnazione proposta nei loro confronti risulterebbe preclusa dal giudicatoformatosi in ordine alla sen- tenza di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato la domanda di accer- tamento dell'opponibilità ai subappaltatori dell'accordo simulatorio, non aven- do essi ricevuto la notifica dell'atto di appello. La sentenza impugnata, pur avendo dichiarato la contumacia dei predetti soggetti, sull'evidente presupposto della rituale notificazione dell'atto di ap- pello, ha infatti confermato l'infondatezza della domanda proposta nei loro confronti, ribadendo l'inopponibilità dell'accordo, in quanto concluso in frode alla legge, erigettando le doglianze sollevate dalla [OSCURATO:SOCIETA] : poiché tale capo non ha costituito oggetto di alcuno dei motivi del ricorso incidentale proposto dalla predetta società, i controricorrenti non hanno alcun interesse a far va- lere in questa sede la nullità della decisione, che non arreca loro alcun pre- giudizio.In quanto fondata su un rapporto diverso da quello allegato a soste- gno della domanda proposta nei confronti degli altri convenuti, la domanda in questione non dava d'altronde luogo, in sede di gravame, ad una causa inscindibile, e non richiedeva l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., sicché la sua irrituale riproposizione da parte dell'appellante avrebbe imposto soltanto di disporre la rinotificazione dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., non più consentita al momento della pronuncia della sentenza impugnata, tenuto conto dell'avvenutodecorso del termine per l'impugnazione. 7. E' invece infondata l'eccezione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui la questione sollevata con il primo motivo del ricorso principale, avente ad og- getto la validità del contratto stipulato con il ConsCoop, risulterebbe preclusa dal giudicato interno formatosi per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui ne aveva dichiarato la nullità. Il Tribunale, pur avendo accertato la simulazione del contratto stipulato tra l'attrice e la CITIS, aveva infatti escluso che all'accordo simulatorio aves- sero partecipato anche il ConsCoop e il CAR, dando atto che nei confronti di quest'ultimo l'attrice non aveva proposto alcuna domanda, e rigettando in- vece quella avanzata nei confronti del primo. Non risultando soccombente, il ConsCoop non era legittimato a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, la cui mancata impugnazione non ha quindi determinato la formazione di alcuna preclusione nei suoi confronti. La legittimazione all'impugnazione è sorta soltanto a seguito della sentenza di appello, con cui la Corte territoriale ha accolto le censure formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA], accertando il coinvolgimento del Consorzio nell'accordo simulatorio, e condannandolo, in solido con la CI- TIS, al pagamento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento. 7.1. Il motivo è peraltro infondato. A sostegno della validità dell'accordo, il ConsCoop invoca unapronuncia delGiudice amministrativo in tema di appalto pubblico, che ha reputa to ille- gittima, in quanto esorbitante dal principio di proporzionalità,l'esclusione au- tomatica dalla gara, ai sensi dell'art. 80, comma quinto, lett. m), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di un'impresa che vi abbia partecipato sia in proprio che come subappaltatrice di un'altra concorrente, affermando che la presenza del medesimo soggetto nell'ambito di più offerte può costituire un sintomo di collegamento e di dubbia trasparenza delle stesse, ma, come mero indizio, dev'essere sottoposto a verifica, insieme ad altri eventuali indizi ed alla luce delle offerte formulate, nel contraddittorio delle parti (cfr. [OSCURATO:PERSONA], Sez. II, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 395; v. anche [OSCURATO:PERSONA], Sez. II, [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 328). Tale pronuncia richiama a sua volta una sentenza della Corte di Giustizia UE, che, nel ritenere non contrastante con i principi di parità di trattamento e non discriminazione previsti dal TFUE una disposizione del diritto nazionale in forza dellaquale un'amministrazione aggiudicatrice possa prevedere l'esclu- sione automatica di un offerente da una procedura di gara relativa ad un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un'ac- cettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, ha affermato che, nei limiti in cui tale pro- tocollo preveda dichiarazioni secondo le quali l'offerente non si trovi in situa- zioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappal- terà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima pro- cedura, l'assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l'esclusione au- tomatica dell'offerente da detta procedura, risultando tale misura eccedente quanto necessario per prevenire comportamenti collusivi (cfr. Corte di Giusti- zia UE, Sez. X, sent. 22/10/2015, in causa C-425/14, Edilux). Tale afferma- zione costituisce poi un'applicazione specifica del più generale orientamento del Giudice unionale in tema di appalti pubblici, secondo cui l'esclusione au- tomatica di candidati o offerenti che si trovino in rapporto di controllo o di associazione con altri concorrenti,risolvendosi in una presunzione assoluta di interferenza reciproca nelle rispettive offerte, ed escludendo quindi la possi- bilità per tali candidati o offerenti di dimostrare l'indipendenza delle loro of- ferte, si pone in contrasto con l'interesse dell'Unione a che sia garantita la partecipazione più ampia possibile di offerenti a una gara d'appalto, ecce- dendoquanto necessario per prevenire comportamenti collusivi, e quindi per garantire l'applicazione del principio di parità di trattamento e il rispetto dello obbligo di trasparenza(cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 8/02/2018, in causa C-144/17, Lloyd's of London; sent. 8/12/2022, in causa C-769/21, BTABaltic [OSCURATO:PERSONA]). I principi enunciati dalla giurisprudenza unionale non consentono peraltro di ritenere che l'art. 13, comma quarto, della legge n. 109 del 1994, il quale vieta ai concorrenti di partecipare alla gara d'appalto in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di parteciparvi contemporaneamente in forma individuale e associata, si ponga di per sé in contrasto con i principi sanciti dal TFUE, né che questi ultimi ostino alla dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art. 1343 cod. civ., dell'accordo eventualment e intervenuto tra i candidati o offerenti per dissimulare la partecipazione di uno di essi alla gara nelle predette forme, in quanto volto ad eludere il predetto divieto. Le pro- nunce richiamate non hanno infatti affermato l'illegittimità in ogni caso del provvedimento di esclusione dalla gara emesso nei confronti dell'offerente che vi abbia partecipato nelle predette forme, ritenute incompatibili con il rispetto dei canoni di parità di trattamento e trasparenza, ma ne hanno esclusosoltanto l'automaticità, imponendo all'amministrazione aggiudicatrice di procedere alla verifica in concreto dell'intervenuta alterazione della proce- dura di gara, sulla base della duplice veste assunta dall'offerente e di altri elementi indiziari idonei ad evidenziare un collegamento tra i partecipanti. Tale verifica è stata puntualmente compiuta dalla sentenza impugnata, la quale ha accertato che,a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, il Con- sCoop aveva affidato l'esecuzione dei lavori alla CITIS, già indicata come im- presa esecutrice ad opera di un altro partecipante alla gara, dissimulando tale affidamento, contrario al divieto di cui all'art. 13, comma quarto, della legge n. 109 del 1994, mediante un accordo stipulato con il CAR e la [OSCURATO:SOCIETA], volto a far figurare il primo come assegnatario dei lavori, in qualità d'impresa con- sorziata,e la seconda come affidataria degli stessi, che li aveva a sua volta subaffidati alla CITIS, in tal modo risultando formalmente esecutrice dei la- vori, ma sostanzialmente estranea agli stessi. 7.2. Non merita poi consenso la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, secondo cui il predetto divieto si riferisceesclusivamente alla fase dell'aggiu- dicazione, e non precludere quindi, una volta intervenuta la stessa, la stipu- lazione diaccordi volti ad affidare l'esecuzione dei lavori ad un'impresa che abbia partecipato alla gara come concorrentedell'aggiudicatario, in forma in- dividuale o in qualità di componente di un'associazione temporanea o un con- sorzio. La ratiodel divieto previsto dall'art. 13, comma quarto, della legge n. 109 del 1994 (successivamente trasfuso nell'art. 37, comma settimo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nell'art. 48, comma settimo, del d.lgs. n. 50 del 2016) non consiste infatti esclusivamente nella finalità, attinente alla fase di aggiudicazione, di evitare turbative n el procedimento di gara, ma anche nell'esigenza, propria della fase esecutiva del rapporto,di assicurare il ri- spetto del principio d'immodificabilità dei partecipanti, nonché di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di esperire le necessarie verifiche in ordine al possesso dei requisiti prescritti da parte di tutti i soggetti coinvoltinell'e- secuzione dei lavori, con la celerità ordinariamente connaturata all'esecuzione degli appalti pubblici (cfr. [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 30).Quest'ultima finalità trova conferma nell'obbligo, imposto dal secondo periodo dell'art. 13, comma quarto, ai consorzi di cui all'art. 10, comma primo, lett. a)e b), d'in- dicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono, obbligo alla cui previsione si collega anche la precisazione che ai consorziati indicati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; essa trova espressione anche nella disciplina introdotta dall'art. 34 della legge n. 109 del 1994(poi sostituita da quella più articolata prevista dapprima dall ' art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed in seguito dall'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016), il quale ha modificato il comma terzo dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, consentendo l'affidamento in subappalto o in cottimo dei lavori aggiu- dicati, ma subordinandolo, tra l'altro, alla condizione che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta non solo i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo, ma anche i subappaltatori candidati ad eseguire i lavori, e che abbiano depositato una certificazione attestante il possesso da parte degli stessi dei requisiti in materia di qualificazione delle imprese, all'atto dell'offerta se è stato indicato un solo soggetto, ed al mo- mento del deposito del contratto di subappalto, se sono stati indicati più sog- getti. Tali disposizioni, aventi la finalità non solo d'impedire infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, ma anche di assicu- rare che i lavori siano effettivamente eseguiti da soggetti dotati dell'organiz- zazione imprenditoriale, della competenza tecnica e della capacità economica necessarieper la realizzazione dell'opera a regola d'arte, potrebbero essere facilmente eluse o aggirate ove si ritenesse consentito all'aggiudicatario, una volta ottenuta l'assegnazione dell'appalto, di affidarne l'esecuzione ad un al- tro soggetto, senza darne comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice nelle forme e nei termini prescritti, e facendo anzi figurare come esecutrice dei lavori un'impresa diversa da quella effettivamente incaricata della realiz- zazione dell'opera. 8. E' parimenti infondato il secondo motivo del ricorso principale, con cui si fa valere l'improponibilità dell'azione di cui all'art. 2041 cod. civ., in caso di nullità del contratto stipulato in frode alla legge. Questa Corte ha infatti affermato che la nullità del contratto per illiceità della causa impedisce alla parte che abbia eseguito la prestazione convenuta di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per la stessa, ma non an- che di chiedere, mediante il ricorso all'azione d'ingiustificato arricchimento, il ristoro per la locupletazione indebitamente procurata alla controparte , dal momento che l'esercizio della predetta azione risulta precluso soltanto quan- do il rapporto risulti contrario al buon costume, espressione, questa, da in- tendersi riferita non già alla mera contrarietà a norme imperative e finanche all'ordine pubblico, ma all'inosservanza dei principi e delle esigenze etiche della coscienza collettiva che costituiscono la morale sociale (cfr. Cass., Sez. III, 18/07/2002, n. 10427). Tale principio, recentemente ribadito anche in tema di nullità del contratto di subappalto di opere pubbliche per difetto della autorizzazione della stazione appaltante prevista dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (cfr. Cass., Sez. VI, 28/06/2022, n. 20732), non trova smentita in una pronuncia di legittimità invocata dal ricorrente , erro- neamente massimata, la quale, in riferimento alla medesima fattispecie, non ha affatto ritenuto preclusa l'azione d'ingiustificato arricchimento, ma si è li- mitata a dichiarare inammissibile, per difetto dispecificità, il motivo di ricorso per cassazione con cui, nel caso specifico, era stata censurata la ritenuta tar- dività della predetta domanda (cfr. Cass., Sez. II, 15/01/2014, n. 713).Sol- tanto in tema di prestazione d'opera intellettuale da parte di un soggetto non iscritto nell'apposito albo professionale, la giurisprudenza di legittimità ha af- fermato che la nullità assoluta del rapporto tra il professionista ed il cliente preclude l'esercizio non solo dell'azione di adempimento contrattuale, ma an- che di quella sussidiaria d'ingiustificato arricchimento, sempreche la presta- zione resa dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale,essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilita- zione (cfr. Cass., Sez. II, 11/06/2010, n. 14085; 12/10/2007, n. 21495; Cass., Sez. I, 2/10/1999, n. 10937). Tale principio, peraltro, trova giustifica- zione essenzialmente nelrilievo che la mancata iscrizione nell'albo comporta l'illiceità non solo della causa del contratto di prestazione d'opera intellettuale, ma della stessa attività prestata in esecuzione dello stesso, il cui esercizio non può dunque dar luogo in alcun caso a remunerazione, risultando altri- menti pregiudicata la stessa riserva prevista in favore dei soggetti iscritti nello albo. L'attività prestata in favore dell'aggiudicatario da un'impresa che abbia partecipato alla gara d'appalto anche in forma individuale o in qualità di com- ponente di un'altra associazione o consorzio non può invece ritenersi di per sé illecita, ma solo prestata in esecuzione di un contratto affetto da nullità per contrasto con il divieto di cui all'art. 13, comma quarto, della legge n. 109 del 1994, la cui violazione non preclude quindi l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. 9. E' invece inammissibile il terzo motivo del ricorso principale, avente ad oggetto il coinvolgimento del ConsCoop nell'accordo simulatorio. La Corte territoriale ha infatti motivato ampiamente il convincimento rag- giunto in ordine alla partecipazione del ricorrente all'accordo volto a dissimu- lare l'affidamento alla CITIS dei lavori che costituivano oggetto dell'appalto aggiudicato nella gara in cui la medesima impresa era stata indicata come esecutrice dei lavori da parte di un altro concorrente: la sentenza impugnata ha infatti richiamato le deposizioni rese dai testi escussi nel corso dell'istrut- toria, dalle quali emergevano la partecipazione di un rappresentante del Con- sCoop alle riunioni svoltesi tra le altre partie l'intervento diretto del Consorzio nell'esecuzione dei lavori, a seguito dell'abbandono del cantiere da parte della CITIS, nonché la documentazione prodotta in giudizio, attestante la cono- scenza da parte del ricorrente del ruolo effettivamente attribuito alla CITIS e la sua disponibilità a prestare garanzia in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. Nel censurare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è in grado d'in- dividuare circostanze di fatto indebitamente trascurate dalla Corte territoriale né lacune argomentative o incongruenze talmente gravi da impedire la rico- struzione del ragionamento dalla stessa seguito per giungere alla decisione, ma si limita ad insistere sul travisamento delle deposizionie sull'inattendibi- lità dei testi, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'appa- rente deduzione del difetto di motivazione, una nuova valutazione del mate- riale probatorio acquisito agli atti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui sono demandate in via esclu- sival'individuazione delle fonti del proprio convincimento, l'assunzione e la valutazione delle prove, il controllo dell'attendibilità e concludenza delle stesse e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. Cass., Sez. lav., 13/06/2014, n. 13485; 15/07/2009, n. 16499; Cass., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511).Nell'invocare l'art. 2697 cod. civ. e l'art. 115 cod. proc. civ., il ricorrente omette poi di considerare che, ai fini della violazione della prima disposizione, è necessario che, in contrasto con la regola di giu- dizio dalla stessa dettata,il giudice di merito abbia posto le conseguenze dello inadempimento dell'onere della prova a carico di una parte diversa da quella su cui lo stesso sarebbedovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni,men- trela violazione della seconda è deducibile soltanto quando il medesimo giu- dice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. VI, 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 13395). 10. E' altresì inammissibile l'unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], con cui quest'ultima censura il rigetto della domanda proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Nell'insistere sulla responsabilità di quest'ultimo per aver consentito alle imprese subappaltatrici di eseguire lavori non previsti dal contratto, la con- troricorrente ribadisce infatti che, in qualità di responsabile del cantiere no- minato dalla CITIS, il professionista in questione non era titolare del potere di autorizzare i predetti lavori, spettante invece al direttore dei lavori: in tal modo, essa contesta l'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale in or- dine al contenuto della lettera inviata via fax dalla CITIS alla [OSCURATO:SOCIETA], con cui la prima comunicò alla seconda la nomina del [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile del cantiere, individuando precisamente anche le mansioni allo stesso affidate. Tale valutazione, implicando la ricostruzione dell'intento perseguito dall'au- trice della comunicazione, si configura come un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vio- lazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (applicabili anche ai negozi unilaterali, nei limiti della loro compatibilità con la particolare natura e struttura degli stessi: cfr. Cass., Sez. I, 6/05/2015, n. 9127; Cass., Sez. II, 20/01/2009, n. 1387) oppureper incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4/04/2022, n. 10745; Cass., Sez. III, 14/ 07/2016, n. 14355; 10/02/2015, n. 2465). Ai fini della deduzione del primo vizio, non è peraltro sufficiente la generica indicazione delle norme che si ritengono violate, ma è necessaria la specifica individuazione dei criteri rima- sti inosservati e del modo e delle argomentazioni con cui il giudice di merito se ne è discostato, non potendo la censura risolversi, come nella specie,nella mera contrapposizione tra l'interpretazione sostenuta dal ricorrente e quella fatta propria dalla sentenza impugnata, dal momento che quest'ultima non dev'essere necessariamente l’unica astrattamente possibile , ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. Cass., Sez. I, 9/04/2021, n. 9461; 27/06/2018, n. 16987; Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319). 11. Il ricorso principale va pertanto rigettatoed il ricorso incidentale pro- posto dalla [OSCURATO:SOCIETA] va dichiarato inammissibile, con l'integrale compensa- zione delle spese processuali, in considerazione della novità e della comples- sità delle questioni trattate, nonché della mancata proposizione di qualsiasi censura nei confronti delle imprese subappaltatrici. Il processo tra il CAR e il ConsCoop va dichiarato invece estinto, senza che occorra provvedere al re- golamento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione della ri- nuncia da parte del ricorrente principale. P.Q.M. rigetta il ricorsoprincipale , dichiara inammissibile il ricorso incidentale pro- posto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed estinto il processo t