CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28921/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, V ia Buccari , 11 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresenta ta e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L AZIO , SEZIONE STACCATA LATINAn. 2828 /20 1 6 , depositata il 10 / 05 /201 6 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenze in epigrafe con la quale la C.t.r.ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la senten za con la quale la C.t.p. di Roma aveva , a propria, volta rigettatoil ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’ anno di imposta 2006 , era stato recuperato a tassazione un maggior redditoaccertato ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’Ufficio constatava che la contribuente, esercente l’atti vità di commercio al dettaglio,nell’anno di imposta 2005, aveva dichiarato un valore delle rimanenze finali di merci –esistenze iniziali per l’anno 2006 – che non trovava riscontro nel prospetto depositato a seguito del ricorso proposto innanzi alla C.t.p. (in particolare, il valore delle rimanenze finali dichiarato era pari ad euro 46.400,00 mentre dal prospetto esibito risultavano pari ad euro 7.659,10); verificava, altresì, che per l’anno di imposta 2006, nel modello Unico 2007, la contribuente non aveva indicato la plusvalenza realizzata mediante cessione dell’azienda per il valore di euro 27.682,00 ed aveva indicato un valore di esistenze iniziali pari ad euro 46.400,00, non corrispondente a quello reale di euro 7.659,10, ed un valore di rimanenze finali pari ad euro 40.000,00, a fronte di esistenze iniziali pari ad euro 7.659,00 ed acquisti pari a zero. Per l’effetto, riteneva inattendibile la contabilità e ricostruiva il reddito per l’anno di imposta 2006in misura pari ad euro 34.012,00. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, testualmente, «violazionedell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 , c.p.c. in relazione alla Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 mancata argomentazione in merito all’illegittimità del criterio logico giuridico adottato. Violazione dell’art. 112 c.p.c.. Carenza di motivazione dell’avviso di accertamento ex L. 212/00 e L. 241/90. Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio». 1.1. Con un unico motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata «per non aver il giudice di seconde cure esaminato ed argomentato su un punto essenziale della controversia». Assume che aveva reiterato l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, fondato sulla segnalazione 36027/2011 richiamata e non allegata,e che entrambi i giudici di merito non hanno argomentato . Si duole dell’accertamento induttivo, nonostante la correttezza della contabilità. Lamenta la mancata comunicazione dell’autorizzazione dalla quale era scaturito l’atto impositivo. Si duole dell’illegittimità dell’accertamento per omessa esposizione delle ragioni e dei criteri logico-giuridici. Denuncia che al responsabile del procedimento ed estensore dell’avviso di accertamento era stata «tolta» la pratica per affidarla ad altro funzionario. Deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento a tutte le esposte eccezioni e la non esaustività della motivazione. Aggiunge che l’accertamento si era fondato su un prospetto, depositato in altro fascicolo, non allegato dall’Amministrazione. Lamenta, per l’effetto, la violazione dell’art. 7 legge 212 del 2000 quanto alla motivazione per relationem. Lamenta, ancora, la mancanza dell’iter logico-giuridico nell’atto di accertamento e la violazione dei principi di allegazione e motivazione. 2. Il mo tivo è inammissibile. 2.1. In base all'art. 366, primo comma, n. 4 c od. proc. civ. , il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata . (Cass.21/07/2020, n. 15517). Infatti, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimentoal ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è sanzionata con l'inammissibilità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296). LaCorte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). Si è, altresì, precisato che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita overimettaal giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa la formulazione del motivo de ve permettere di cogliere con chia rezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essereprospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. 26790). 2.2.Il motivo di ricorso non risponde a questi principi. Il cumulativo richiamo, indistintamente, al paradigma di cui al n. 3 ed al n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., preludea rilievi , indistintamente rivolti verso l’avviso di accertamento e verso la sentenza impugnata, che vanno dall’omessa pronuncia, all’omessa motivazione –allegazioni già di per sé contraddittorie secondo quanto ritenuto da questa Corte –alle plurime violazioni di legge. La Corte ha chiarito che è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi diomessa pronuncia e diomessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ,e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio dimotivazione ex ar t. 360, n. 5, cod. proc. civ. mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass.05/03/2021, n. 6150). Inoltre, lecritiche avverso la sentenza impugnata sono formulate sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto (quanto al richiamo di cui al n. 3) ma piuttosto ad error in procedendo, riconducibili al paradigma di cui al n. 4) stesso articolo e tanto meno allo specifico vizio di cui al n. 5; inoltre,nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], detta ultima disposizione introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053). 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, testualmente, «violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c. in relazione alla mancata argomentazione in merito all’illegittimità del criterio logico giuridico adottato. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in merito alla violazione dell’art. 39 del DPR del 1973 e dell’art. 2967 c.c.». 3.1. La ricorrente sostiene chegli argomenti spesi in sentenza non consentono dicomprendere perché non sia stata accolta l’eccezione di illegittimità dell’avviso di accertamento sebbene non sussistevano i presupposti per ritenere inattendibile la contabilità. Assume che tale valutazione sarebbe stata espressa dall’Ufficio, non in ragione degli elementi indicati nella lett. d) dell’art. 39, cit.m ma sulla scorta di documenti allegati in altro giudizio e, in particolare, nel giudizio che aveva ad oggetto altro avviso di accertamento per l’anno di imposta precedente (2005). 4. Il motivo è infondato. 4.1. Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.(Cass. SU 27 dicembre 2019 n. 34476) 4.1. Non è controverso che l’Ufficio ha rideterminato il reddito della contribuente ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, stante la complessiva inattendibilità delle scritture contabili. 4.2. Le ragioni della legittimità delricorso al c.d. metodo induttivo sono state ben illustrate nella sentenza impugnata che nell’ultimo capoverso di pag. 2 indica puntualmente le discordanze che hanno portato al ritenere inattendibili, nel loro complesso , lo scritture e conclude per la correttezza dell’operato dell’Ufficio. In particolare, la C.tr. ha evidenziato la cessione dell’azienda cui non era conseguita la dichiarazione della relativa plusvalenza e le indicazioni incongruenti riportate nel [OSCURATO:PERSONA] 2007 quanto ad esistenze iniziali e rimanenze finali. 4.3. La ricorrente si duole del fatto che la discordanza sulle rimanenze sarebbe emersa in ragione di documenti non allegati all’avviso di accertamento e relativi ad altro giudizio. Tuttavia, per orientamento consolidato della Corte , l’onere di allegazione è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti ilpresupposto dell'atto impositivo , al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo (Cass.10/07/2020, n. 14723, Cass. 19/11/2019, n. 29968). Nel caso dispecie il rilievo si fondava su prospetti ricon ducibili alla stessa ricorrente, e da quest’ultima prodotti nel giudizio nel quale aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005, che, come tali, erano già noti alla stessa. 4.4. Quanto, poi, alle discordanze riscontrate dalla C.t.r. con riferimento alle rimanenze, la ricorrente si è limitata a richiamare le Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 scritture contabili esibite in giudizio, assumendo che le stesse non erano state esaminate dalla C.t.r. Quest’ultima, invece, ha confermato la legittimità dell’accertamento avendo verificato a seguito dell’esame delle scritture, le incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto risultante dal prospetto prodotto con riferimento all’anno 2005. 4.5. Inoltre , la ricorrente nulla ha dedotto con riferimento all’omessa dichiarazione della plusvalenzasu cui si è fondato il ricorso all’accertamento induttivo. 4.6. La sentenza, pertanto, ha adeguatamente motivato sulle ragioni poste a fondamento dell’accertamento induttivo ed ha fatto corretta applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e delle regole di riparto dell’onere probatorio in caso di contabilità inattendibile. 5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, testualmente, «violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c. Assenza di motivazione sull’illegittimità dell’avviso di accertamento per inesistenza del maggior ricavo accertato». 6. Il motivo è infondato. 6.1. Richiamato quanto già detto nel motivo precedentein ordine ai limiti della denuncia motivazionale, va ribadito che la sentenza non incorre nel vizio denunciato. 6.2. La C.t.r . ha puntualmente dato conto del fatto che l’accertamento si era fondato sugli sviluppi del valore delle rimanenze e in ragionedella mancata indicazione della plusvalenza. In particolare, lha precisato che «come già posto in evidenza dai giudici di prime cure l’accertamento eseguito dall’Ufficio si fondava essenzialmente “sugli sviluppi del valore delle rimanenze in funzione di quanto dichiarato nel 2005 e degli acquisti 2006”. La contribuente, sulla quale gravava l’onere di dimostrare l’infondatezza di quanto rilevato in sede di accertamento, non produceva, nei due gradi di giudizio, documenti idonei a superare le incongruenze fatte rilevare dall’Ufficio.» [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 Aggiunto che l’Ufficio correttamente si era basato sulla cessione dell’azienda avvenuta nel 2006; sulla mancata indicazione della relativa plusvalenza; sull’indicazione di valori incongruenti relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali. 6.3. La ricorrente mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare la trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si si demanda a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass.14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13 /10/ 2017, n. 24155; Cass. 0 4 /04/ 2013, n. 8315). 7. Il ricorso, pertanto, va complessivamente rigettato. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigettail ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pre