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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25927/2026

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ato a ANCONA il 12/04/1980 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, di dichiarazione di false generalità e di violazione delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione; Considerato che i due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge in punto di sussistenza delle condotte contestate all'imputato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e di dichiarazione di false generalità, sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ANCONA il 12/04/1980 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, di dichiarazione di false generalità e di violazione delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione; Considerato che i due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge in punto di sussistenza delle condotte contestate all'imputato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e di dichiarazione di false generalità, sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 25927/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris