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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 07417/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4735/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliati presso l’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 914/2016 della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 10agosto 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I –RG4735/2017 camera di consiglio16.1.2023 LA CORTE RILEVA1. — Il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, ha condannato quest’ultima al risarcimento dei danni subiti dagli attori: danni commisurati al valore d’acquisto delle obbligazioni della Repubblica Argentina e di [OSCURATO:PERSONA], previa detrazione del valore delle cedole incassate e di quanto ottenuto nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di Cirio.

2. — In sede di gravame la Corte di ap pello di Ancona ha rigettato la domanda.

Il giudice del gravame ha, in sintesi, escluso che l’esperienza in materia finanziaria degli investitori esimesse l’intermediario dal fornire le informazioni necessarie a un acquisto consapevole, ma ha escluso il nesso causale tra la condotta inadempiente della banca e il pregiudizio occorso: ha infatti ritenuto che, anche ove avessero ricevuto le informazioni che l’istituto di credito avrebbe dovuto fornire, le informazioni in questione «non avrebbero provocato ripensamenti di sorta da parte degli acquirenti». [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha valorizzato, in proposito, il dato del progressivo reinvestimento, da parte degli attori, dei valori in portafoglio, dati da titoli di Stato, in titoli obbligazionari che presentavano le medesime caratteristiche dei prodotti finanziari oggetto del giudizio.

3. ― La sentenza della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 10 agosto 2016, è stata impugnata per cassazione dagli Scagnetti con un ricorso articolato in un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata all’originaria convenuta, ha resistito con controricorso e spiegatouna impugnazione incidentale che consta di due motivi.Sono state depositate memorie.

4. — Col motivo di ricorso principale Ezio e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., nonché dei principi generali in tema di risarcimento del danno e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra Sez.

I –RG4735/2017 camera di consiglio16.1.2023 le parti.

Dopo aver censurato la pronuncia per aver la stessa giustificato l’acquisto dei bond argentini e dei titoli Cirio «solo sulla base di una dichiarazione di propensione al rischio alta», gli istanti si dolgono dell’affermazione della Corte di merito secondo cui il nesso eziologico tra l’inadempimento della banca e il danno non sussisterebbe poiché alla data degli acquisti le notizie che l’istituto di credito avrebbe potuto fornire sarebbero state le medesime che caratterizzavano quei titoli degli Stati emergenti che i clienti avrebbero comunque acquistato in un momento successivo; i ricorrenti lamentano come non risultasse, comunque, che in occasione di tali investimenti l’intermediario avesse fornito adeguate informazioni.

Aggiungono che la scelta tra differenti opportunità di investimento deve essere sempre il frutto del vaglio di informazioni puntuali vertenti sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull’economia nel suo complesso.

Il primo motivo di ricorso incidentale oppone la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La banca lamenta che il giudice di appello abbia omesso di statuire sulla rifusione delle somme da essa corrisposte in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.

Col secondo mezzo di ricorso incidentale, qualificato come condizionato, vengono opposte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 28 e29 reg.

Consob n. 11522/1998 e dell’art. 2697 c.c:, è altresì denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Deduce la banca di aver correttamente consegnato al cliente la copia del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari ove era specificato che la rischiosità percepita dall’emittente è tanto maggiore quanto più alto è il tasso di interesse che l’emittente debba corrispondere all’investitore: osserva che il giudice distrettuale non aveva tenuto Sez.

I –RG4735/2017 camera di consiglio16.1.2023 conto di tale documento, certamente idoneo ad assolvere agli obblighi informativi di legge.

La ricorrente per incidente deduce, inoltre, che l’operatore della banca aveva fornito al cliente tutte le informazioni al momento disponibili sul titolo e sull’emittente, senza mai affermare che il titolo non fosse rischioso o che vi fosse sicurezza circa il rimborso del capitale alla scadenza.

5. ― L e parti hanno fatto pervenire alla cancelleria della Corte atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, oggetto di reciproca accettazione.

Il giudizio va dunque dichiarato estinto.

Nulla è da statuire in punto di speseprocessuali (art. 391, comma 4, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4735/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliati presso l’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 914/2016 della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 10agosto 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I –RG4735/2017 camera di consiglio16.1.2023 LA CORTE RILEVA1. — Il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, ha condannato quest’ultima al risarcimento dei danni subiti dagli attori: danni commisurati al valore d’acquisto delle obbligazioni della Repubblica Argentina e di [OSCURATO:PERSONA], previa detrazione del valore delle cedole incassate e di quanto ottenuto nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di Cirio. 2. — In sede di gravame la Corte di ap pello di Ancona ha rigettato la domanda. Il giudice del gravame ha, in sintesi, escluso che l’esperienza in materia finanziaria degli investitori esimesse l’intermediario dal fornire le informazioni necessarie a un acquisto consapevole, ma ha escluso il nesso causale tra la condotta inadempiente della banca e il pregiudizio occorso: ha infatti ritenuto che, anche ove avessero ricevuto le informazioni che l’istituto di credito avrebbe dovuto fornire, le informazioni in questione «non avrebbero provocato ripensamenti di sorta da parte degli acquirenti». [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha valorizzato, in proposito, il dato del progressivo reinvestimento, da parte degli attori, dei valori in portafoglio, dati da titoli di Stato, in titoli obbligazionari che presentavano le medesime caratteristiche dei prodotti finanziari oggetto del giudizio. 3. ― La sentenza della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 10 agosto 2016, è stata impugnata per cassazione dagli Scagnetti con un ricorso articolato in un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata all’originaria convenuta, ha resistito con controricorso e spiegatouna impugnazione incidentale che consta di due motivi.Sono state depositate memorie. 4. — Col motivo di ricorso principale Ezio e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., nonché dei principi generali in tema di risarcimento del danno e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra Sez. I –RG4735/2017 camera di consiglio16.1.2023 le parti. Dopo aver censurato la pronuncia per aver la stessa giustificato l’acquisto dei bond argentini e dei titoli Cirio «solo sulla base di una dichiarazione di propensione al rischio alta», gli istanti si dolgono dell’affermazione della Corte di merito secondo cui il nesso eziologico tra l’inadempimento della banca e il danno non sussisterebbe poiché alla data degli acquisti le notizie che l’istituto di credito avrebbe potuto fornire sarebbero state le medesime che caratterizzavano quei titoli degli Stati emergenti che i clienti avrebbero comunque acquistato in un momento successivo; i ricorrenti lamentano come non risultasse, comunque, che in occasione di tali investimenti l’intermediario avesse fornito adeguate informazioni. Aggiungono che la scelta tra differenti opportunità di investimento deve essere sempre il frutto del vaglio di informazioni puntuali vertenti sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull’economia nel suo complesso. Il primo motivo di ricorso incidentale oppone la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La banca lamenta che il giudice di appello abbia omesso di statuire sulla rifusione delle somme da essa corrisposte in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. Col secondo mezzo di ricorso incidentale, qualificato come condizionato, vengono opposte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 28 e29 reg. Consob n. 11522/1998 e dell’art. 2697 c.c:, è altresì denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Deduce la banca di aver correttamente consegnato al cliente la copia del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari ove era specificato che la rischiosità percepita dall’emittente è tanto maggiore quanto più alto è il tasso di interesse che l’emittente debba corrispondere all’investitore: osserva che il giudice distrettuale non aveva tenuto Sez. I –RG4735/2017 camera di consiglio16.1.2023 conto di tale documento, certamente idoneo ad assolvere agli obblighi informativi di legge. La ricorrente per incidente deduce, inoltre, che l’operatore della banca aveva fornito al cliente tutte le informazioni al momento disponibili sul titolo e sull’emittente, senza mai affermare che il titolo non fosse rischioso o che vi fosse sicurezza circa il rimborso del capitale alla scadenza. 5. ― L e parti hanno fatto pervenire alla cancelleria della Corte atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, oggetto di reciproca accettazione. Il giudizio va dunque dichiarato estinto. Nulla è da statuire in punto di speseprocessuali (art. 391, comma 4, c.p.c.). P.Q.M. La Corte dichia
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