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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13443/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura rilasciata in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, n. 1455, depositata il 20 aprile 2017 , non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente impugnava il provvedimento di diniego parziale del rimborso richiesto a seguito di nuova rivalutazione di terreno sito in agro di [OSCURATO:PERSONA] di Savena.

In particolare la stessa rappresentava di avere proceduto una prima volta (nel 2006) alla rivalutazione del ridetto terreno in base ad una perizia Rimborso imposta sostitutiva che valutava il terreno in € 3 milioni, ed aver quindi corris posto l’imposta sostitutiva in € 60 mila; e di avere poi scelto di procedere ad una nuova rivalutazione nel 2010, sempre i sensi dell’art. 7 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, allorché il bene venne stimato nella minor somma di € 1.200.000,00, a seguito di intervenute restrizioni di carattere urbanistico.

In quell’occasione, in cui non era possibile procedere alla compensazione, la contribuente versava l’importo di € 24 mila, e appunto chiedeva la restituzione di quanto versato in occasione della prima rivalutazione.

L’Agenzia, tuttavia, procedeva immotivatamente a restituire il minor importo di € 24 mila, così implicitamente rigettando la richiesta ulteriore.

2. La contribuente proponeva ricorso avverso tale provvedimento, e la CTP respingeva lo stesso.

Pertanto, veniva proposto gravame, ma anche in tal caso con esito negativo per la contribuente.

3. Quest’ultima propone così ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso.

Le parti hanno altresì depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la contribuente assume violazione degli artt. 6 e 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, 163, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto la giurisprudenza pacificamente ammette il rimborso delle somme versate in occasione della prima rivalutazione ove si proceda ad effettuarne una nuova, unica opzione anteriormente all’entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, che invece ha introdotto la facoltà di compensazione, tenuto conto del fatto che l’imposta sostitutiva, appunto sostituisce l’IRPEF da versarsi in caso di alienazione del bene.

Si appaleserebbe allora l’illegittimità del provvedimento di rigetto parziale senza evidenziazione dell’iter logico in base al quale si è proceduto all’esclusione di parte del diritto, senza neppure accennare le modalità di calcolo della somma rimborsata limitata a rilevare l’assenza di nuovi elementi a fondamento dell’appello, senza valutare il fatto che la società era stata cancellata e dunque estinta ben tre anni prima della notifica.

2. Con il secondo motivo si assume violazione dell’art. 7, d.l. n. 70/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto tale disposizione stabilisce che “l’importo di rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione”, letta dalla giurisprudenza come un portato dell’irretrattabilità della scelta operata, ma la norma sarebbe inapplicabile in quanto l’operazione avvenne anteriormente all’entrata in vigore della disposizione in esame.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 7, d.l. n. 70/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., laddove la stessa dispone che le disposizioni della lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto-legge del 2011, disposizione però da leggersi nel senso che la norma riconosce al contribuente un termine ultrattivo per il rimborso (dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore, come dispone la norma in esame).

4. Con il quarto mezzo si denuncia violazione degli artt. 7, d.l. n. 70/2011 e 12, preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nel senso che la norma in esame, laddove configura in favore del fisco un privilegio, è di stretta interpretazione e non riceve applicazione retroattiva.

5. I motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione.

Essi sono infondati.

6. Va premesso come in base alla loro formulazione, i motivi non paiono confrontarsi con la sentenza, facendo sempre astratto riferimento alla disciplina normativa ovvero al provvedimento dell’Agenzia, le cui dirette censure sono ovviamente inammissibili.

Tuttavia, la gran parte di esse attengono a quanto deciso ed alle motivazioni contenute nella pronuncia.

Orbene deve subito dirsi come il diritto al rimborso matura, all’evidenza, con il versamento delle somme, che nella specie, pacificamente, venne completato in data 9 ottobre 2012, pertanto ben dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 70/2011.

Orbene l’art. 7, comma 2, lett. gg) della disposizione stabilisce espressamente che le disposizioni della precedente lettera ff) si applicano anche “ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto”, e la lett. ff), come riportato, limita il diritto al rimborso all’importo di quanto “dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuato”.

Tale limitazione peraltro è ricondotta dalla giurisprudenza proprio alla natura dell’imposta sostitutiva, ed alla scelta irrevocabile sottesa alla decisione di corrisponderla, beneficiando dei relativi vantaggi: “In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", il contribuente che, avendo optato per la rivalutazione delle proprie partecipazioni societarie, non negoziate nei mercati regolamentati e possedute alla data del 1° gennaio 2001, abbia versato l'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 5 della l. n. 448 del 2001 per poi aderire, in virtù di legge sopravvenuta, alla seconda rivalutazione delle medesime partecipazioni o di quelle nel frattempo residuate, è legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta già interamente versata con riguardo alla quota oggetto di duplice tassazione, purché nei limiti di quanto dovuto e versato in seguito alla nuova determinazione di valore della partecipazione sociale, stante la volontarietà della scelta a suo tempo operata e la sua conseguente irrevocabilità” (Cass. 20/02/2020, n. 4423, relativa ad una vicenda interamente, essa sì, soggetta alla previgente disciplina).

Di tali principi la CTR ha fatto integrale e puntuale applicazione, e pertanto essa si sottrae a tutte le censure sollevate.

7. Il ricorso merita dunque integrale reiezione.

Le spese gravano sulla ricorrente soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M. La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 5.500,00,oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura rilasciata in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, n. 1455, depositata il 20 aprile 2017 , non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente impugnava il provvedimento di diniego parziale del rimborso richiesto a seguito di nuova rivalutazione di terreno sito in agro di [OSCURATO:PERSONA] di Savena. In particolare la stessa rappresentava di avere proceduto una prima volta (nel 2006) alla rivalutazione del ridetto terreno in base ad una perizia Rimborso imposta sostitutiva che valutava il terreno in € 3 milioni, ed aver quindi corris posto l’imposta sostitutiva in € 60 mila; e di avere poi scelto di procedere ad una nuova rivalutazione nel 2010, sempre i sensi dell’art. 7 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, allorché il bene venne stimato nella minor somma di € 1.200.000,00, a seguito di intervenute restrizioni di carattere urbanistico. In quell’occasione, in cui non era possibile procedere alla compensazione, la contribuente versava l’importo di € 24 mila, e appunto chiedeva la restituzione di quanto versato in occasione della prima rivalutazione. L’Agenzia, tuttavia, procedeva immotivatamente a restituire il minor importo di € 24 mila, così implicitamente rigettando la richiesta ulteriore. 2. La contribuente proponeva ricorso avverso tale provvedimento, e la CTP respingeva lo stesso. Pertanto, veniva proposto gravame, ma anche in tal caso con esito negativo per la contribuente. 3. Quest’ultima propone così ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia si è costituita a mezzo di controricorso. Le parti hanno altresì depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la contribuente assume violazione degli artt. 6 e 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, 163, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto la giurisprudenza pacificamente ammette il rimborso delle somme versate in occasione della prima rivalutazione ove si proceda ad effettuarne una nuova, unica opzione anteriormente all’entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, che invece ha introdotto la facoltà di compensazione, tenuto conto del fatto che l’imposta sostitutiva, appunto sostituisce l’IRPEF da versarsi in caso di alienazione del bene. Si appaleserebbe allora l’illegittimità del provvedimento di rigetto parziale senza evidenziazione dell’iter logico in base al quale si è proceduto all’esclusione di parte del diritto, senza neppure accennare le modalità di calcolo della somma rimborsata limitata a rilevare l’assenza di nuovi elementi a fondamento dell’appello, senza valutare il fatto che la società era stata cancellata e dunque estinta ben tre anni prima della notifica. 2. Con il secondo motivo si assume violazione dell’art. 7, d.l. n. 70/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto tale disposizione stabilisce che “l’importo di rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione”, letta dalla giurisprudenza come un portato dell’irretrattabilità della scelta operata, ma la norma sarebbe inapplicabile in quanto l’operazione avvenne anteriormente all’entrata in vigore della disposizione in esame. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 7, d.l. n. 70/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., laddove la stessa dispone che le disposizioni della lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto-legge del 2011, disposizione però da leggersi nel senso che la norma riconosce al contribuente un termine ultrattivo per il rimborso (dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore, come dispone la norma in esame). 4. Con il quarto mezzo si denuncia violazione degli artt. 7, d.l. n. 70/2011 e 12, preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nel senso che la norma in esame, laddove configura in favore del fisco un privilegio, è di stretta interpretazione e non riceve applicazione retroattiva. 5. I motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione. Essi sono infondati. 6. Va premesso come in base alla loro formulazione, i motivi non paiono confrontarsi con la sentenza, facendo sempre astratto riferimento alla disciplina normativa ovvero al provvedimento dell’Agenzia, le cui dirette censure sono ovviamente inammissibili. Tuttavia, la gran parte di esse attengono a quanto deciso ed alle motivazioni contenute nella pronuncia. Orbene deve subito dirsi come il diritto al rimborso matura, all’evidenza, con il versamento delle somme, che nella specie, pacificamente, venne completato in data 9 ottobre 2012, pertanto ben dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 70/2011. Orbene l’art. 7, comma 2, lett. gg) della disposizione stabilisce espressamente che le disposizioni della precedente lettera ff) si applicano anche “ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto”, e la lett. ff), come riportato, limita il diritto al rimborso all’importo di quanto “dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuato”. Tale limitazione peraltro è ricondotta dalla giurisprudenza proprio alla natura dell’imposta sostitutiva, ed alla scelta irrevocabile sottesa alla decisione di corrisponderla, beneficiando dei relativi vantaggi: “In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", il contribuente che, avendo optato per la rivalutazione delle proprie partecipazioni societarie, non negoziate nei mercati regolamentati e possedute alla data del 1° gennaio 2001, abbia versato l'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 5 della l. n. 448 del 2001 per poi aderire, in virtù di legge sopravvenuta, alla seconda rivalutazione delle medesime partecipazioni o di quelle nel frattempo residuate, è legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta già interamente versata con riguardo alla quota oggetto di duplice tassazione, purché nei limiti di quanto dovuto e versato in seguito alla nuova determinazione di valore della partecipazione sociale, stante la volontarietà della scelta a suo tempo operata e la sua conseguente irrevocabilità” (Cass. 20/02/2020, n. 4423, relativa ad una vicenda interamente, essa sì, soggetta alla previgente disciplina). Di tali principi la CTR ha fatto integrale e puntuale applicazione, e pertanto essa si sottrae a tutte le censure sollevate. 7. Il ricorso merita dunque integrale reiezione. Le spese gravano sulla ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 5.500,00,oltre spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per
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