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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 09754/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4689-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA r CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1279/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 04689 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -2- Rilevato che:

1. la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1279/2019, pubblicata il 29.11.2019, ha respinto il gravame interposto dalla ATERP-[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della Calabria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale di Cosenza n. 941/2018, resa il 20.2.2018, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso della lavoratrice, accertata la giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui si tratta, è stato ritenuto «illegittimo il recesso dell'ATERP Calabria dal contratto a progetto stipulato con la Barcello, stante l'assenza di una clausola contrattuale che prevedesse la facoltà del committente di "sospendere" l'attività dedotta in progetto, quale conseguenza di una mera "riduzione" della provvista finanziaria; riduzione posta dall'ATERP a fondamento del recesso, e stante l'illegittima retrodatazione al luglio 2015 della risoluzione del contratto, comunicata con nota del 6.10.2016, posto che siffatta risoluzione, ex art. 1458 c.c., avrebbe potuto avere effetto retroattivo tra le parti solo in caso di inadempimento del contraente, che, di fatto, non si era registrata»;

2. per la cassazione della sentenza la ATERP-[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della Calabria ha proposto ricorso articolando un motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3. la parte ricorrente ha altresì depositato una "Memoria ex art.380 bis c.p.c.";

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.

Considerato che:

5. con l'unico motivo di ricorso si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., e si lamenta che la Corte territoriale abbia dato rilievo esclusivamente alla clausola del contratto per cui è causa che prevede che «il pagamento è subordinato all'erogazione delle somme necessarie da parte della Regione Calabria», ritenendo che essa non introduca una condizione apposta al contratto, che ne condiziona sospensivamente o risolutivamente l'efficacia, bensì solo una condizione per «l'erogazione del compenso dovuto al lavoratore anche a dispetto dell'esecuzione della prestazione, ponendo così a carico del lavoratore medesimo il relativo rischio>> ed altresì che «una cosa è il collegamento tra il finanziamento regionale e l'attività lavorativa, altra è il collegamento tra il finanziamento ed il compenso per quella stessa attività che», secondo i giudici di seconda istanza, «avrebbe potuto essere eseguita dal prestatore che aveva accettato il rischio di non essere pagato, così lasciando supporre che fosse possibile lavorare accettando il rischio di non venire retribuito», e senza, peraltro, prendere in considerazione le ulteriori clausole previste nel contratto, ed in particolare il terzo comma dell'art. 12, che prevede espressamente che «la sospensione o la cessazione del finanziamento» determini la risoluzione del contratto;

7. preliminarmente, il Collegio rileva che la questione attiene all'esegesi di un contratto, la quale potrebbe avere rilevanza nomofilattica e che altri ricorsi di analogo contenuto risultano pendenti dinanzi alla Quarta Sezione civile di questa Corte.

Pertanto, per quanto innanzi rilevato ed in vista di una soluzione unitaria delle medesime questioni, è necessario rimettere alla predetta Sezione anche il presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte rilevato che la questione involge l'interpretazione di un contratto, che potrebbe avere rilevanza nomofilattica ed altresì rilevanza in cause analoghe, dispone la trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria.

Così deciso nell'adunanza camerale dell'8 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4689-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA r CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1279/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 04689 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- Rilevato che: 1. la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1279/2019, pubblicata il 29.11.2019, ha respinto il gravame interposto dalla ATERP-[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della Calabria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale di Cosenza n. 941/2018, resa il 20.2.2018, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso della lavoratrice, accertata la giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui si tratta, è stato ritenuto «illegittimo il recesso dell'ATERP Calabria dal contratto a progetto stipulato con la Barcello, stante l'assenza di una clausola contrattuale che prevedesse la facoltà del committente di "sospendere" l'attività dedotta in progetto, quale conseguenza di una mera "riduzione" della provvista finanziaria; riduzione posta dall'ATERP a fondamento del recesso, e stante l'illegittima retrodatazione al luglio 2015 della risoluzione del contratto, comunicata con nota del 6.10.2016, posto che siffatta risoluzione, ex art. 1458 c.c., avrebbe potuto avere effetto retroattivo tra le parti solo in caso di inadempimento del contraente, che, di fatto, non si era registrata»; 2. per la cassazione della sentenza la ATERP-[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della Calabria ha proposto ricorso articolando un motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3. la parte ricorrente ha altresì depositato una "Memoria ex art.380 bis c.p.c."; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. con l'unico motivo di ricorso si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., e si lamenta che la Corte territoriale abbia dato rilievo esclusivamente alla clausola del contratto per cui è causa che prevede che «il pagamento è subordinato all'erogazione delle somme necessarie da parte della Regione Calabria», ritenendo che essa non introduca una condizione apposta al contratto, che ne condiziona sospensivamente o risolutivamente l'efficacia, bensì solo una condizione per «l'erogazione del compenso dovuto al lavoratore anche a dispetto dell'esecuzione della prestazione, ponendo così a carico del lavoratore medesimo il relativo rischio>> ed altresì che «una cosa è il collegamento tra il finanziamento regionale e l'attività lavorativa, altra è il collegamento tra il finanziamento ed il compenso per quella stessa attività che», secondo i giudici di seconda istanza, «avrebbe potuto essere eseguita dal prestatore che aveva accettato il rischio di non essere pagato, così lasciando supporre che fosse possibile lavorare accettando il rischio di non venire retribuito», e senza, peraltro, prendere in considerazione le ulteriori clausole previste nel contratto, ed in particolare il terzo comma dell'art. 12, che prevede espressamente che «la sospensione o la cessazione del finanziamento» determini la risoluzione del contratto; 7. preliminarmente, il Collegio rileva che la questione attiene all'esegesi di un contratto, la quale potrebbe avere rilevanza nomofilattica e che altri ricorsi di analogo contenuto risultano pendenti dinanzi alla Quarta Sezione civile di questa Corte. Pertanto, per quanto innanzi rilevato ed in vista di una soluzione unitaria delle medesime questioni, è necessario rimettere alla predetta Sezione anche il presente procedimento. P.Q.M. La Corte rilevato che la questione involge l'interpretazione di un contratto, che potrebbe avere rilevanza nomofilattica ed altresì rilevanza in cause analoghe, dispone la trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria. Così deciso nell'adunanza camerale dell'8 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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