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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41105/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia confermava la condanna del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 12 quinquies comma 1 del D.I. n. 152 del 1991 (così riqualificato l'iniziale reato di riciclaggio) e quella della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio.

Si contestava ai primi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di avere fraudolentemente movimentato le somme provento di una frode informatica trasferendole sui conti correnti delle consorti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

A queste veniva invece contestato il riciclaggio in quanto avevano messo a disposizione i loro conti correnti per il trasferimento delle somme, che in seguito venivano ulteriormente movimentate.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per riciclaggio relativo alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA]: si deduceva che le due ricorrenti non avevano posto in essere alcuna azione manipolativa essendosi limitate a ricevere sui conti correnti le somme provento della frode informatica movimentate dai consorti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la mera "ricezione" del denaro sui propri conti non integrerebbe alcuna azione dissimulatoria; né erano stati contestati ulteriori trasferimenti, sicché il riconoscimento della responsabilità per il reato di riciclaggio, se fondato sulla valorizzazione dei successivi movimenti, integrerebbe la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non essendo stata contestata alle due ricorrenti alcuna condotta oltre quella di avere messo a disposizione dei mariti i propri conti.

Infine: mancherebbe anche l'elemento soggettivo dato che le due ricorrenti erano legate ai coimputati da rapporto di coniugio (il [OSCURATO:PERSONA], marito della Pezzoni aveva anche la delega a gestire il conto della moglie).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato previsto dall'art. 12 quinquies D.I. n. 152 del 1991 contestato al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA]: si deduceva che mancherebbe l'elemento oggettivo sia perché la fattispecie astratta prevederebbe un trasferimento fraudolento, ipoteticamente agevolativo del riciclaggio, solo "successivo al" e non "precedente il" delitto agevolato, sia perché il riciclaggio contestato alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe alcuna autonomia rispetto al primo trasferimento di denaro, che, a sua volta, doveva ritenersi assorbito nel reato di frode informatica, condotta in relazione alla quale gli atti erano stati trasmessi in Procura.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: il fatto che gli imputati non abbiano risarcito il danno può rilevare in relazione al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod.pen., ma non su quello delle generiche, la cui concessione avrebbe richiesto una diversa valutazione [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

La questione proposta in via preliminare al collegio è "se la messa a disposizione di un conto corrente per raccogliere i proventi di un delitto integri la condotta di riciclaggio".

Sul punto si intende dare continuità all'orientamento secondo cui commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro (Sez. 2 , Sentenza n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114; Sez. 6, Sentenza n. 24548 del 22/05/2013, Gilardoni, . 256815) Del resto è ius receptum che il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. è a forma libera, potenzialmente a consumazione prolungata ed è attuabile anche con modalità frammentarie e progressive (Sez. 2, Sentenza n. 43881 del 09/10/2014 Matarrese, Rv. 260694; Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259487) Deve pertanto ritenersi che la condotta contestata alle ricorrenti - ovvero l'avere messo a disposizione i propri conti per ricevere il denaro di provenienza illecita sugli stessi versato dai consorti - integri il delitto di riciclaggio in quanto si tratta di condotta sicuramente funzionale all'occultamento dei beni illeciti e, segnatamente, alla dissimulazione della provenienza illecita del denaro.

Contrariamente a quanto dedotto non può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza: è vero infatti che nel capo di imputazione non sono indicate condotte di ulteriore trasferimento del denaro dai conti delle ricorrenti verso l'esterno, ma è altresì vero che - come si è rilevato - la condotta di riciclaggio è integrata dalla mera " messa a disposizione" del conto.

La successiva dispersione del denaro rilevata dalla Corte territoriale è piuttosto indicativa dell' esistenza dell'elemento soggettivo che, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, non può ritenersi insussistente a causa del rapporto fiduciario sotteso al coniugio: tale rapporto, invero, accresce invece che diminuire la consapevolezza della illeceità della condotta contestata, presupponendo un rapporto di conoscenza e fiducia particolarmente stretto.

Da ultimo si ritiene che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la delega ad operare sul conto corrente della Pezzoni sia un elemento neutro rispetto alla condotta contestata inidoneo ad elidere la sua rilevanza penale: la delega in questione è infatti frequente nei rapporti di coniugio e non elide la rilevanza penale della azione di occultamento, che nel caso in esame risulta effettuata d'intesa con il coniuge autore della intestazione fittizia.

In sintesi: si ritiene che il reato presupposto in corso di accertamento (la frode informatica) sia distinto dalle condotte contestate in questo procedimento che vedono impegnati (a) il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] in una condotta di intestazione fittizia funzionale all'occultamento della provenienza illecita del denaro integrata dal trasferimento dello stesso sui conti delle consorti, (b) la [OSCURATO:PERSONA] e la Pezzoni r n el I a nella messa a disposizione dei propri conti per raggiungere l'obiettivo dell'occultamento.

Si precisa da ultimo che l'ipotetica contestazione (non effettuata nell'ambito di questo procedimento) del reato di intestazione fittizia anche alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] non elide la responsabilità per il contestato riciclaggio dato che la giurisprudenza ha chiarito che il reato previsto dall'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 conv. in legge n. 356 del 1992 non costituisce, avuto riguardo alla sua struttura, delitto presupposto del reato di riciclaggio, avendo una sua autonoma e distinta valenza strumentale, con la conseguenza che esso concorre con il riciclaggio di denaro provento delle attività illecite del sodalizio mafioso, le quali integrano, invece, il reato presupposto del riciclaggio. (Sez. 6, Sentenza n. 18496 del 09/11/2011 dep 2012, Figliomeni, Rv. 252658; )

2. E' infondato anche il motivo di ricorso proposto nei confronti della conferma della condanna del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto (in allora) dall'art. 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356.

2.1. Il collegio riafferma che il delitto in questione può essere consumato dall'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente "dominus", al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui all'art. 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego (Sez.

U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590).

Ebbene nel caso in esame i ricorrenti hanno, appunto, reimmesso nel circuito economico i proventi della frode informatica, trasferendoli sui conti delle consorti.

Contrariamente a quanto dedotto nulla rileva - come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite nel caso "Iavarazzo" - il fatto che il trasferimento sia funzionale ad agevolare una condotta successiva al (e non precedente il) delitto di riciclaggio, dato che la "agevolazione" può manifestarsi pacificamente, come avvenuto nel caso di specie, anche attraverso la creazione delle condizioni che favoriscono il successivo riciclaggio.

Si ribadisce cioè che ai fini della configurazione del reato di intestazione fittizia ex art. 12-quinquies della legge 8 luglio 1992, n. 356„ una volta realizzata la condotta fraudolenta, è sufficiente che sia dimostrata l'intenzione dell'autore di aver agito al fine di agevolare la commissione del "successivo" delitto di riciclaggio, la cui mancata realizzazione non incide sulla struttura del delitto (Sez. 2, Sentenza n. 54951 del 16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271538).

Da ultimo deve essere disattesa l'istanza difensiva volta a considerare il passaggio di denaro dal Belotti e dal Rolfi ai conti delle consorti come una condotta priva di autonomia ed assorbita nella frode informatica oggetto di accertamento: contrariamente a quanto dedotto i ricorrenti hanno posto in essere una condotta illecita doyata di autonomia in quanto hanno movimentato il provento del reato accertando sui conti delle consorti con l'obbiettivo di occultarne la provenienza illecita.

Si ribadisce peraltro che in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, Sentenza n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609; Sez. 2, Sentenza n. 7795 del 19/11/2013, dep. 2014, Gualtieri, Rv. 259007).

Dunque il mancato accertamento giudiziale della frode informatica - in relazione alla quale gli atti sono stati trasmessi in Procura - non rileva ai fini della valutazione della sussistenza delle condotte dissimulatorie oggetto del presente procedimento.

3. Il motivo con il quale si deduce l'illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle circostanze atipiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Conf.

Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01).

Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello denegava l'invocato beneficio sanzionatorio ritenendo ostativi la gravitò dei fatti ed il comportamento dei ricorrenti (pag. 16 della sentenza impugnata).

La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.

4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso le parti che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia confermava la condanna del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 12 quinquies comma 1 del D.I. n. 152 del 1991 (così riqualificato l'iniziale reato di riciclaggio) e quella della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio. Si contestava ai primi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di avere fraudolentemente movimentato le somme provento di una frode informatica trasferendole sui conti correnti delle consorti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). A queste veniva invece contestato il riciclaggio in quanto avevano messo a disposizione i loro conti correnti per il trasferimento delle somme, che in seguito venivano ulteriormente movimentate. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per riciclaggio relativo alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA]: si deduceva che le due ricorrenti non avevano posto in essere alcuna azione manipolativa essendosi limitate a ricevere sui conti correnti le somme provento della frode informatica movimentate dai consorti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la mera "ricezione" del denaro sui propri conti non integrerebbe alcuna azione dissimulatoria; né erano stati contestati ulteriori trasferimenti, sicché il riconoscimento della responsabilità per il reato di riciclaggio, se fondato sulla valorizzazione dei successivi movimenti, integrerebbe la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non essendo stata contestata alle due ricorrenti alcuna condotta oltre quella di avere messo a disposizione dei mariti i propri conti. Infine: mancherebbe anche l'elemento soggettivo dato che le due ricorrenti erano legate ai coimputati da rapporto di coniugio (il [OSCURATO:PERSONA], marito della Pezzoni aveva anche la delega a gestire il conto della moglie). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato previsto dall'art. 12 quinquies D.I. n. 152 del 1991 contestato al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA]: si deduceva che mancherebbe l'elemento oggettivo sia perché la fattispecie astratta prevederebbe un trasferimento fraudolento, ipoteticamente agevolativo del riciclaggio, solo "successivo al" e non "precedente il" delitto agevolato, sia perché il riciclaggio contestato alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe alcuna autonomia rispetto al primo trasferimento di denaro, che, a sua volta, doveva ritenersi assorbito nel reato di frode informatica, condotta in relazione alla quale gli atti erano stati trasmessi in Procura. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: il fatto che gli imputati non abbiano risarcito il danno può rilevare in relazione al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod.pen., ma non su quello delle generiche, la cui concessione avrebbe richiesto una diversa valutazione [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La questione proposta in via preliminare al collegio è "se la messa a disposizione di un conto corrente per raccogliere i proventi di un delitto integri la condotta di riciclaggio". Sul punto si intende dare continuità all'orientamento secondo cui commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro (Sez. 2 , Sentenza n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114; Sez. 6, Sentenza n. 24548 del 22/05/2013, Gilardoni, . 256815) Del resto è ius receptum che il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. è a forma libera, potenzialmente a consumazione prolungata ed è attuabile anche con modalità frammentarie e progressive (Sez. 2, Sentenza n. 43881 del 09/10/2014 Matarrese, Rv. 260694; Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259487) Deve pertanto ritenersi che la condotta contestata alle ricorrenti - ovvero l'avere messo a disposizione i propri conti per ricevere il denaro di provenienza illecita sugli stessi versato dai consorti - integri il delitto di riciclaggio in quanto si tratta di condotta sicuramente funzionale all'occultamento dei beni illeciti e, segnatamente, alla dissimulazione della provenienza illecita del denaro. Contrariamente a quanto dedotto non può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza: è vero infatti che nel capo di imputazione non sono indicate condotte di ulteriore trasferimento del denaro dai conti delle ricorrenti verso l'esterno, ma è altresì vero che - come si è rilevato - la condotta di riciclaggio è integrata dalla mera " messa a disposizione" del conto. La successiva dispersione del denaro rilevata dalla Corte territoriale è piuttosto indicativa dell' esistenza dell'elemento soggettivo che, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, non può ritenersi insussistente a causa del rapporto fiduciario sotteso al coniugio: tale rapporto, invero, accresce invece che diminuire la consapevolezza della illeceità della condotta contestata, presupponendo un rapporto di conoscenza e fiducia particolarmente stretto. Da ultimo si ritiene che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la delega ad operare sul conto corrente della Pezzoni sia un elemento neutro rispetto alla condotta contestata inidoneo ad elidere la sua rilevanza penale: la delega in questione è infatti frequente nei rapporti di coniugio e non elide la rilevanza penale della azione di occultamento, che nel caso in esame risulta effettuata d'intesa con il coniuge autore della intestazione fittizia. In sintesi: si ritiene che il reato presupposto in corso di accertamento (la frode informatica) sia distinto dalle condotte contestate in questo procedimento che vedono impegnati (a) il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] in una condotta di intestazione fittizia funzionale all'occultamento della provenienza illecita del denaro integrata dal trasferimento dello stesso sui conti delle consorti, (b) la [OSCURATO:PERSONA] e la Pezzoni r n el I a nella messa a disposizione dei propri conti per raggiungere l'obiettivo dell'occultamento. Si precisa da ultimo che l'ipotetica contestazione (non effettuata nell'ambito di questo procedimento) del reato di intestazione fittizia anche alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] non elide la responsabilità per il contestato riciclaggio dato che la giurisprudenza ha chiarito che il reato previsto dall'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 conv. in legge n. 356 del 1992 non costituisce, avuto riguardo alla sua struttura, delitto presupposto del reato di riciclaggio, avendo una sua autonoma e distinta valenza strumentale, con la conseguenza che esso concorre con il riciclaggio di denaro provento delle attività illecite del sodalizio mafioso, le quali integrano, invece, il reato presupposto del riciclaggio. (Sez. 6, Sentenza n. 18496 del 09/11/2011 dep 2012, Figliomeni, Rv. 252658; ) 2. E' infondato anche il motivo di ricorso proposto nei confronti della conferma della condanna del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto (in allora) dall'art. 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356. 2.1. Il collegio riafferma che il delitto in questione può essere consumato dall'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente "dominus", al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui all'art. 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego (Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590). Ebbene nel caso in esame i ricorrenti hanno, appunto, reimmesso nel circuito economico i proventi della frode informatica, trasferendoli sui conti delle consorti. Contrariamente a quanto dedotto nulla rileva - come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite nel caso "Iavarazzo" - il fatto che il trasferimento sia funzionale ad agevolare una condotta successiva al (e non precedente il) delitto di riciclaggio, dato che la "agevolazione" può manifestarsi pacificamente, come avvenuto nel caso di specie, anche attraverso la creazione delle condizioni che favoriscono il successivo riciclaggio. Si ribadisce cioè che ai fini della configurazione del reato di intestazione fittizia ex art. 12-quinquies della legge 8 luglio 1992, n. 356„ una volta realizzata la condotta fraudolenta, è sufficiente che sia dimostrata l'intenzione dell'autore di aver agito al fine di agevolare la commissione del "successivo" delitto di riciclaggio, la cui mancata realizzazione non incide sulla struttura del delitto (Sez. 2, Sentenza n. 54951 del 16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271538). Da ultimo deve essere disattesa l'istanza difensiva volta a considerare il passaggio di denaro dal Belotti e dal Rolfi ai conti delle consorti come una condotta priva di autonomia ed assorbita nella frode informatica oggetto di accertamento: contrariamente a quanto dedotto i ricorrenti hanno posto in essere una condotta illecita doyata di autonomia in quanto hanno movimentato il provento del reato accertando sui conti delle consorti con l'obbiettivo di occultarne la provenienza illecita. Si ribadisce peraltro che in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, Sentenza n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609; Sez. 2, Sentenza n. 7795 del 19/11/2013, dep. 2014, Gualtieri, Rv. 259007). Dunque il mancato accertamento giudiziale della frode informatica - in relazione alla quale gli atti sono stati trasmessi in Procura - non rileva ai fini della valutazione della sussistenza delle condotte dissimulatorie oggetto del presente procedimento. 3. Il motivo con il quale si deduce l'illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle circostanze atipiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello denegava l'invocato beneficio sanzionatorio ritenendo ostativi la gravitò dei fatti ed il comportamento dei ricorrenti (pag. 16 della sentenza impugnata). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso le parti che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e
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