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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 23422/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26804/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende ( [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATEedAGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIAn. 3768/2021 depositata in data 03/05/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024dal ConsiglieraRAFFAELLA BROGI.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (hinc: CTR), con sentenza n. 3768/2021, depositata in data 03/05/2021 , ha rigettato l’appello proposto da I.T.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: ITS) avverso la sentenza n. 166/2020, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto contro la cartella di pagamento n. 71 2017 00453032 62, per complessivi Euro 44.397,23.

1.1. La contribuente –secondo quanto è dato leggere nella sentenza impugnata – assunta l’impugnabilità degli estratti di ruolo - aveva contestato la notifica a mezzo pec, nonché la notifica dell’atto prodromico. 2.

La CTR- ritenute infondate le distinzioni tra firma PADES e firma CADESalla luce della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, 27/04/2018, n. 10266)- ha ritenuto che la regolare notifica della cartella di pagamento precludesse l’impugnazione dell’estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire, ritenendo non ammissibilel’azione di mero accertamento della prescrizione.

3. Avverso la sentenza emessa dal giudice di secondo grado ITS ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso proposto ITS ha contestato la violazione ed errata applicazione degli artt. 60 d.P.R. 29/09/1973, n.600, dell’art. 3-bis, comma 3, legge 21/01/1994, n. 53 e dell’art. 19-bis, comma 5, delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014, in relazione alla notifica della cartella di pagamento e/o intimazione mediante deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC.

1.1. La ricorrente evidenzia che: «la [OSCURATO:PERSONA] ritiene valida la notifica così come effettuata dall’ente impositore, laddove invece il deposito della documentazione effettuato da parte convenuta non è avvenuto secondo legge.

Non è stata data prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento impugnata mediante deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell’art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014.

Risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione, prive di qualsivoglia asseverazione di conformità.

Se ne è disconosciuto formalmente, ai sensi dell’art. 214 cpc, la conformità all’originale della copia depositata scannerizzata delle ricevute di consegna del messaggio pec.

Infatti, risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione prive di qualsivoglia asseverazione di conformità, nonché stampa con sigle non riferibile agli atti impugnati.

Nel caso di notifica telematica, la prova dell’avvenuta notifica PEC deve essere fornita dall’avvocato mittente mediante il deposito telematico dell’atto o del provvedimento giudiziale notificato e delle ricevute di accettazione e consegna in formato «.EML» o «.MSG» (tali formati consentono di mantenere i certificati e l’autenticità dei messaggi PEC: per questa ragione, altri formati non sono validi ai fini del deposito telematico e della prova della notifica, come ricavabile dall’art. 13, comma 1, delle «specifiche tecniche», provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia).»

1.2. Richiama, poi, l’art. 19-bis, comma 5, delle «specifiche tecniche»e, infine, il contenuto dell’art. 9, comma 1-bis, legge n. 53 del 1994.

1.3. La ricorrente rileva infine che: «Vieppiù, la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è espressamente prevista dall'art. 60 DPR 600/1973, il quale richiede che essa venga effettuata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e relativamente all'indirizzo del mittente la legge 53/1994 stabilisce che la notificazione può essere eseguita utilizzando esclusivamente un indirizzo di PEC del notificante risultante da pubblici registri: INIPEC, ANPR, PP.AA., REGINDE.

Nella fattispecie l'indirizzo del mittente non risulta incluso in nessuno di detti pubblici registri.

Sebbene la legge 53/1994 non menzioni espressamente la sanzione della nullità, l'espressione esclusivamente depone senz'altro in tal senso.»

2. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la «Violazione ed errata applicazione della legge, nella parte in cui si afferma che: “la rituale notifica della cartella di pagamento preclude l'impugnativa dell'estratto di ruolo” (pag. 2 sentenza impugnata) in quanto, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], considerata la nullità della notifica, l’impugnativa dell’estratto ruolo era ammissibile.»

3. Le controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto funzionale a chiedere una nuova rivisitazione delle valutazioni compiute dai giudici di primo e secondo grado e hanno poi evidenziato che la normativa evocata dalla parte ricorrente non è immediatamente riferibile all’attività tributaria e,nello specifico, al processo tributario.

4. In via preliminare occorre rilevare la carenza di interesse ad agire della società contribuente in merito all’impugnazione , per omessa notificazione, della cartella di pagamento , di cui il contribuente affermi di essere venutoa conoscenza tramite l’estratto di ruolo.

A pag. 1 del ricorso si legge infatti: «1) In data 18.01.2019, l’istante, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rapp.te della società [OSCURATO:SOCIETA], verificava a mezzo richiesta di estratto ruolo la propria posizione debitoria pendente presso l’Agenzia delle Entrate-riscossione; 2) in tale circostanza,l’istante aveva conoscenza, tra l’altro, dell’esistenza di una cartella esattoriale per tributi e di cui non ha mai ricevuta notifica: la n. 07120170045303262000 relativa a crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA] ufficio territoriale Napoli 3, per un importo di € 44.397,23 (di cui € 41.884,18 carico ed € 2.513,05 per oneri di riscossione).»

4.1. In proposito occorre richiamare l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3-bis, comma 1, d.l. 21/10/2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2021, n. 215), il quale stabilisce che: «L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice deicontratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 58 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»

4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto applicabile la norma appena richiamata anche ai processi pendenti, evidenziando che: «In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o finoall'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.» (Cass., Sez.

U, 06/09/2022, n. 26283).

4.3. Le Sezioni Unite di questa Corte –sulla scorta dell’intervento della Corte costituzionale (n. 190 del 2023) –hanno, poi, precisato che: «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità dellacartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.» (Cass., Sez.

U, 07/05/2024, n. 12459).

4.4. Occorre infine evidenziare che, secondo quanto precisato da questa Corte: «la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamente preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito della domanda.» (Cass.26/10/2023, n. 29729).

5. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. e l’originario ricorso del contribuentedeve essere dichiarato inammissibile.

5.1. La circostanza che la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez.

U, 06/09/2022, n. 26283) sia intervenuta nel corso delpresente giudizio di legittimità costituisce valido motivo di compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26804/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende ( [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATEedAGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIAn. 3768/2021 depositata in data 03/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024dal ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (hinc: CTR), con sentenza n. 3768/2021, depositata in data 03/05/2021 , ha rigettato l’appello proposto da I.T.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: ITS) avverso la sentenza n. 166/2020, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto contro la cartella di pagamento n. 71 2017 00453032 62, per complessivi Euro 44.397,23. 1.1. La contribuente –secondo quanto è dato leggere nella sentenza impugnata – assunta l’impugnabilità degli estratti di ruolo - aveva contestato la notifica a mezzo pec, nonché la notifica dell’atto prodromico. 2. La CTR- ritenute infondate le distinzioni tra firma PADES e firma CADESalla luce della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 27/04/2018, n. 10266)- ha ritenuto che la regolare notifica della cartella di pagamento precludesse l’impugnazione dell’estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire, ritenendo non ammissibilel’azione di mero accertamento della prescrizione. 3. Avverso la sentenza emessa dal giudice di secondo grado ITS ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso proposto ITS ha contestato la violazione ed errata applicazione degli artt. 60 d.P.R. 29/09/1973, n.600, dell’art. 3-bis, comma 3, legge 21/01/1994, n. 53 e dell’art. 19-bis, comma 5, delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014, in relazione alla notifica della cartella di pagamento e/o intimazione mediante deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. 1.1. La ricorrente evidenzia che: «la [OSCURATO:PERSONA] ritiene valida la notifica così come effettuata dall’ente impositore, laddove invece il deposito della documentazione effettuato da parte convenuta non è avvenuto secondo legge. Non è stata data prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento impugnata mediante deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell’art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014. Risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione, prive di qualsivoglia asseverazione di conformità. Se ne è disconosciuto formalmente, ai sensi dell’art. 214 cpc, la conformità all’originale della copia depositata scannerizzata delle ricevute di consegna del messaggio pec. Infatti, risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione prive di qualsivoglia asseverazione di conformità, nonché stampa con sigle non riferibile agli atti impugnati. Nel caso di notifica telematica, la prova dell’avvenuta notifica PEC deve essere fornita dall’avvocato mittente mediante il deposito telematico dell’atto o del provvedimento giudiziale notificato e delle ricevute di accettazione e consegna in formato «.EML» o «.MSG» (tali formati consentono di mantenere i certificati e l’autenticità dei messaggi PEC: per questa ragione, altri formati non sono validi ai fini del deposito telematico e della prova della notifica, come ricavabile dall’art. 13, comma 1, delle «specifiche tecniche», provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia).» 1.2. Richiama, poi, l’art. 19-bis, comma 5, delle «specifiche tecniche»e, infine, il contenuto dell’art. 9, comma 1-bis, legge n. 53 del 1994. 1.3. La ricorrente rileva infine che: «Vieppiù, la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è espressamente prevista dall'art. 60 DPR 600/1973, il quale richiede che essa venga effettuata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e relativamente all'indirizzo del mittente la legge 53/1994 stabilisce che la notificazione può essere eseguita utilizzando esclusivamente un indirizzo di PEC del notificante risultante da pubblici registri: INIPEC, ANPR, PP.AA., REGINDE. Nella fattispecie l'indirizzo del mittente non risulta incluso in nessuno di detti pubblici registri. Sebbene la legge 53/1994 non menzioni espressamente la sanzione della nullità, l'espressione esclusivamente depone senz'altro in tal senso.» 2. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la «Violazione ed errata applicazione della legge, nella parte in cui si afferma che: “la rituale notifica della cartella di pagamento preclude l'impugnativa dell'estratto di ruolo” (pag. 2 sentenza impugnata) in quanto, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], considerata la nullità della notifica, l’impugnativa dell’estratto ruolo era ammissibile.» 3. Le controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto funzionale a chiedere una nuova rivisitazione delle valutazioni compiute dai giudici di primo e secondo grado e hanno poi evidenziato che la normativa evocata dalla parte ricorrente non è immediatamente riferibile all’attività tributaria e,nello specifico, al processo tributario. 4. In via preliminare occorre rilevare la carenza di interesse ad agire della società contribuente in merito all’impugnazione , per omessa notificazione, della cartella di pagamento , di cui il contribuente affermi di essere venutoa conoscenza tramite l’estratto di ruolo. A pag. 1 del ricorso si legge infatti: «1) In data 18.01.2019, l’istante, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rapp.te della società [OSCURATO:SOCIETA], verificava a mezzo richiesta di estratto ruolo la propria posizione debitoria pendente presso l’Agenzia delle Entrate-riscossione; 2) in tale circostanza,l’istante aveva conoscenza, tra l’altro, dell’esistenza di una cartella esattoriale per tributi e di cui non ha mai ricevuta notifica: la n. 07120170045303262000 relativa a crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA] ufficio territoriale Napoli 3, per un importo di € 44.397,23 (di cui € 41.884,18 carico ed € 2.513,05 per oneri di riscossione).» 4.1. In proposito occorre richiamare l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3-bis, comma 1, d.l. 21/10/2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2021, n. 215), il quale stabilisce che: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice deicontratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 58 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.» 4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto applicabile la norma appena richiamata anche ai processi pendenti, evidenziando che: «In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o finoall'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.» (Cass., Sez. U, 06/09/2022, n. 26283). 4.3. Le Sezioni Unite di questa Corte –sulla scorta dell’intervento della Corte costituzionale (n. 190 del 2023) –hanno, poi, precisato che: «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità dellacartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.» (Cass., Sez. U, 07/05/2024, n. 12459). 4.4. Occorre infine evidenziare che, secondo quanto precisato da questa Corte: «la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamente preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito della domanda.» (Cass.26/10/2023, n. 29729). 5. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. e l’originario ricorso del contribuentedeve essere dichiarato inammissibile. 5.1. La circostanza che la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 06/09/2022, n. 26283) sia intervenuta nel corso delpresente giudizio di legittimità costituisce valido motivo di compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio. P.
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