CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdet-o-avvi3watte-papti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono personalmente avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui è stata confermata la decisione di primo grado in ordine alla responsabilità per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano perché proposti personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. Né, a fronte delle espresse dichiarazioni di ricorso personale degli imputati, rileva che la sottoscrizione sia stata autenticata dal difensore di fiducia, autorizzato al deposito dell'atto, dal momento che la vidimazione di autenticità della sottoscrizione assolve a funzione diversa da quella della redazione dell'atto di impugnazione. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il PrOdente r,r---------- [OSCURATO:PERSONA] i Stefano [OSCURATO:PERSONA]