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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17417/2026

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o il 16/10/1984 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che TEKIU Arber - imputato dei reati di illecita detenzione di cocaina in concorso, nonché di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/07/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Tivoli; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e alla mancata applicazione delle pene sostitutive; ritenuto che la doglianza reiteri quanto già dedotto con il corrispondente motivo di appello, a fronte di una motivazione che, sia pure in sintesi, non si è limitata a valorizzare il consistente numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta (oltre 500), ma ha anche sottolineato la elevatissima percentuale di principio attivo (89,1%), ritenuta indicativa della contiguità del ricorrente a circuiti criminali di elevato spessore (cfr. pag. 3); ritenuto che tale impianto argomentativo sia pienamente in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena» (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la lieve entità del fatto, valorizzando il livello di professionalità del traffico, desumibile dall'elevato grado di purezza della cocaina, con principio attivo pari al 55,65%, dalla quale era ricavabile un numero di dosi particolarmente alto, per 291 unità); ritenuto che tale iter motivazionale non sia stato confutato, dalla difesa ricorrente, con deduzioni idonee a far emergere elementi della fattispecie concreta, pur favorevolmente valutabili ai fini che qui interessano, immotivatamente pretermessi dalla Corte territoriale; ritenuto altresì, quanto alla residua censura, che la prognosi negativa della Corte territoriale circa la puntuale osservanza delle prescrizioni correlate all'applicazione delle pene sostitutive, formulata dalla Corte territoriale sulla scorta della gravità dei fatti e della aggressiva personalità da essi desumibile (lo SCORCIA è stato condannato anche per i delitti di resistenza e lesioni aggravate), costituisca una valutazione di merito incensurabile in questa sede;ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 16/10/1984 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che TEKIU Arber - imputato dei reati di illecita detenzione di cocaina in concorso, nonché di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/07/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Tivoli; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e alla mancata applicazione delle pene sostitutive; ritenuto che la doglianza reiteri quanto già dedotto con il corrispondente motivo di appello, a fronte di una motivazione che, sia pure in sintesi, non si è limitata a valorizzare il consistente numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta (oltre 500), ma ha anche sottolineato la elevatissima percentuale di principio attivo (89,1%), ritenuta indicativa della contiguità del ricorrente a circuiti criminali di elevato spessore (cfr. pag. 3); ritenuto che tale impianto argomentativo sia pienamente in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena» (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la lieve entità del fatto, valorizzando il livello di professionalità del traffico, desumibile dall'elevato grado di purezza della cocaina, con principio attivo pari al 55,65%, dalla quale era ricavabile un numero di dosi particolarmente alto, per 291 unità); ritenuto che tale iter motivazionale non sia stato confutato, dalla difesa ricorrente, con deduzioni idonee a far emergere elementi della fattispecie concreta, pur favorevolmente valutabili ai fini che qui interessano, immotivatamente pretermessi dalla Corte territoriale; ritenuto altresì, quanto alla residua censura, che la prognosi negativa della Corte territoriale circa la puntuale osservanza delle prescrizioni correlate all'applicazione delle pene sostitutive, formulata dalla Corte territoriale sulla scorta della gravità dei fatti e della aggressiva personalità da essi desumibile (lo SCORCIA è stato condannato anche per i delitti di resistenza e lesioni aggravate), costituisca una valutazione di merito incensurabile in questa sede;ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.M