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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 39800/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO di L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Georgia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro la sentenza emessa in data 25/09/2020 dal TRIBUNALE di L'AQUILA.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Roma, qualificato il ricorso come appello; preso atto che nessuno è comparso per l'imputato e rilevata la regolarità degli avvisi di rito. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] territoriale ricorre per saltum contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha assolto l'imputata dal reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deducendo violazione dell'art. 635 cod. pen., che prevede tuttora come reato il fatto contestato.

Il ricorso è fondato, poiché all'evidenza l'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. attualmente vigente, come in precedenza, prevede come reato il danneggiamento delle cose di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., ovvero delle cose esposte per le indicate ragioni alla pubblica fede.

La sentenza impugnata, va, pertanto, annullata con rinvio per il giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di L'Aquila.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di L'Aquila.

Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammino D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO di L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Georgia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro la sentenza emessa in data 25/09/2020 dal TRIBUNALE di L'AQUILA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Roma, qualificato il ricorso come appello; preso atto che nessuno è comparso per l'imputato e rilevata la regolarità degli avvisi di rito. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] territoriale ricorre per saltum contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha assolto l'imputata dal reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deducendo violazione dell'art. 635 cod. pen., che prevede tuttora come reato il fatto contestato. Il ricorso è fondato, poiché all'evidenza l'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. attualmente vigente, come in precedenza, prevede come reato il danneggiamento delle cose di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., ovvero delle cose esposte per le indicate ragioni alla pubblica fede. La sentenza impugnata, va, pertanto, annullata con rinvio per il giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di L'Aquila. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammino D
Sentenza Cassazione n. 39800/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris