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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21240/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza del 06/07/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il tribunale di Siracusa, emessa in data 21/11/2019, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 1), 3), 4), 7) (artt. 56, 110, 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen.) e per i -eati di cui ai capi 2) e 6) (artt. 110, 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen.) e nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui al capo 5) (artt. 110, 640 comma 2, n. 2 bis cod. pen.).

Proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali e per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.

I ricorsi sono inammissibili poiché generici.

Le doglianze dedotte non sono scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione della pronuncia oggetto di gravame.

In tal senso, rileva precisare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Ebbene, la mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473).

Nel caso di specie, i ricorsi sono inammissibile perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Per contro, la Corte di appello, a pagg. 9 e ss. della sentenza, ha pertinentemente motivato circa gli elementi di prova (i riconoscimenti fotografici, le deposizioni dei testimoni, le immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza e dai rilievi effettuati presso la banca dati "alloggiati") che hanno consentito di affermare la responsabilità penale , degli imputati.

Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento ciascuno della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Giova

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza del 06/07/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il tribunale di Siracusa, emessa in data 21/11/2019, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 1), 3), 4), 7) (artt. 56, 110, 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen.) e per i -eati di cui ai capi 2) e 6) (artt. 110, 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen.) e nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui al capo 5) (artt. 110, 640 comma 2, n. 2 bis cod. pen.). Proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali e per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi sono inammissibili poiché generici. Le doglianze dedotte non sono scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione della pronuncia oggetto di gravame. In tal senso, rileva precisare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Ebbene, la mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). Nel caso di specie, i ricorsi sono inammissibile perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Per contro, la Corte di appello, a pagg. 9 e ss. della sentenza, ha pertinentemente motivato circa gli elementi di prova (i riconoscimenti fotografici, le deposizioni dei testimoni, le immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza e dai rilievi effettuati presso la banca dati "alloggiati") che hanno consentito di affermare la responsabilità penale , degli imputati. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento ciascuno della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Giova
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