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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18806/2026

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l [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Milano, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di rimessione in libertà avanzata nell’interesse di Mariodel credito rinveniente dall’avvenuto riconoscimento dell’istituto della continuazione tra reatiseparatamente giudicati.A ragione del rigetto, il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in via di premessa:- ha richiamato la situazione fattuale riguardante la posizione dell'istante, inespiazione – a far data dal 4 luglio 2019 e con fine pena alla data del 10 agosto 2034 – dellapena di sedici anni e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.,commesso dal 2015 al 2020, e di quello di cui all’art. 629 cod. pen, commesso dal 2016 al2020, entrambi giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano in data 30 novembre2021;- ha precisato che l'interessato aveva precedentemente subito una carcerazione, inrelazione alla pena di tredici anni e venti giorni di reclusione, con decorrenza dal 23 aprile2009 al 17 agosto 2016 (data effettiva della scarcerazione), come indicato nelprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Milanoin data 13 giugno 2012, comprendente, tra le altre e per quanto qui d’interesse, la sentenzain data 6 giugno 2011 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, di condanna per i reati di cuiagli art. 416- bis c.p., 629 c.p., 424 c.p., commessi dal 2000 ad aprile 2009, alla pena didodici anni e dieci mesi di reclusione, in essa ricompreso l’aumento per continuazione peraltre due condanne per fatti di estorsione;- ha altresì richiamato il provvedimento con il quale, in data 14 luglio 2025, la stessaCorte d'appello in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazionetra la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 6 giugno 2011 e la già menzionatasentenza in esecuzione e, conseguentemente, aveva rideterminato la pena unicacomplessiva in trent'anni di reclusione (individuando la pena base, per il più grave reato dicui all'art. 416-bis c.p. giudicato dalla sentenza in esecuzione, la pena in anni 12 e mesi 7 direclusione, aumentata fino a quella finale per effetto della riconosciuta continuazione), poiridotta a venti anni di reclusione per il rito abbreviato.Quindi, a fronte della doglianza del condannato in punto di mancata detrazione delperiodo di pena già scontato, ha rilevato che tutte le pene per i reati posti in continuazioneerano state espiate in epoca antecedente alla commissione del reato per il qualel’interessato è attualmente ristretto; ciò che impediva il riconoscimento dell’invocato creditodi pena.2.

Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei difensori difiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e D’Agostino, e con unico atto denuncia due motivi.2.1.

Con il primo lamenta la violazione degli artt. 657 cod. proc. pen. e 111 Cost.,nonché il correlato vizio di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe erroneamente applicato, al caso in esame, ladisciplina dettata dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. che riguarda l’ipotesi di distinti reatiunificati ex art. 81 cod. pen. che hanno determinato un credito di pena, laddove l’ipotesiinvece qui ricorrente sarebbe quella dell’avvenuta condanna per fatti costituenti duetranches, distinte cronologicamente, di un unico reato permanente, sicché – ai sensi dell’art.657, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – si sarebbe dovuto computare l’intero periodo di custodiacautelare subita sine titulo, quanto meno a far data dall’inizio del reato permanente,contestato dall’anno 2000.2.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 657, 663 cod. proc. pen. e111 Cost.La Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che, a seguito della riconosciutacontinuazione disposta con il provvedimento del 14 luglio 2025, la pena per i reati giudicaticon la sentenza del giugno 2011 era stata modificata (da quella di dodici anni e dieci mesi direclusione a quella di quattro mesi di reclusione) e di tale modificazione doveva tenersiconto, con riconoscimento della richiesta fungibilità.2.3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 gennaio 2026 ha depositato motivi aggiunti con iquali ha ripercorso, ulteriormente dettagliandoli, i motivi del ricorso principale.

Ha insistito soprattutto sull’inapplicabilità, nel caso in esame, della disciplina di cuiall’art. 657, comma 4, c.p.p., che riguarderebbe l’ipotesi della fungibilità della pena soffertaper titoli diversi e autonomi, la cui ratio è quella di evitare che la detenzione sofferta per unreato possa essere utilizzata come “credito” per reati successivi, ontologicamente estranei.Tale ratio non ricorrerebbe nel caso in scrutinio, in cui il giudice dell’esecuzione hariconosciuto la continuazione tra più segmenti di condotta e rideterminato unitariamente lapena.Censura, infine, l’irragionevolezza della soluzione del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione poiché ilricorrente, pur avendo già espiato una porzione di pena riferibile a titoli oggi confluiti nelnuovo cumulo giuridico, verrebbe così costretto a scontare nuovamente la medesimaporzione di pena e lamenta profili di abnormità nel provvedimento impugnato cheraggiungerebbe l’effetto «di rendere il riconoscimento della continuazione un mero simulacroprivo di reale incidenza sulla posizione esecutiva del condannato, in aperto contrasto con lafunzione equilibratrice propria dell’istituto».3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittain data 5 febbraio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, anche nella più ampia articolazione svolta nei motivi aggiunti, deducecensure infondate e dev'essere pertanto rigettato.2.

L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita la possibilità di computare la custodiacautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e laespiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve esseredeterminata la pena da eseguire.2.1.

La giurisprudenza di legittimità, nel rappresentare che la ratio di tale limitazione,costantemente riaffermata, è quella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di penache possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenzadi conseguenze sanzionatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016,Micheletti, Rv. 266181; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 5537del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215), ha rimarcato che l'indicato principio trovaapplicazione anche nel caso in cui il c.d.

«credito di pena» si sia formato a seguito delriconoscimento della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione diuna pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale (tra le altre, Sez. 1,n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809), e che, ove si pongano problemi difungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reatocontinuato, che può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge,deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono, sì da potersi individuarequelle commesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi l'aliquota di sanzione delrelativo frammento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi,quindi, la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta (ex multis, Sez. 1, n.17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435; Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv.271651; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618).Tale interpretazione, informata al criterio ermeneutico della ratio legis, deve ritenersicorretta anche nel caso in cui la continuazione è stata riconosciuta in relazione a reatiomogenei, ma comunque giudicati separatamente e relativi a condotte distinte, ancorchérealizzate senza soluzione di continuità (Sez. 1, n. 13630, 15/01/2014, D'Agati; Sez. 1, n.44340, 08/10/2014, Piccolo).Con specifico riferimento al reato permanente è stato precisato (Sez. 1, Sentenza n.12675 del 06/02/2025, Fiammetta, Rv. 287785 – 01; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, DiPerna, Rv. 272102 - 01Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Onorato, Rv. 257600 – 01; Sez. 1,n. 1436 del 10/03/1998, Pesce, Rv. 210202 – 01) «In tema di esecuzione, il periodo didetenzione subito senza titolo non può detrarsi per fungibilità dalla pena irrogata per unreato permanente la cui consumazione si sia protratta oltre detto periodo, giacché, data lastruttura unitaria del reato permanente, non è possibile operarne una scomposizione in unapluralità di reati, alcuni anteriori ed altri posteriori alla esecuzione dello stato detentivorivelatosi senza titolo».2.3.

Lo sbarramento temporale, fissato dall’indicata norma, è stato anche ritenuto non incontrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. dalla Cortecostituzionale che, con sentenza n. 198 del 2014, ha dichiarato non fondata la sollevataquestione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., rilevando chedetto sbarramento «è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolvain uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una'riserva di impunità'; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizioneindispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmentequelle di prevenzione speciale e rieducativa».

Detti principi sono stati ribaditi dal Giudicedelle leggi che si è espresso con ordinanza n. 117 del 2017, dichiarando la manifestainfondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 delcodice di procedura penale e dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., sollevate, inriferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 24, quarto comma, e 27, terzo comma, dellaCostituzione.3.

A detti tali principi si è correttamente uniformata l'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione – preso atto della già riconosciuta continuazione tra i reatigiudicati con le sentenze che si sono indicate in premessa e dell'operata rideterminazionedella pena – ha osservato che, nella pena detentiva da eseguirsi da parte del ricorrente, nonera possibile scomputare il periodo di detenzione espiato in esecuzione delle suindicatesentenze di condanna (dal 23 aprile 2009 a 17 agosto 2016), per essere stato sofferto inepoca antecedente rispetto alla commissione del reato permanente in esecuzione, il cuitempo di commissione è stato fissato dal 2015 al 2020.Tale decisione, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle osservazioni e deduzionidifensive, che reclamando, in termini di contrapposizione argomentativa, una diversa letturadel dato normativo, sono in contrasto con il consolidato principio che è a base dellafungibilità della pena, secondo cui la pena non può precedere il reato, ma solo seguirlo.4.

Il ricorso, alla stregua delle svolte considerazioni, deve essere, conclusivamente,rigettato.Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Milano, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di rimessione in libertà avanzata nell’interesse di Mariodel credito rinveniente dall’avvenuto riconoscimento dell’istituto della continuazione tra reatiseparatamente giudicati.A ragione del rigetto, il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in via di premessa:- ha richiamato la situazione fattuale riguardante la posizione dell'istante, inespiazione – a far data dal 4 luglio 2019 e con fine pena alla data del 10 agosto 2034 – dellapena di sedici anni e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.,commesso dal 2015 al 2020, e di quello di cui all’art. 629 cod. pen, commesso dal 2016 al2020, entrambi giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano in data 30 novembre2021;- ha precisato che l'interessato aveva precedentemente subito una carcerazione, inrelazione alla pena di tredici anni e venti giorni di reclusione, con decorrenza dal 23 aprile2009 al 17 agosto 2016 (data effettiva della scarcerazione), come indicato nelprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Milanoin data 13 giugno 2012, comprendente, tra le altre e per quanto qui d’interesse, la sentenzain data 6 giugno 2011 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, di condanna per i reati di cuiagli art. 416- bis c.p., 629 c.p., 424 c.p., commessi dal 2000 ad aprile 2009, alla pena didodici anni e dieci mesi di reclusione, in essa ricompreso l’aumento per continuazione peraltre due condanne per fatti di estorsione;- ha altresì richiamato il provvedimento con il quale, in data 14 luglio 2025, la stessaCorte d'appello in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazionetra la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 6 giugno 2011 e la già menzionatasentenza in esecuzione e, conseguentemente, aveva rideterminato la pena unicacomplessiva in trent'anni di reclusione (individuando la pena base, per il più grave reato dicui all'art. 416-bis c.p. giudicato dalla sentenza in esecuzione, la pena in anni 12 e mesi 7 direclusione, aumentata fino a quella finale per effetto della riconosciuta continuazione), poiridotta a venti anni di reclusione per il rito abbreviato.Quindi, a fronte della doglianza del condannato in punto di mancata detrazione delperiodo di pena già scontato, ha rilevato che tutte le pene per i reati posti in continuazioneerano state espiate in epoca antecedente alla commissione del reato per il qualel’interessato è attualmente ristretto; ciò che impediva il riconoscimento dell’invocato creditodi pena.2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei difensori difiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e D’Agostino, e con unico atto denuncia due motivi.2.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 657 cod. proc. pen. e 111 Cost.,nonché il correlato vizio di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe erroneamente applicato, al caso in esame, ladisciplina dettata dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. che riguarda l’ipotesi di distinti reatiunificati ex art. 81 cod. pen. che hanno determinato un credito di pena, laddove l’ipotesiinvece qui ricorrente sarebbe quella dell’avvenuta condanna per fatti costituenti duetranches, distinte cronologicamente, di un unico reato permanente, sicché – ai sensi dell’art.657, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – si sarebbe dovuto computare l’intero periodo di custodiacautelare subita sine titulo, quanto meno a far data dall’inizio del reato permanente,contestato dall’anno 2000.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 657, 663 cod. proc. pen. e111 Cost.La Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che, a seguito della riconosciutacontinuazione disposta con il provvedimento del 14 luglio 2025, la pena per i reati giudicaticon la sentenza del giugno 2011 era stata modificata (da quella di dodici anni e dieci mesi direclusione a quella di quattro mesi di reclusione) e di tale modificazione doveva tenersiconto, con riconoscimento della richiesta fungibilità.2.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 gennaio 2026 ha depositato motivi aggiunti con iquali ha ripercorso, ulteriormente dettagliandoli, i motivi del ricorso principale. Ha insistito soprattutto sull’inapplicabilità, nel caso in esame, della disciplina di cuiall’art. 657, comma 4, c.p.p., che riguarderebbe l’ipotesi della fungibilità della pena soffertaper titoli diversi e autonomi, la cui ratio è quella di evitare che la detenzione sofferta per unreato possa essere utilizzata come “credito” per reati successivi, ontologicamente estranei.Tale ratio non ricorrerebbe nel caso in scrutinio, in cui il giudice dell’esecuzione hariconosciuto la continuazione tra più segmenti di condotta e rideterminato unitariamente lapena.Censura, infine, l’irragionevolezza della soluzione del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione poiché ilricorrente, pur avendo già espiato una porzione di pena riferibile a titoli oggi confluiti nelnuovo cumulo giuridico, verrebbe così costretto a scontare nuovamente la medesimaporzione di pena e lamenta profili di abnormità nel provvedimento impugnato cheraggiungerebbe l’effetto «di rendere il riconoscimento della continuazione un mero simulacroprivo di reale incidenza sulla posizione esecutiva del condannato, in aperto contrasto con lafunzione equilibratrice propria dell’istituto».3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittain data 5 febbraio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, anche nella più ampia articolazione svolta nei motivi aggiunti, deducecensure infondate e dev'essere pertanto rigettato.2. L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita la possibilità di computare la custodiacautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e laespiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve esseredeterminata la pena da eseguire.2.1. La giurisprudenza di legittimità, nel rappresentare che la ratio di tale limitazione,costantemente riaffermata, è quella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di penache possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenzadi conseguenze sanzionatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016,Micheletti, Rv. 266181; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 5537del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215), ha rimarcato che l'indicato principio trovaapplicazione anche nel caso in cui il c.d. «credito di pena» si sia formato a seguito delriconoscimento della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione diuna pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale (tra le altre, Sez. 1,n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809), e che, ove si pongano problemi difungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reatocontinuato, che può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge,deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono, sì da potersi individuarequelle commesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi l'aliquota di sanzione delrelativo frammento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi,quindi, la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta (ex multis, Sez. 1, n.17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435; Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv.271651; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618).Tale interpretazione, informata al criterio ermeneutico della ratio legis, deve ritenersicorretta anche nel caso in cui la continuazione è stata riconosciuta in relazione a reatiomogenei, ma comunque giudicati separatamente e relativi a condotte distinte, ancorchérealizzate senza soluzione di continuità (Sez. 1, n. 13630, 15/01/2014, D'Agati; Sez. 1, n.44340, 08/10/2014, Piccolo).Con specifico riferimento al reato permanente è stato precisato (Sez. 1, Sentenza n.12675 del 06/02/2025, Fiammetta, Rv. 287785 – 01; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, DiPerna, Rv. 272102 - 01Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Onorato, Rv. 257600 – 01; Sez. 1,n. 1436 del 10/03/1998, Pesce, Rv. 210202 – 01) «In tema di esecuzione, il periodo didetenzione subito senza titolo non può detrarsi per fungibilità dalla pena irrogata per unreato permanente la cui consumazione si sia protratta oltre detto periodo, giacché, data lastruttura unitaria del reato permanente, non è possibile operarne una scomposizione in unapluralità di reati, alcuni anteriori ed altri posteriori alla esecuzione dello stato detentivorivelatosi senza titolo».2.3. Lo sbarramento temporale, fissato dall’indicata norma, è stato anche ritenuto non incontrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. dalla Cortecostituzionale che, con sentenza n. 198 del 2014, ha dichiarato non fondata la sollevataquestione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., rilevando chedetto sbarramento «è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolvain uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una'riserva di impunità'; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizioneindispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmentequelle di prevenzione speciale e rieducativa». Detti principi sono stati ribaditi dal Giudicedelle leggi che si è espresso con ordinanza n. 117 del 2017, dichiarando la manifestainfondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 delcodice di procedura penale e dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., sollevate, inriferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 24, quarto comma, e 27, terzo comma, dellaCostituzione.3. A detti tali principi si è correttamente uniformata l'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione – preso atto della già riconosciuta continuazione tra i reatigiudicati con le sentenze che si sono indicate in premessa e dell'operata rideterminazionedella pena – ha osservato che, nella pena detentiva da eseguirsi da parte del ricorrente, nonera possibile scomputare il periodo di detenzione espiato in esecuzione delle suindicatesentenze di condanna (dal 23 aprile 2009 a 17 agosto 2016), per essere stato sofferto inepoca antecedente rispetto alla commissione del reato permanente in esecuzione, il cuitempo di commissione è stato fissato dal 2015 al 2020.Tale decisione, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle osservazioni e deduzionidifensive, che reclamando, in termini di contrapposizione argomentativa, una diversa letturadel dato normativo, sono in contrasto con il consolidato principio che è a base dellafungibilità della pena, secondo cui la pena non può precedere il reato, ma solo seguirlo.4. Il ricorso, alla stregua delle svolte considerazioni, deve essere, conclusivamente,rigettato.Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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