CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16115/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GASPARESTURZO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, parzialmente riformandola sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 6 settembre 2023, ha confermato laresponsabilità della ricorrente per il reato di truffa commessa con modalità on line, facendosiaccreditare dalla persona offesa, su una propria carta di credito prepagata, la somma di 450euro per una vendita di valigie mai consegnate all’acquirente.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge e nullità di entrambe le sentenze di merito per violazione dei dirittidi difesa.Si assume che la nomina da parte della ricorrente dell’[OSCURATO:PERSONA] qualeproprio difensore di fiducia e l’elezione di domicilio, sarebbero state effettuate il 4 aprile 2018in altro procedimento penale (n. 8/2018 RGNR) e non nel presente (n. 2768/2018 RGNR).Pertanto, non si era proceduto ad alcuna nomina di difensore di ufficio e la notificapresso il domicilio eletto dall’imputata, non andata a buon fine e la successiva notificadell’avviso di conclusione delle indagini preliminari all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 161,comma 4, cod. proc. pen., erano nulle, non essendovi stata, in questo procedimento, alcunanomina del predetto legale ed alcuna elezione di domicilio.Anche l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare era nullo per le stesse ragioni.Sicché, stante l’assenza all’udienza preliminare del difensore non legittimato edell’imputata, costei non avrebbe avuto alcuna conoscenza del processo.Anche la notifica del decreto che aveva disposto il giudizio era nulla e non era statasanata durante il processo di primo grado, celebrato in assenza dell’imputata che di essonon avrebbe avuto alcuna conoscenza, avendo provveduto a nominare l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Testaj solo in corso di celebrazione del dibattimento, il 24 marzo 2023.2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.Si censura la sentenza per avere basato il giudizio di condanna solo sulla circostanzache la ricorrente era la formale intestataria della carta prepagata sulla quale era confluito ilprofitto del reato, senza valutare la consapevolezza dell’imputata non venendo in supportoalcuna ulteriore emergenza.Sarebbe contradditorio con l’affermazione di responsabilità il fatto che la Corte abbiaassolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per non aver ritenuto bastevole che a questi fosse riconducibileil numero di telefono utilizzato per i contatti fraudolenti con la vittima.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque,manifestamente infondati.1. Quanto al primo motivo, è assorbente rilevare, a proposito della effettiva conoscenzada parte della ricorrente del processo di primo grado, che all’udienza dibattimentale del 16febbraio 2023, il difensore di ufficio dell’imputata aveva comunicato al Tribunale che costeiera detenuta, sicché dopo il rinvio dovuto a questa causa, alla successiva udienza del 30marzo 2023 l’imputata aveva fatto pervenire la sua rinuncia a comparire con delega arappresentarla in favore dei difensori precedentemente nominati, così dimostrando, ancheconoscenza del processo di primo grado che si stava celebrando nei suoi confronti e di tuttol’andamento di esso, sanando le eventuali nullità delle notifiche degli atti preliminari algiudizio e dell’atto propulsivo del medesimo.Di tanto, il ricorso non dà contezza.2. In ordine al secondo motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità, se ne deverilevare la genericità.Risulta dalle conformi sentenze di merito che la somma compendio della truffa era stataaccreditata sulla carta prepagata intestata alla ricorrente.Tale carta era stata richiesta dall’imputata alla [OSCURATO:PERSONA] fornendo propriegeneralità, firmando gli atti necessari, mai disconosciuti e allegando copia della sua carta diidentità, della quale non era mai stato denunciato il furto o lo smarrimento, né dedotto ingiudizio alcunché su un eventuale utilizzo indebito da parte di terzi.Tali circostanze, che la ricorrente omette di considerare nella loro convergenza,risultano del tutto logiche e coerenti nel sostenere la sua responsabilità anche sotto il profilodella piena consapevolezza dell’illecito, senza che si possa porre alcuna contraddizionerispetto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che non era stato il destinatario del profitto delreato.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]