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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25118/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, previa sospensione del giudizio in corso; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge, come ribadito nelle conclusioni ritualmente depositate. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 11/04/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 22/01/2020, con la quale il Manzato veniva condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo a) riqualificato ai sensi dell'art. 493-ter cod. pen. e capo b) 61 n.2 e 624 cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'erronea considerazione del quadro indiziario a carico del Manzato; gli elementi presi in considerazione dalla Corte di appello non sono gravi, univoci e significativi, meri indizi privi del requisito di decisività per poter affermare la responsabilità del ricorrente; anche i dati delle celle telefoniche non sono significativi e non giustificano un percorso più lungo ed impegnativo.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; non veniva valorizzato lo stato di indigenza del ricorrente e il suo vivere di espedienti.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e motivazione omessa o carente in ordine agli aumenti in continuazione oggetto di computo della pena.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata con rinvio in relazione al terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, aspecifici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. Il primo motivo di ricorso, oltre che generico, non è consentito.

Difatti il ricorrente, in presenza di una c.d. doppia conforme, si limita ad argomentare proponendo una propria personale e parcellizzata lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, in mancanza di reale confronto con la motivazione della Corte di appello.

In tal senso, si deve ricordare come questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

La Corte di appello ha specificamente evidenziato, quanto alla ricostruzione della responsabilità del ricorrente, la presenza di un doppio riconoscimento (Cavallino e Zacometti) da parte di persone in precedenza oggetto di violenza privata da parte del Manzato, con chiara riferibilità allo stesso della vettura videoripresa e nell'ambito della quale venivano rinvenuti i beni oggetto di illecita sottrazione e successivo uso.

Ugualmente, sono stati considerati in modo logico e persuasivo, una serie di ulteriori elementi emersi in sede di perquisizione, con ritrovamento proprio dell'auto video ripresa e dei vestiti utilizzati durante la commissione delle condotte imputate e dei telefoni cellulari relativi ai fatti oggetto di accertamento e contestazione.

Il giudice di secondo grado, in modo logico, richiama la lettura parcellizzata da parte dell'appellante di una serie di elementi univoci ed estremamente rilevanti, indicati puntualmente, con i quali il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento ai tabulati acquisiti, dai quali emergeva inequivocabilmente l'aggancio di celle in zone compatibili con le attività oggetto di imputazione (pagg. 3 e seg.).

3. Il secondo motivo di ricorso è generico.

Il ricorrente lamenta la ricorrenza di violazione di legge in modo del tutto aspecifico, senza alcun confronto con la sentenza della Corte di appello, che ha logicamente argomentato quanto al tema della concessione delle circostanze attenuanti generiche, condividendo la decisione del giudice di primo grado, richiamando la mancanza di elementi positivamente valutabili e chiarendo esplicitamente come non potessero ritenersi tali quelli allegati dalla difesa (pag.8), tra l'altro del tutto privi di riscontro (ad esempio quanto al perdurante stato di bisogno del ricorrente).

Con tale motivazione, priva di qualsiasi irragionevolezza, il ricorrente non si confronta.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. , con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella

I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.

4. Il terzo motivo di ricorso non è consentito.

In tal senso è bene evidenziare 3 m. che il motivo non era stato proposto in appello nei termini in cui è stato articolato in questa sede.

Difatti, il ricorrente aveva in appello sostenuto, per la verità già in quella sede in modo assai generico, che gli aumenti irrogati in sede di continuazione fossero eccessivi e non aveva in alcun modo dedotto una omessa o apparente motivazione sul punto.

Ricorre, dunque, un'evidente interruzione della catena devolutiva sul punto, con impossibilità di valutare un argomento di doglianza di fatto sottratto alla cognizione del giudice di appello.

Inoltre, occorre considerare che il motivo, oltre che non consentito, è anche del tutto generico nella sua formulazione.

In tal senso si deve evidenziare come il ricorrente non abbia evidenziato una sproporzione dell'aumento in continuazione oggetto di decisione, mediante specifica argomentazione, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez.

U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01).

4.1. Infine quanto al tema sollevato dal Procuratore generale nella propria requisitoria, occorre osservare che nel giudizio di legittimità, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, atteso che la sopravvenienza della procedibilità a querela non opera come un'ipotesi di abolitio criminis, la parte è gravata dall'onere di attivare correttamente il rapporto processuale d'impugnazione, sicché deve ritenersi che, in presenza di ricorso proposto con motivo manifestamente infondato, generico e non consentito, il procedimento non può essere considerato "pendente" e va dichiarata immediatamente l'inammissibilità del ricorso (Sez. 2, n. 16767 del 19/01/2023, Evangelista; Sez.

U n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176-01).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, previa sospensione del giudizio in corso; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge, come ribadito nelle conclusioni ritualmente depositate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 11/04/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 22/01/2020, con la quale il Manzato veniva condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo a) riqualificato ai sensi dell'art. 493-ter cod. pen. e capo b) 61 n.2 e 624 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'erronea considerazione del quadro indiziario a carico del Manzato; gli elementi presi in considerazione dalla Corte di appello non sono gravi, univoci e significativi, meri indizi privi del requisito di decisività per poter affermare la responsabilità del ricorrente; anche i dati delle celle telefoniche non sono significativi e non giustificano un percorso più lungo ed impegnativo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; non veniva valorizzato lo stato di indigenza del ricorrente e il suo vivere di espedienti. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e motivazione omessa o carente in ordine agli aumenti in continuazione oggetto di computo della pena. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata con rinvio in relazione al terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, aspecifici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Il primo motivo di ricorso, oltre che generico, non è consentito. Difatti il ricorrente, in presenza di una c.d. doppia conforme, si limita ad argomentare proponendo una propria personale e parcellizzata lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, in mancanza di reale confronto con la motivazione della Corte di appello. In tal senso, si deve ricordare come questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). La Corte di appello ha specificamente evidenziato, quanto alla ricostruzione della responsabilità del ricorrente, la presenza di un doppio riconoscimento (Cavallino e Zacometti) da parte di persone in precedenza oggetto di violenza privata da parte del Manzato, con chiara riferibilità allo stesso della vettura videoripresa e nell'ambito della quale venivano rinvenuti i beni oggetto di illecita sottrazione e successivo uso. Ugualmente, sono stati considerati in modo logico e persuasivo, una serie di ulteriori elementi emersi in sede di perquisizione, con ritrovamento proprio dell'auto video ripresa e dei vestiti utilizzati durante la commissione delle condotte imputate e dei telefoni cellulari relativi ai fatti oggetto di accertamento e contestazione. Il giudice di secondo grado, in modo logico, richiama la lettura parcellizzata da parte dell'appellante di una serie di elementi univoci ed estremamente rilevanti, indicati puntualmente, con i quali il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento ai tabulati acquisiti, dai quali emergeva inequivocabilmente l'aggancio di celle in zone compatibili con le attività oggetto di imputazione (pagg. 3 e seg.). 3. Il secondo motivo di ricorso è generico. Il ricorrente lamenta la ricorrenza di violazione di legge in modo del tutto aspecifico, senza alcun confronto con la sentenza della Corte di appello, che ha logicamente argomentato quanto al tema della concessione delle circostanze attenuanti generiche, condividendo la decisione del giudice di primo grado, richiamando la mancanza di elementi positivamente valutabili e chiarendo esplicitamente come non potessero ritenersi tali quelli allegati dalla difesa (pag.8), tra l'altro del tutto privi di riscontro (ad esempio quanto al perdurante stato di bisogno del ricorrente). Con tale motivazione, priva di qualsiasi irragionevolezza, il ricorrente non si confronta. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. , con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. 4. Il terzo motivo di ricorso non è consentito. In tal senso è bene evidenziare 3 m. che il motivo non era stato proposto in appello nei termini in cui è stato articolato in questa sede. Difatti, il ricorrente aveva in appello sostenuto, per la verità già in quella sede in modo assai generico, che gli aumenti irrogati in sede di continuazione fossero eccessivi e non aveva in alcun modo dedotto una omessa o apparente motivazione sul punto. Ricorre, dunque, un'evidente interruzione della catena devolutiva sul punto, con impossibilità di valutare un argomento di doglianza di fatto sottratto alla cognizione del giudice di appello. Inoltre, occorre considerare che il motivo, oltre che non consentito, è anche del tutto generico nella sua formulazione. In tal senso si deve evidenziare come il ricorrente non abbia evidenziato una sproporzione dell'aumento in continuazione oggetto di decisione, mediante specifica argomentazione, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01). 4.1. Infine quanto al tema sollevato dal Procuratore generale nella propria requisitoria, occorre osservare che nel giudizio di legittimità, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, atteso che la sopravvenienza della procedibilità a querela non opera come un'ipotesi di abolitio criminis, la parte è gravata dall'onere di attivare correttamente il rapporto processuale d'impugnazione, sicché deve ritenersi che, in presenza di ricorso proposto con motivo manifestamente infondato, generico e non consentito, il procedimento non può essere considerato "pendente" e va dichiarata immediatamente l'inammissibilità del ricorso (Sez. 2, n. 16767 del 19/01/2023, Evangelista; Sez. U n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176-01). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
Sentenza Cassazione n. 25118/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris