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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 45798/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 7 ottobre Wilb, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto continuato e pluriaggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4. cod. pen., commesso in plurime località della provincia di Milano e Varese nel corso del 2016; - considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che dalle stesse non è dato cogliere quali siano le statuizioni della sentenza impugnata fatte oggetto di censura (se quella attinente alle circostanze attenuanti generiche, ovvero quella attinente alla recidiva o ancora quella sulla determinazione della pena), e aspecifiche, perché connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, essendosi le stesse tradotte in mere disquisizioni teoriche sulla motivazione 'per relatíonem' prive di ogni illustrazione dell'atteggiarsi del vizio eccepito nella peculiare fattispecie portata all'esame della Corte, tenuto conto dell'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata sulle varie questioni dedotte con il gravame (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al' pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 7 ottobre Wilb, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto continuato e pluriaggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4. cod. pen., commesso in plurime località della provincia di Milano e Varese nel corso del 2016; - considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che dalle stesse non è dato cogliere quali siano le statuizioni della sentenza impugnata fatte oggetto di censura (se quella attinente alle circostanze attenuanti generiche, ovvero quella attinente alla recidiva o ancora quella sulla determinazione della pena), e aspecifiche, perché connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, essendosi le stesse tradotte in mere disquisizioni teoriche sulla motivazione 'per relatíonem' prive di ogni illustrazione dell'atteggiarsi del vizio eccepito nella peculiare fattispecie portata all'esame della Corte, tenuto conto dell'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata sulle varie questioni dedotte con il gravame (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al' pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere Estensore I
Sentenza Cassazione n. 45798/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris