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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 33825/2025

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/05/2025 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa.

2. Avverso tale decreto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - che aveva proposto opposizione contro la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero - ha proposto ricorso per cassazione. 3.11 ricorso è inammissibile perché non consentito ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. il quale prevede, a determinate condizioni, solo la possibilità di proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 22/07/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/05/2025 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa. 2. Avverso tale decreto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - che aveva proposto opposizione contro la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero - ha proposto ricorso per cassazione. 3.11 ricorso è inammissibile perché non consentito ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. il quale prevede, a determinate condizioni, solo la possibilità di proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 22/07/202
Decreto Cassazione n. 33825/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris